Ai prefetti della Repubblica Al commissario del Governo per la provincia di Trento Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai questori della Repubblica e, per conoscenza: Al commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Al commissario del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Al comando generale dell'Arma dei carabinieri Al comando generale della Guardia di finanza Questo Ministero, in passato, aveva avuto modo di riscontrare che la concorrenza particolarmente accesa caratterizzante il settore della vigilanza privata aveva portato ad un anomalo abbattimento del livello dei prezzi praticati, scesi talora al di sotto degli stessi costi di produzione. Il fenomeno, in se' attinente alle dinamiche di mercato, non aveva mancato di produrre riflessi negativi, come l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai contratti di lavoro, degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali e lo scadimento qualitativo dei servizi, i quali avevano finito per ripercuotersi sull'ordine e la sicurezza pubblica. Questo Dicastero, nell'intento di porre rimedio a tali situazioni non solo sul versante della repressione, ma anche su quello dell'attivita' di prevenzione propria della polizia di sicurezza, con circolare numero 559/C.21581.10089.D(1)1 dell'11 luglio 1988 aveva rappresentato l'opportunita' che il Prefetto, in sede di approvazione delle tariffe sottoposte al suo vaglio, ai sensi dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940, svolgesse anche una valutazione circa la loro congruita', evitando che venissero praticati prezzi inferiori ai costi sopportati per la produzione dei servizi. Successivamente con circolare numero 559/C.20863.10089.D(7) del 21 novembre 1991, preso atto di alcune esperienze maturate in varie province, si suggeri' di esercitare il sindacato sui prezzi attraverso un provvedimento che stabilisse, preliminarmente all'approvazione della tabella dei prezzi di ciascun istituto di vigilanza, l'individuazione dei limiti minimi delle tariffe da osservare. L'indirizzo contenuto in quest'ultima circolare trovava proprio fondamento nella generale facolta' di impartire prescrizioni prevista dall'art. 9 del T.U.L.P.S. e nel potere di approvazione delle tariffe riconosciuto al prefetto dall'art. 257 del regio decreto n. 635/1940 che, a giudizio di questa Amministrazione, non andava inteso come una semplice potesta' certificativa della volonta' del soggetto, bensi' come una vera e propria capacita' di sindacare le scelte operate dall'impresa ove esse si fossero palesate in contrasto con l'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica. Delle direttive in questione e delle prassi di conseguenza instauratesi si e' interessata, a partire dal 1995, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato che, con tre diversi pareri ha messo in discussione gli orientamenti formulati da questo Ministero adducendo argomentazioni sia di legittimita' che di merito. Sono il primo risvolto, tenendo conto anche di una giurisprudenza piu' remota (cfr TAR Calabria 18 gennaio 1988, n. 6, TAR Toscana 26 febbraio 1992, n. 71 e 24 marzo 1992, n. 248), la menzionata Autorita' ha eccepito che in assenza di un'espressa previsione di legge il prefetto sarebbe carente del necessario potere e che tale lacuna non potrebbe essere sanata dalla generale potesta' di impartire prescrizioni. Il ritenere in tal senso - e' stato detto - "si pone infatti in contrasto con la garanzia del diritto di liberta' economica sancito dall'art. 41 della Costituzione, secondo cui le limitazioni all'esercizio di tale diritto devono trovare un espresso fondamento in disposizioni di legge, che, in quanto introduttive di oneri e restrizioni dell'attivita' dei privati, non possono tollerare interpretazioni estensive" (nota n. 27952 del 1 dicembre 1995). Sotto il secondo profilo l'Autorita' garante, con il parere n. 21303 del 23 maggio 1997, ha messo in luce la sostanziale inadeguatezza dello strumento del tariffario minimo rispetto agli scopi perseguiti, "... in quanto la fissazione di un prezzo minimo non impedisce alle imprese di prestare servizi di qualita' scadente e di non osservare gli obblighi di legge" ed avendo, altresi', il prefetto un ampio potere di controllo dell'attivita' svolta dagli istituti di vigilanza. Inoltre, nello stesso parere, e' stato affermato: "a fronte di strutture di costo diversificate tra le imprese, la fissazione di una tariffa minima risulta distorsiva del corretto funzionamento