IL MINISTRO DEL TESORO Visto il regio decreto legislativo del 17 maggio 1946 che ha istituito il Comitato interministeriale provvidenze agli statali (C.I.P.S.), con sede in Roma; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 febbraio 1982, n. 49 con la quale il Comitato interministeriale provvidenze agli statali e' stato soppresso e le operazioni sono state affidate all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del Tesoro; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'Ente stesso; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Atteso che per l'avanzo finale di liquidazione non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali e' chiuso a tutti gli effetti.