IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il regio decreto legislativo  del  17  maggio  1946  che  ha
istituito  il  Comitato  interministeriale  provvidenze  agli statali
(C.I.P.S.), con sede in Roma;
   Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni
ed integrazioni;
   Vista la legge 23 febbraio 1982, n. 49 con la  quale  il  Comitato
interministeriale  provvidenze  agli  statali e' stato soppresso e le
operazioni sono state affidate  all'ufficio  liquidazioni  presso  il
Ministero del Tesoro;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988,
n. 396 con  il  quale  l'ufficio  liquidazioni  e'  stato  denominato
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
   Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
   Atteso che per l'avanzo finale di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La  liquidazione del patrimonio del Comitato interministeriale per
le provvidenze agli statali e' chiuso a tutti gli effetti.