IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visti  l'art.  1,  commi  2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8
luglio 1986, n. 349;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.
448,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976,
con  il  quale  e'  data  piena ed intera esecuzione alla convenzione
relativa  alle  zone  umide  di importanza internazionale soprattutto
come  habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio
1971;
  Considerato  che  la  predetta  convenzione, ai sensi dell'art. 10,
paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
  Considerato   che,   a   norma   dell'art.  4  della  sopraindicata
convenzione  ciascun  Paese contraente favorisce la tutela delle zone
umide  e  degli  uccelli acquatici, istituendo delle riserve naturali
nelle zone umide;
  Considerato  che  la zona umida in questione e' stata dichiarata di
proprieta'  demaniale  con sentenza del Consiglio di Stato n. 1209/78
del 17 novembre 1978;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 1987, emanato
di  concerto  con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle
foreste, relativo all'istituzione di riserve naturali statali in zone
demaniali;
  Vista  la  nota  n.  564/57  del  15  febbraio 1988 con la quale il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  ha  indicato la Valle
Millecampi  tra le aree suscettibili di essere trasformate in riserve
naturali ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 1987;
  Considerato  l'eccezionale  valore naturalistico ed ecologico della
zona umida della Valle Millecampi di cui all'allegata planimetria che
costituisce  un  ambiente  naturale lagunare ancora significativo dal
punto di vista ecologico e ricco di risorse naturali;
  Considerato che detta Valle e' caratterizzata da una ricca varieta'
di  ambienti  naturali  e seminaturali quali quelli relativi ad acque
aperte,  canneti, barene, veline e motte e che la zona e' interessata
dalla  presenza  delle  caratteristiche  associazioni botaniche della
Laguna  di Venezia, di cui le piu' tipiche sono il Limonietum venutum
e  l'Artemisietum, nonche' della Spartina stricta, specie tipicamente
atlantica  che  in  Valle  Millecampi  costituisce  l'unica  presenza
nell'areale mediterraneo;
  Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono
zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;
 Considerato  che  in  detta  Valle  trovano  rifugio e alimentazione
durante   il  periodo  autunno-inverno  numerose  specie  di  uccelli
acquatici  tra i quali Svassi (Podiceps Sp. pl.) anatre di superficie
(Anas  platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope) e anatre tuffatrici
(Aythya  ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Mergus Sp. pl.)
nonche'   vari   Caradriformi,   come   Pettegola  (Tringa  totanus),
piovanelli e gambecchi (Calidris Sp. pl.);
  Considerato  che nella medesima Valle nidificano importanti colonie
di  specie  di  uccelli  incluse  nell'allegato  II della convenzione
relativa  alla  conservazione  della  vita  selvatica e dell'ambiente
naturale  in  Europa  (Convenzione di Berna), ratificata con legge n.
503/81;  ed in particolare Starna comune (Starna hirundo), Fraticello
(S.  albirons),  Cavaliere d'Italia (Himaniopus Limantopus) e Fratino
(Charadrius Alexandrinus);
  Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio
1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza
naturalistica  nazionale  ed  internazionale,  promuovendo in esse la
costituzione di parchi e riserve naturali;
  Vista  la  propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/2.4.20 alla
presidenza della giunta della regione Veneto ed ai comuni di Codevigo
(Padova) e Campagna Lupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato
parere in ordine all'individuazione in oggetto;
  Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1100/SCN/2.4.20 con la
quale altresi' venivano trasmesse alla regione Veneto ed ai comuni di
Codevigo   (Padova)   e   Campagna   Lupia  (Venezia)  le  misure  di
salvaguardia  provvisorie  che  il  Ministero  intendeva adottare per
l'area in questione;
  Considerato  che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo
1987,  n.  59,  il  Ministero dell'ambiente puo' adottare, sentite la
regione  e  gli  enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni
dalla  data di richiesta del parere senza che questo sia espresso, le
necessarie  misure  di  salvaguardia con le quali puo' essere vietata
qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi;
                              E M A N A
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
  La  "Valle  Millecampi"  ubicata  nella  provincia  di Venezia e di
Padova  nei  comuni  di  Campagna  Lupia  e  Codevigo,  di proprieta'
demaniale,  e'  individuata  come  zona  di  importanza naturalistica
nazionale od internazionale.