IL MINISTRO DEL TESORO
   Vista la legge 18 maggio 1942 n. 566,  con  la  quale  sono  stati
istituiti gli Enti economici dell'agricoltura;
   Visto  il  decreto  ministeriale  16  luglio  1942 con il quale il
Ministro per l'agricoltura e per le foreste determinava la  sfera  di
competenza  degli  enti  economici  dell'agricoltura  e  li  elencava
comprendendo tra questi l'Ente economico della pastorizia;
   Visto il decreto luogotenenziale 26 aprile 1945, n.  367,  con  il
quale  gli  enti  economici  dell'agricoltura,  tra  i  quali  l'Ente
economico  della  pastorizia,  sono  stati  soppressi  e   posti   in
liquidazione;
   Visto  il decreto del Ministro del 14 gennaio 1957 con il quale le
operazioni di liquidazione del menzionato ente sono state avocate  al
Ministero del tesoro ed affidate all'ufficio liquidazioni;
   Vista   la   legge   4   dicembre  1956,  n.  1404,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno  1988,
n.  396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni e' stato denomianto
Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del  patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
   Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'ente in questione;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state  ultimate,  per cui, a norma dell'art. 13 della citata legge n.
1404/1956, puo' dichiararsi chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente medesimo;
   Visti  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi;
   Atteso che per l'avanzo finale di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La   liquidazione   del   patrimonio   dell'Ente  economico  della
pastorizia e' chiusa a tutti gli effetti.