IL MINISTRO DEL TESORO
   Vista  la  legge  29  dicembre  1956,  n.  1533,  istitutiva della
Federazione nazionale  e  delle  casse  mutue  di  malattia  per  gli
artigiani;
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
con il quale sono stati individuati,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.  12-bis  della  legge 17 agosto 1974, n. 386, gli enti e le
gestioni di assistenza di malattia da sopprimere;
   Visto il decreto  ministeriale  29  luglio  1977,  concernente  la
nomina  dei  Commissari liquidatori delle Casse mutue di malattia per
gli esercenti attivita'  commerciali,  per  gli  artigiani  e  per  i
coltivatori diretti;
   Visto  l'art.  1  del  decreto  legge  30  aprile  1981,  n.  168,
convertito con modificazioni nella legge 27 giugno 1981, n.  331,  di
cessazione delle gestioni commissariali alla data del 30 giugno 1981;
   Vista  la  legge  4  dicembre  1956  n.  1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri Enti sotto qualsiasi forma  costituiti,  soggetti  a  vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   Visto  l'art.  77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in base al
quale lo  speciale  Ufficio  liquidazioni  presso  il  Ministero  del
tesoro,  di  cui alla succitata legge n. 1404/1z956 - ora Ispettorato
generale per gli affari e  la  gestione  del  patrimonio  degli  enti
disciolti,  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 - provvede alla prosecuzione  della
liquidazione delle gestioni non chiuse;
   Visti  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa mutua di
malattia per gli artigiani di L'Aquila;
   Considerato che per la copertura del disavanzo di  tale  gestione,
accertato   in  L.  31.034.126  si  sono  resi  necessari  interventi
finanziari a carico del conto corrente infruttifero di  tesoreria  n.
21108  (ex  597) di cui all'art. 77, quinto comma, della legge n. 833
citata;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
ultimate per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4  dicembre  1956,
n.  1404,  puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione del patrimonio
dell'ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;
   Visti il bilancio e la relazione illustrativa  della  liquidazione
di cui trattasi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La  liquidazione  del patrimonio della Cassa mutua di malattia per
gli artigiani di L'Aquila e' chiusa a tutti gli effetti.