IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la legge 10 luglio 1970 n. 579; Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative; Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 5 giugno 1971); Visto l'art. 18 del citato decreto 12 settembre 1925 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925), con il quale le sono state imparite disposizioni circa la colorazione speciale da adottare per recipienti destinati a contenere alcuni gas; Visto l'art. 17 del succitato decreto 12 settembre 1925 concernente i raccordi delle valvole ai tubi di riempimento e svuotamento dei recipienti in relazione ai gruppi dei gas; Preso atto della necessita' manifestata nel testo del I supplemento (1988) alla 9a edizione della "Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana" di assicurare che le bombole destinate a contenere i gas ossigeno, anidrite carbonica, protossido di azoto, per uso medico siano facilmente identificabili e non vengano impiegate anche per uso diverso da quello medico; Riconosciuta l'opportunita' di adottare provvedimenti per uniformarsi alle esigenze manifestate dalla "Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana"; Sentito al riguardo il parere della commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti nella seduta del 17 giugno 1988; Decreta: Art. 1. L'art. 18 del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive serie di N.I. e' integrato con i seguenti commi: Al fine di consentire una facile identificazione delle bombole destinate a contenere i due gas per uso medico di maggiore diffusione, ossigeno e protossido di azoto, la parte cilindrica delle bombole destinate a contenere tali gas medicali deve essere verniciata di verde (riferimento RAL 6018), ferma restando la colorazione distintiva delle ogive (colore bianco per ossigeno, colore blu per protossido di azoto). E' fatto assoluto divieto di utilizzare la colorazione in verde della parte cilindrica delle bombole destinate a contenere gas diversi da ossigeno e protossido di azoto per uso medico. Tra la valvola e la ghiera delle bombole destinate a contenere ossigeno, protossido di azoto e anidride carbonica, per uso medico, dove essere inserito un disco in acciaio inossidabile realizzato secondo il disegno che costituisce parte integrante del presente decreto e recante la punzonatura "Per uso medico"; sul predetto disco potra' essere disposta l'apposizione di altre punzonature di intesa con il Ministero della sanita' secondo le esigenze della commissione permanente per la pubblicazione e la revisione della Farmacopea ufficiale.