IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Visto il proprio decreto 19 maggio 1975 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Latisana" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato; Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1987; Ritenuta l'opportunita' in relazione alle esigenze tecniche della zona nonche' alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere la domanda suddetta; Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Decreta: Gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Latisana", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1975, sono sostituiti con il seguente testo: Art. 1. - La denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli" e' riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. - La denominazione "Latisana del Friuli", seguita dalla specificazione "Rosato", e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni: Merlot dal 70 all'80%; Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Refosco nostrano e Refosco dal peduncolo rosso da soli o congiuntamente dal 20 al 30%. La denominazione "Latisana del Friuli", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Merlot; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Cabernet; Refosco dal peduncolo rosso; Tocai friulano; Pinot bianco; Pinot grigio; Verduzzo friulano; Traminer aromatico; Sauvignon; Chardonnay, e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dalle corrispondenti varieta' di viti. Possono concorrere alla produzione di detti vini, in misura non superiore al 15% anche uve di corrispondente colore provenienti da vitigni raccomandati per la provincia di Udine. Per la produzione del vino Cabernet possono concorrere, congiuntamente e disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon. Art. 4. - Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione nell'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbioso-argillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi o di risorgiva. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' ammessa l'irrigazione soltanto come mezzo di soccorso. La resa massima di uva per la produzione dei vini "Latisana del Friuli" non deve essere superiore, per ettaro di coltura specializzata a q.li 130 per il Merlot, il Refosco, il Tocai friulano, il Pinot bianco, il Verduzzo friulano ed a q.li 120 per il Cabernet, il Pinot grigio, il Traminer aromatico, il Cabernet franc, il Cabernet sauvignon, il Sauvignon e lo Chardonnay. Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detti limiti, in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra riportato, l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C. Art. 5. - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e' consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Udine. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini "Latisana del Friuli", Pinot bianco, Cabernet, Traminer aromatico, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10,5; allo Chardonnay, al Merlot, al Refosco dal peduncolo rosso, Tocai friulano, Pinot grigio e Verduzzo friulano una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Art. 6. - I vini a denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli", all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Rosato: colore: rosato tendente al cerasuolo tenue; odore: vinoso, intenso, gradevole; sapore: asciutto, armonico, pieno, gradevole; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Merlot: colore: rosso rubino; odore: vinoso caratteristico; sapore: asciutto, morbido, armonico, caratteristico; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso; odore: tipico erbaceo, gradevole; sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido; gradazione alcoolica minima complessiva: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: caratteristico, gradevole, intenso; sapore: tipico, fine, morbido; gradazione alcoolica minima complessiva: 11; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Cabernet: colore: rosso rubino intenso; odore: profumo erbaceo, gradevole, intenso; sapore: caratteristico, gradevole, leggermente erbaceo, fine, morbido; gradazione alcoolica minima complessiva: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Refosco dal peduncolo rosso: colore: rosso rubino, con riflessi violacei; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, amarognolo; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Tocai friulano: colore: paglierino, anche tendente al citrino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: armonico, caratteristico; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot bianco: colore: da giallo paglierino chiaro al giallo dorato; odore: delicato, caratteristico; sapore: morbido, caratteristico; gradazione alcoolica minima complessiva: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. Pinot grigio: colore: giallo dorato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 3 per mille; estratto secco netto minimo: 20 per mille. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato; odore: vinoso caratteristico; sapore: lievemente tannico, pieno, di corpo delicato; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Traminer aromatico: colore: giallo paglierino, chiaro; odore: tipico con aroma caratteristico; sapore: aromatico, pieno, intenso; gradazione alcoolica minima complessiva: 11; acidita' totale minima: 4,5 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero profumo caratteristico; sapore: secco vellutato morbido, armonico; gradazione alcoolica minima complessiva: 11; acidita' totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 16 per mille. E' facolta' del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto. Art. 7. - Alla denominazione di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste, ivi compresi gli aggettivi "extra fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "riserva", "vecchio", etc. E', tuttavia, consentito, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati e l'indicazione di nomi di fattorie e vigneti. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni o frazioni compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui i vini, cosi' qualificati, sono stati ottenuti. L'indicazione dell'annata di produzione delle uve, veritiera e documentabile, e' consentita per tutti i vini della denominazione di origine controllata "Latisana del Friuli". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1987 COSSIGA PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura e delle foreste BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1987 Registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 198