IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, ed in particolare il titolo terzo della medesima relativo all'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, recante le norme di esecuzione del predetto titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298; Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 recante l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale ed in particolare il quarto comma dell'art. 13 in cui e' prevista la stipulazione di accordi economici collettivi fra le associazioni piu' rappresentative dei vettori e dell'utenza; Considerato che le rappresentanze nazionali dei settori economici direttamente interessati dei vettori e della utenza hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in data 23 aprile 1987 e che in data 11 dicembre 1987 e' stato del pari sottoscritto un accordo integrativo al sopra citato protocollo d'intesa con riferimento alla regolamentazione delle tariffe per il trasporto di "merci voluminose"; Vista la pronuncia favorevole del comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori nel corso della riunione del 22 dicembre 1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 298/74; Ritenuta l'opportunita' di una nuova regolamentazione delle condizioni particolari di applicazione delle tariffe obbligatorie per l'autotrasporto di merci per conto di terzi relativamente alle "merci voluminose"; Decreta: Articolo unico Nell'art. 4 delle "Disposizioni generali e condizioni di applicazione" riportate in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982, recante l'"Approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio italiano", il secondo periodo del primo comma a partire dalle parole: "nel caso..." fino alle parole "... veicolo impiegato." e' abrogato e viene sostituito dall'art. 4- bis riportato in allegato al presente decreto. Roma, addi' 2 novembre 1988 Il Ministro: SANTUZ
NOTE AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge qui modificata, della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 4, primo comma, secondo periodo, del D.M. 18 novembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982) e' il seguente: "Nel caso che il peso della merce sia inferiore a 350 kg per metro cubo, il peso tassabile deve essere ricavato moltiplicando il minimo anzidetto per il numero dei metri cubi costituenti la spedizione, con la condizione che il totale cosi' calcolato non ecceda la portata utile del veicolo impiegato".