del mercato, impedendo l'adattamento della strategia di prezzo di ciascuna impresa alle proprie specifiche condizioni produttive, nonche', nel medio periodo, la selezione delle imprese piu' efficienti. Le tariffe minime sono ancor piu' ingiustificate per i servizi di vigilanza caratterizzati da una minore incidenza del costo del lavoro ...". "L'intervento amministrativo sul prezzo minimo appare di difficile applicazione anche nei casi in cui l'amministrazione si limita ad esprimere un giudizio di congruita' dei prezzi determinati dai singoli operatori, in quanto si tratta pur sempre di un sindacato su scelte dettate dalla valutazione di elementi che possono essere pienamente conosciuti soltanto all'interno dell'impresa". Le considerazioni svolte dalIAutorita' garante, se sul piano della legittimita' sono contraddette dalle piu' recenti sentenze della giurisprudenza amministrativa (cfr TAR Abruzzo 2 gennaio 1995, n. 35, e TAR Marche 10 febbraio 1995, n. 72), appaiono pero' di particolare vigore sul piano delle concrete scelte che concernono il merito dell'azione amministrativa. Esse infatti pongono in luce come lo strumento del tariffario minimo esige un sacrificio senza pero' garantire un'adeguata prevenzione delle negative ripercussioni cui si intende ovviare. A cio' deve aggiungersi che alcune decisioni adottate in sede cautelare dalla magistratura amministrativa (cfr ordinanza TAR Lombardia 14 gennaio 1997, n. 26/97 sospensiva del provvedimento di fissazione delle tariffe minime adottate nella provincia di Pavia confermata dall'ordinanza del Consiglio di Stato 20 maggio 1997, n. 952) potrebbero lasciare prefigurare un ritorno della giurisprudenza su posizioni sfavorevoli alle tesi sostenute da questa Amministrazione. Queste considerazioni impongono di modificare le istruzioni formulate nella materia e di aderire alla soluzione reiteratamente suggerita dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. In particolare si ritiene opportuno che nel futuro i signori prefetti non esercitino piu' la propria attivita' di sindacato sulla congruita' delle tariffe. Conseguentemente non si dovra' piu' procedere all'individuazione, attraverso atti preliminari, dei livelli minimi delle tariffe ne' entrare nel merito delle tariffe che ciascun ente intende adottare. I signori prefetti vorranno, invece, approvare le tabelle dei prezzi che i singoli enti presenteranno a mente dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940, tenendo conto che i tariffari potranno essere strutturati in maniera diversa l'uno dall'altro, rispecchiando essi la differente organizzazione della impresa. Pertanto, senza entrare nel merito dell'ammontare delle tariffe proposte - profilo questo che la menzionata Autorita' garante considera precluso al prefetto - sara' necessario verificare che l'interessato abbia indicato nella tabella tutti i compensi richiesti per ognuna delle tipologie di servizi autorizzati. Qualora venga rilevato che la tabella non comprende le tariffe relative ad operazioni che l'istituto e' abilitato a disimpegnare, occorrera' far rilevare l'incompletezza del documento, richiedendo all'interessato la sua integrazione. Analogamente nell'ipotesi in cui il tariffario contenga voci concernenti prestazioni non ammesse dall'autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., il prefetto, nel far rilevare tale incongruenza, si limitera' ad approvare i compensi per i servizi consentiti. Si sottolinea la particolare importanza di questo tipo di controllo. Infatti l'approvazione di una tabella contenente voci ulteriori rispetto a quanto previsto nella licenza potrebbe ingenerare l'erroneo convincimento che, attraverso l'approvazione di essa, si sia inteso implicitamente ampliare il novero dei servizi originariamente consentiti con il titolo di polizia. Si deve, per altro, evidenziare che l'approvazione delle tariffe deve essere contenuta, ai sensi dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940, nella stessa licenza che autorizza l'interessato a condurre l'istituto di vigilanza privata. Tale atto approvativo, essendo una parte del piu' ampio provvedimento ex art. 134 T.U.L.P.S. e' sottoposto al regime procedimentale previsto per quest'ultima autorizzazione, che in virtu' del contingentamento dei provvedimenti rilasciabili stabilito dall'art. 136 T.U.L.P.S., deve essere identificato in quello descritto dall'art. 2 della legge n. 241/1990. In virtu' di tale norma il Prefetto dovra' adottare un provvvedimento espresso di