IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto  il  regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, testo unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;
   Vista la legge 18 maggio  1989,  n.  183,  recante  norme  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;
   Visto  l'art.  34  della  citata legge n. 183/1989 che individua i
Consorzi di terza categoria tra le gestioni da sopprimere;
   Vista la legge 16 dicembre 1993,  n.  520  recante  norme  per  la
soppressione dei Consorzi Idraulici di terza categoria;
   Visto  l'art.  66  del  decreto-legge  26  febbraio 1994, n. 134 e
successive reiterazioni, concernenti "Disposizioni urgenti in materia
di differimento di termini previsti da disposizioni legislative", che
chiarisce che le statuizioni di cui all'art. 1, primo periodo,  della
sopra  citata  legge  n.  520  del  1993,  si intendono riferite agli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993;
   Visto l'art. 65 del decreto legge 28 ottobre 1994, n. 601, che  ha
reiterato le disposizioni precedenti e, contestualmente, ha precisato
che  i  consorzi idraulici di terza categoria con attivita' promiscua
continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento delle  attivita'
diverse  da  quelle  di  difesa idraulica, affidando al Ministero del
Tesoro - I.G.E.D. la separazione del patrimonio;
   Vista la legge 4  dicembre  1956,  n.  1404  recante  norme  sulla
soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di
altri  enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13  giugno  1988,
n.  396  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e' stato denominato
Ispettorato generale per gli affari e per la Gestione del  patrimonio
degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);
   Vista  la  relazione  illustrativa sulla gestione liquidatoria del
consorzio  idraulico  di  terza  categoria  Interprovinciale   difese
idrauliche  chiese  -  Asola  (Mantova),  dalla  quale risulta che la
gestione chiude con un avanzo di L. 17.469.796;
   Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono
state ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge  n.
1404/1956,  puo'  dichiararsi  chiusa  la liquidazione del patrimonio
dell'ente medesimo;
   Atteso che per l'avanzo finale di  liquidazione  non  e'  prevista
alcuna specifica destinazione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   La  liquidazione  del  patrimonio del Consorzio idraulico di terza
categoria  Interprovinciale  difese   idrauliche   Chiese   -   Asola
(Mantova), e' chiusa a tutti gli effetti.