IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 18 maggio 1942 n. 566, con la quale sono stati istituiti gli Enti economici dell'agricoltura; Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1942 con il quale il Ministro per l'agricoltura e per le foreste determinava la sfera di competenza degli enti economici dell'agricoltura e li elencava comprendendo tra questi l'Ente economico della pastorizia; Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, con il quale gli enti economici dell'agricoltura, tra i quali l'Ente economico della pastorizia, sono stati soppressi e posti in liquidazione; Visto il decreto del Ministro del 14 gennaio 1957 con il quale le operazioni di liquidazione del menzionato ente sono state avocate al Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denomianto Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente in questione; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Visti il bilancio finale e la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui trattasi; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio dell'Ente economico della pastorizia e' chiusa a tutti gli effetti.