accoglimento o diniego della domanda nel termine di centottanta giorni stabilito dal decreto ministeriale n. 284/1993, modificato dal decreto ministeriale n. 702/1996. D'altro canto appare evidente che nel tempo potrebbe rendersi necessario aggiornare gli importi dei prezzi praticati. In tale ipotesi la variazione dovra' essere autorizzata ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940. Tale ultima autorizzazione costituisce un atto autonomo. Essa, non essendo ricompresa nel novero dei procedimenti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 411/1994 e non rientrando tra gli altri casi di esclusione tassativamente previsti dalla legge, deve considerarsi soggetta al regime procedimentale del silenzioassenso descritto all'art. 19 della legge n. 241/1990. Per altro, nel quadro cosi' delineato, l'atto di approvazione, cosi' come suggerito dall'Autorita' garante nel parere accluso, impedisce ai titolari delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S., di esigere compensi piu' alti di quelli indicati nel proprio tariffario, ma consente ad essi, al contrario, di discostarsi dai livelli dei compensi, richiedendo ai committenti prezzi piu' bassi. E' per altro evidente che il venir meno del sindacato sulla congruita' dei prezzi praticati dagli istituti di vigilanza rende necessario che venga esercitato un accurato periodico controllo volto ad acclarare la regolarita' delle condizioni in cui operano gli istituti di vigilanza privata di ciascuna provincia. A tal proposito si suggerisce che i signori prefetti sensibilizzino gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinche', con cadenza almeno annuale, verifichino l'osservanza da parte dei soggetti abilitati a mente dell'art. 134 T.U.L.P.S., dei contratti di lavoro, degli oneri previdenziali e del rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Analoghe iniziative andranno assunte, interessando gli uffici periferici del Ministero delle finanze e i comandi della Guardia di finanza, onde verificare, con la medesima periodicita', che siano stati assolti tutti gli oneri fiscali relativi all'imposizione diretta ed indiretta ivi compresi quelli attinenti al sostituto d'imposta. I signori questori, per parte loro, all'atto dell'approvazione del regolamento di servizio dei singoli istituti di vigilanza ai sensi degli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge n. 952/1935, vorranno verificare che le varie prestazioni vengano espletate con modalita' ritenute idonee a fronteggiare efficacemente possibili aggressioni, modificando se del caso le statuizioni proposte dagli enti interessati e successivamente disponendo, sempre con cadenza quanto meno annuale, i necessari controlli. I signori prefetti potranno altresi' valutare l'opportunita' di attivare tale iniziativa di controllo anche al di fuori della normale periodicita', ogni qual volta un istituto di vigilanza sottoponga all'approvazione tabelle contenenti prezzi che appaiono sensibilmente inferiori a quelli della media degli altri istituti di vigilanza. D'altra parte questo Ministero e' consapevole che l'attuazione delle indicazioni cosi' fornite potrebbe comportare per gli istituti di vigilanza la necessita' di rivedere le proprie strategie di mercato in maniera considerevole, e pertanto, si e' dell'avviso che il nuovo indirizzo vada attuato con gradualita' in modo tale da non recare un detrimento economico ai soggetti abilitati. A tal fine si rappresenta l'opportunita' che i provvedimenti di fissazione delle tariffe minime gia' adottati conservino la propria efficacia fino al 30 giugno 1998. A partire dal 1 luglio 1998, data che segnera' la definitiva entrata in vigore delle istruzioni qui formulate, gli istituti di vigilanza potranno modificare i prezzi per i propri servizi, richiedendo preventivamente l'approvazione ai sensi dell'art. 257 ultimo comma del regio decreto n. 635/1940, senza dover tenere piu' conto dei tariffari minimi approvati dal prefetto competente per territorio. Tenuto conto della natura innovativa delle direttive qui fornite, si rappresenta la necessita' che i signori prefetti diano ad esse il massimo risalto, portando i contenuti della presente circolare a conoscenza degli istituti di vigilanza privata operanti nelle province di competenza, nonche' delle locali camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura affinche' ne rendano edotte le associazioni di categoria interessate. Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione. Il Ministro: Napolitano