IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto   l'art.   2  del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  428,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  n.  54/FPC  del  7 novembre 1983,
pubblicata nel Bollettino ufficiale  della  regione  Campania  del  2
gennaio  1984,  che dispone la relizzazione di circa 4000 alloggi nel
comune di Pozzuoli, localita' Monterusciello;
  Viste  le  ordinanze ministeriali n. 246 del 14 giugno 1984, n. 588
del 18 luglio 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del  29
luglio  1985,  n.  682  del 31 gennaio 1986 pubblicata nel Bollettino
ufficiale della regione Campania n. 13 del 24 febbraio  1986,  numeri
692  e  693  del 26 febbraio 1986 pubblicate nel Bollettino ufficiale
della regione Campania n. 17 del 17 marzo 1986 e n. 696 del  6  marzo
1986 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 20
del 1› aprile 1986, nonche' i decreti ministeriali numeri  40251  del
15  gennaio  1985, rep. 117 del 26 febbraio 1986 e 46447 del 26 marzo
1986, rep. 489 e 490 del 25 settembre 1986, rep. 508, 509 e  510  del
1› ottobre 1986, rep. 628 del 5 novembre 1986, rep. 12 dell'8 gennaio
1987, rep. 238 e 239 del 7 aprile 1987 con i quali e' stata  disposta
la  realizzazione  di  opere  di  urbanizzazione primaria e di arredo
urbano a servizio dell'insediamento abitativo di  Monterusciello  per
l'importo complessivo di L. 58.752.302.000;
  Considerato  che per la migliore funzionalita' dell'insediamento e'
necessario il completamento di tali opere  con  particolare  riguardo
alla  sistemazione  delle  aree non edificate, all'integrazione delle
reti viarie e fognarie e alle regimentazioni idrauliche  per  cui  il
predetto  impegno di spesa si e' rilevato insufficiente rispetto alle
reali esigenze di un piu' adeguato assetto dell'intero intervento;
  Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di assumere ogni iniziativa per
completare le opere in corso di realizzazione;
  Avvalendosi  dei  poteri  eccezionali  conferitigli ed in deroga ad
ogni norma vigente;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  a  carico  del  Fondo  per  la  protezione  civile
istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.
428,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n.
547, e successive modificazioni ed integrazioni, la spesa presunta di
L.  6.500.000.000  per l'esecuzione dei lavori di completamento delle
opere di urbanizzazione primaria e di arredo urbano necessarie per la
migliore  funzionalita'  ed  agibilita'  dell'intero  insediamento di
Monterusciello.