IL MINISTRO DEL TESORO
   Vista la legge 18 novembre 1975, n. 764, con  la  quale  e'  stato
disposto  che  l'Ente  Gioventu'  Italiana  e'  soppresso  e che alle
operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il Tesoro con  le
modalita'  e  con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404;
   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n. 396 con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
   Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso;
   Visti il bilancio e la relazione illustrativa  della  liquidazione
di cui trattasi;
   Considerato  che  il  bilancio finale di liquidazione si e' chiuso
con un  disavanzo  di  L.  14.599.181.294  ripianato  con  interventi
finanziari  a  carico del conto di tesoreria di cui all'art. 14 della
citata legge n. 1404/56;
   Rilevato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
state  ultimate  per  cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n.
1404/56, puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La  liquidazione  del  patrimonio  dell'Ente Gioventu' Italiana e'
chiusa a tutti gli effetti.