IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' data piena ed intera esecuzione alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; Considerato che la predetta convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977; Considerato che, a norma dell'art. 4 della sopraindicata convenzione ciascun Paese contraente favorisce la tutela delle zone umide e degli uccelli acquatici, istituendo delle riserve naturali nelle zone umide; Considerato che la zona umida in questione e' stata dichiarata di proprieta' demaniale con sentenza del Consiglio di Stato n. 1209/78 del 17 novembre 1978; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 luglio 1987, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, relativo all'istituzione di riserve naturali statali in zone demaniali; Vista la nota n. 564/57 del 15 febbraio 1988 con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha indicato la Valle Millecampi tra le aree suscettibili di essere trasformate in riserve naturali ai sensi del decreto ministeriale del 20 luglio 1987; Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico della zona umida della Valle Millecampi di cui all'allegata planimetria che costituisce un ambiente naturale lagunare ancora significativo dal punto di vista ecologico e ricco di risorse naturali; Considerato che detta Valle e' caratterizzata da una ricca varieta' di ambienti naturali e seminaturali quali quelli relativi ad acque aperte, canneti, barene, veline e motte e che la zona e' interessata dalla presenza delle caratteristiche associazioni botaniche della Laguna di Venezia, di cui le piu' tipiche sono il Limonietum venutum e l'Artemisietum, nonche' della Spartina stricta, specie tipicamente atlantica che in Valle Millecampi costituisce l'unica presenza nell'areale mediterraneo; Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone gia' vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431; Considerato che in detta Valle trovano rifugio e alimentazione durante il periodo autunno-inverno numerose specie di uccelli acquatici tra i quali Svassi (Podiceps Sp. pl.) anatre di superficie (Anas platyrhynchos, Anas crecca, Anas penelope) e anatre tuffatrici (Aythya ferina, Aythya fuligula, Bucephala clangula, Mergus Sp. pl.) nonche' vari Caradriformi, come Pettegola (Tringa totanus), piovanelli e gambecchi (Calidris Sp. pl.); Considerato che nella medesima Valle nidificano importanti colonie di specie di uccelli incluse nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 503/81; ed in particolare Starna comune (Starna hirundo), Fraticello (S. albirons), Cavaliere d'Italia (Himaniopus Limantopus) e Fratino (Charadrius Alexandrinus); Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali; Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1180/SCN/2.4.20 alla presidenza della giunta della regione Veneto ed ai comuni di Codevigo (Padova) e Campagna Lupia (Venezia) circa la richiesta di un motivato parere in ordine all'individuazione in oggetto; Vista la propria nota del 10 aprile 1989, n. 1100/SCN/2.4.20 con la quale altresi' venivano trasmesse alla regione Veneto ed ai comuni di Codevigo (Padova) e Campagna Lupia (Venezia) le misure di salvaguardia provvisorie che il Ministero intendeva adottare per l'area in questione; Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59, il Ministero dell'ambiente puo' adottare, sentite la regione e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali puo' essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi; E M A N A il presente decreto: Art. 1. La "Valle Millecampi" ubicata nella provincia di Venezia e di Padova nei comuni di Campagna Lupia e Codevigo, di proprieta' demaniale, e' individuata come zona di importanza naturalistica nazionale od internazionale.