IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 novembre 1975, n. 764, con la quale e' stato disposto che l'Ente Gioventu' Italiana e' soppresso e che alle operazioni di liquidazione provvede il Ministro per il Tesoro con le modalita' e con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente stesso; Visti il bilancio e la relazione illustrativa della liquidazione di cui trattasi; Considerato che il bilancio finale di liquidazione si e' chiuso con un disavanzo di L. 14.599.181.294 ripianato con interventi finanziari a carico del conto di tesoreria di cui all'art. 14 della citata legge n. 1404/56; Rilevato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/56, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente Gioventu' Italiana e' chiusa a tutti gli effetti.