IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Vista l'ordinanza ministeriale n. 54/FPC del 7 novembre 1983, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania del 2 gennaio 1984, che dispone la relizzazione di circa 4000 alloggi nel comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello; Viste le ordinanze ministeriali n. 246 del 14 giugno 1984, n. 588 del 18 luglio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 29 luglio 1985, n. 682 del 31 gennaio 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 13 del 24 febbraio 1986, numeri 692 e 693 del 26 febbraio 1986 pubblicate nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 17 del 17 marzo 1986 e n. 696 del 6 marzo 1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 20 del 1 aprile 1986, nonche' i decreti ministeriali numeri 40251 del 15 gennaio 1985, rep. 117 del 26 febbraio 1986 e 46447 del 26 marzo 1986, rep. 489 e 490 del 25 settembre 1986, rep. 508, 509 e 510 del 1 ottobre 1986, rep. 628 del 5 novembre 1986, rep. 12 dell'8 gennaio 1987, rep. 238 e 239 del 7 aprile 1987 con i quali e' stata disposta la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano a servizio dell'insediamento abitativo di Monterusciello per l'importo complessivo di L. 58.752.302.000; Considerato che per la migliore funzionalita' dell'insediamento e' necessario il completamento di tali opere con particolare riguardo alla sistemazione delle aree non edificate, all'integrazione delle reti viarie e fognarie e alle regimentazioni idrauliche per cui il predetto impegno di spesa si e' rilevato insufficiente rispetto alle reali esigenze di un piu' adeguato assetto dell'intero intervento; Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di assumere ogni iniziativa per completare le opere in corso di realizzazione; Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni norma vigente; Dispone: Art. 1. E' autorizzata a carico del Fondo per la protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa presunta di L. 6.500.000.000 per l'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano necessarie per la migliore funzionalita' ed agibilita' dell'intero insediamento di Monterusciello.