IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista  la  legge 6 giugno 1974, n. 298, ed in particolare il titolo
terzo della  medesima  relativo  all'istituzione  di  un  sistema  di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n.
56, recante le norme di esecuzione  del  predetto  titolo  III  della
legge 6 giugno 1974, n. 298;
  Visto   il   decreto   ministeriale   18   novembre   1982  recante
l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su  strada  per
conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale ed in particolare il
quarto comma dell'art. 13 in  cui  e'  prevista  la  stipulazione  di
accordi economici collettivi fra le associazioni piu' rappresentative
dei vettori e dell'utenza;
  Considerato  che  le rappresentanze nazionali dei settori economici
direttamente  interessati  dei   vettori   e   della   utenza   hanno
sottoscritto  un  protocollo d'intesa in data 23 aprile 1987 e che in
data 11 dicembre 1987 e'  stato  del  pari  sottoscritto  un  accordo
integrativo  al sopra citato protocollo d'intesa con riferimento alla
regolamentazione  delle  tariffe   per   il   trasporto   di   "merci
voluminose";
  Vista  la  pronuncia  favorevole  del  comitato centrale per l'Albo
degli autotrasportatori nel corso  della  riunione  del  22  dicembre
1987, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 53 della legge n. 298/74;
  Ritenuta   l'opportunita'   di  una  nuova  regolamentazione  delle
condizioni particolari di applicazione delle tariffe obbligatorie per
l'autotrasporto di merci per conto di terzi relativamente alle "merci
voluminose";
                               Decreta:
                            Articolo unico
  Nell'art.   4   delle   "Disposizioni   generali  e  condizioni  di
applicazione"  riportate  in  allegato  al  decreto  ministeriale  18
novembre  1982, recante l'"Approvazione delle tariffe per i trasporti
di merci su  strada  per  conto  di  terzi  eseguiti  sul  territorio
italiano", il secondo periodo del primo comma a partire dalle parole:
"nel caso..." fino alle parole "... veicolo impiegato." e' abrogato e
viene  sostituito  dall'art. 4- bis riportato in allegato al presente
decreto.
   Roma, addi' 2 novembre 1988
                                                  Il Ministro: SANTUZ
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione  di  legge qui modificata, della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
 
          Nota alle premesse:
            Il  testo  dell'art. 4, primo comma, secondo periodo, del
          D.M. 18 novembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982) e' il
          seguente:
             "Nel caso che il peso della merce sia inferiore a 350 kg
          per metro cubo, il  peso  tassabile  deve  essere  ricavato
          moltiplicando  il  minimo anzidetto per il numero dei metri
          cubi costituenti la spedizione, con la  condizione  che  il
          totale  cosi'  calcolato  non  ecceda  la portata utile del
          veicolo impiegato".