IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 43, primo comma, della legge 1'  aprile  1981,  n.
121; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  procedere
all'adeguamento retributivo del personale delle Forze di polizia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1' giugno 1990; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con  i  Ministri  del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
                       Autorizzazione di spesa 
  1. E' autorizzata la  spesa  di  lire  1.683  miliardi  per  l'anno
finanziario 1990 e di  lire  1.504  miliardi  a  decorrere  dall'anno
finanziario 1991, relativa: 
    a) all'applicazione dell'accordo intervenuto in data 22  dicembre
1989 tra il Governo ed i sindacati del  personale  della  Polizia  di
Stato SIULP (Sindacato italiano unitario lavoratori  della  Polizia),
SAP (Sindacato autonomo della  Polizia),  SIAAP  (Sindacato  italiano
agenti e  assistenti  di  Polizia)  e  ANFP  (Associazione  nazionale
funzionari di  Polizia),  da  attuarsi  con  successivo  decreto  del
Presidente della Repubblica,  in  materia  di  trattamento  economico
concernente  il   personale   della   Polizia   di   Stato,   nonche'
all'estensione, fatta salva ogni disposizione contenuta nel  presente
decreto relativa alla sola Polizia di Stato, dei  benefici  economici
previsti dal predetto accordo  all'Arma  dei  carabinieri,  al  Corpo
della guardia di finanza, al Corpo degli agenti  di  custodia  ed  al
Corpo forestale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
43 della legge 1' aprile 1981, n. 121, e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    b) all'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 2.