IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
che individua le Casse di Soccorso per il personale dipendente  delle
aziende  autoferrotranviarie  tra  gli  enti  e  le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
   Visto  il  3 comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349,
concernente la liquidazione  di  enti,  fondi  e  casse  mutue  anche
aziendali;
   Visto  il  decreto  ministeriale  18  gennaio 1978, concernente la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
   Visto l'art. 77 della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  che  ha
fissato  alla  data  del  30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni
commissariali;
   Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha  fissato  alla  data
del   30   giugno   1981  la  definitiva  cessazione  delle  gestioni
commissariali;
   Vista  la  legge  4  dicembre  1956,  n.  1404,   concernente   la
soppressione  e  la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto
qualsiasi forma costituiti e  soggetti  a  vigilanza  dello  Stato  e
comunque interessanti la finanza statale;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n. 396, con il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la Gestione del patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   Vista la relazione illustrativa della gestione liquidatoria  della
Cassa  di Soccorso tra i dipendenti della Societa' S.A.I.S. - Servizi
Automobilistici ing. Scelfo di Enna;
   Considerato  che  la  gestione  delle  indennita'  economiche   di
malattia,  effettuata  nell'anno  1979  per  conto dello Stato, si e'
conclusa con un avanzo di L. 19.634.085;
   Considerato che  il  predetto  avanzo  e'  stato  versato  per  L.
11.619.819  al  conto  infruttifero di Tesoreria n. 21108 (ex 597) ai
sensi dell'art. 77 della legge 833/78  mentre  per  le  rimanenti  L.
8.014.266  si e' determinato di rinunciare al credito in applicazione
dell'art. 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La liquidazione del patrimonio  della  Cassa  di  Soccorso  per  i
dipendenti  della  Societa'  S.A.I.  -  Servizi  Automobilistici ing.
Scelfo, di Enna e' chiusa a tutti gli effetti.