IL MINISTRO DEI TRASPORTI
  Vista la legge 10 luglio 1970 n. 579;
  Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie
di norme integrative;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  giugno  1971 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 5 giugno 1971);
  Visto  l'art.  18  del citato decreto 12 settembre 1925 (pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 1925), con il quale le
sono  state  imparite  disposizioni  circa la colorazione speciale da
adottare per recipienti destinati a contenere alcuni gas;
  Visto l'art. 17 del succitato decreto 12 settembre 1925 concernente
i  raccordi  delle  valvole  ai tubi di riempimento e svuotamento dei
recipienti in relazione ai gruppi dei gas;
  Preso atto della necessita' manifestata nel testo del I supplemento
(1988)  alla 9a edizione della "Farmacopea ufficiale della Repubblica
italiana"  di  assicurare  che le bombole destinate a contenere i gas
ossigeno,  anidrite  carbonica,  protossido  di azoto, per uso medico
siano facilmente identificabili e non vengano impiegate anche per uso
diverso da quello medico;
  Riconosciuta   l'opportunita'   di   adottare   provvedimenti   per
uniformarsi  alle  esigenze  manifestate  dalla "Farmacopea ufficiale
della Repubblica italiana";
  Sentito  al  riguardo il parere della commissione permanente per le
prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti
nella seduta del 17 giugno 1988;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art.  18  del decreto ministeriale 12 settembre 1925 e successive
serie di N.I. e' integrato con i seguenti commi:
  Al  fine  di  consentire  una  facile identificazione delle bombole
destinate   a  contenere  i  due  gas  per  uso  medico  di  maggiore
diffusione, ossigeno e protossido di azoto, la parte cilindrica delle
bombole   destinate   a  contenere  tali  gas  medicali  deve  essere
verniciata  di  verde  (riferimento  RAL  6018),  ferma  restando  la
colorazione  distintiva  delle  ogive  (colore  bianco  per ossigeno,
colore blu per protossido di azoto).
  E'  fatto  assoluto  divieto  di utilizzare la colorazione in verde
della  parte  cilindrica  delle  bombole  destinate  a  contenere gas
diversi da ossigeno e protossido di azoto per uso medico.
  Tra  la  valvola  e  la  ghiera delle bombole destinate a contenere
ossigeno,  protossido  di azoto e anidride carbonica, per uso medico,
dove  essere  inserito  un  disco  in acciaio inossidabile realizzato
secondo  il  disegno  che  costituisce  parte integrante del presente
decreto e recante la punzonatura "Per uso medico"; sul predetto disco
potra'  essere  disposta l'apposizione di altre punzonature di intesa
con  il Ministero della sanita' secondo le esigenze della commissione
permanente  per  la  pubblicazione  e  la  revisione della Farmacopea
ufficiale.