Ai prefetti della Repubblica
                                   Al  commissario del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                   Al commissario del Governo per  la
                                  provincia di Bolzano
                                   Al    presidente    della   giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                   Ai questori della Repubblica
                                     e, per conoscenza:
                                   Al commissario dello  Stato  nella
                                  regione siciliana
                                   Al   rappresentante   del  Governo
                                  nella regione sarda
                                   Al commissario del  Governo  nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                   Al  commissario  del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Al        presidente        della
                                  commissione     di    coordinamento
                                  nella  Valle d'Aosta
                                   Al comando generale dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                   Al  comando generale della Guardia
                                  di finanza
  Questo Ministero, in  passato, aveva avuto modo  di riscontrare che
la  concorrenza  particolarmente  accesa caratterizzante  il  settore
della vigilanza privata aveva portato  ad un anomalo abbattimento del
livello dei prezzi  praticati, scesi talora al di  sotto degli stessi
costi di produzione.
  Il fenomeno, in se' attinente  alle dinamiche di mercato, non aveva
mancato  di produrre  riflessi  negativi,  come l'inosservanza  degli
obblighi   stabiliti   dai   contratti   di   lavoro,   degli   oneri
previdenziali, assicurativi e fiscali e lo scadimento qualitativo dei
servizi, i  quali avevano finito  per ripercuotersi sull'ordine  e la
sicurezza pubblica.
  Questo Dicastero,  nell'intento di porre rimedio  a tali situazioni
non  solo  sul  versante  della   repressione,  ma  anche  su  quello
dell'attivita' di prevenzione propria della polizia di sicurezza, con
circolare  numero 559/C.21581.10089.D(1)1  dell'11 luglio  1988 aveva
rappresentato l'opportunita' che il Prefetto, in sede di approvazione
delle tariffe  sottoposte al suo  vaglio, ai sensi dell'art.  257 del
regio decreto n.  635/1940, svolgesse anche una  valutazione circa la
loro congruita', evitando che venissero praticati prezzi inferiori ai
costi sopportati per la produzione dei servizi.
  Successivamente con circolare  numero 559/C.20863.10089.D(7) del 21
novembre  1991, preso  atto di  alcune esperienze  maturate in  varie
province,  si   suggeri'  di  esercitare  il   sindacato  sui  prezzi
attraverso   un   provvedimento   che   stabilisse,   preliminarmente
all'approvazione  della tabella  dei  prezzi di  ciascun istituto  di
vigilanza,  l'individuazione  dei  limiti  minimi  delle  tariffe  da
osservare.
  L'indirizzo  contenuto in  quest'ultima  circolare trovava  proprio
fondamento nella generale facolta' di impartire prescrizioni prevista
dall'art. 9 del T.U.L.P.S. e nel potere di approvazione delle tariffe
riconosciuto al prefetto dall'art. 257  del regio decreto n. 635/1940
che, a giudizio di questa Amministrazione, non andava inteso come una
semplice potesta'  certificativa della volonta' del  soggetto, bensi'
come  una vera  e propria  capacita' di  sindacare le  scelte operate
dall'impresa  ove   esse  si   fossero  palesate  in   contrasto  con
l'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  Delle  direttive  in  questione   e  delle  prassi  di  conseguenza
instauratesi  si  e' interessata,  a  partire  dal 1995,  l'Autorita'
garante della concorrenza  e del mercato che, con  tre diversi pareri
ha  messo  in  discussione   gli  orientamenti  formulati  da  questo
Ministero adducendo argomentazioni sia di legittimita' che di merito.
  Sono il primo  risvolto, tenendo conto anche  di una giurisprudenza
piu' remota (cfr  TAR Calabria 18 gennaio 1988, n.  6, TAR Toscana 26
febbraio  1992,  n. 71  e  24  marzo  1992,  n. 248),  la  menzionata
Autorita' ha  eccepito che  in assenza  di un'espressa  previsione di
legge il  prefetto sarebbe carente  del necessario potere e  che tale
lacuna  non  potrebbe  essere   sanata  dalla  generale  potesta'  di
impartire prescrizioni.
  Il ritenere  in tal senso  - e' stato detto  - "si pone  infatti in
contrasto con la  garanzia del diritto di  liberta' economica sancito
dall'art.  41   della  Costituzione,   secondo  cui   le  limitazioni
all'esercizio di  tale diritto devono trovare  un espresso fondamento
in  disposizioni di  legge, che,  in quanto  introduttive di  oneri e
restrizioni  dell'attivita'   dei  privati,  non   possono  tollerare
interpretazioni estensive" (nota n. 27952 del 1 dicembre 1995).
  Sotto  il secondo  profilo l'Autorita'  garante, con  il parere  n.
21303  del  23   maggio  1997,  ha  messo  in   luce  la  sostanziale
inadeguatezza  dello strumento  del tariffario  minimo rispetto  agli
scopi perseguiti,  "... in quanto  la fissazione di un  prezzo minimo
non impedisce alle imprese di prestare servizi di qualita' scadente e
di  non osservare  gli obblighi  di  legge" ed  avendo, altresi',  il
prefetto  un ampio  potere di  controllo dell'attivita'  svolta dagli
istituti di vigilanza.
  Inoltre,  nello stesso  parere, e'  stato affermato:  "a fronte  di
strutture di costo diversificate tra le imprese, la fissazione di una
tariffa  minima risulta  distorsiva  del  corretto funzionamento  del
mercato,  impedendo  l'adattamento  della   strategia  di  prezzo  di
ciascuna  impresa  alle  proprie  specifiche  condizioni  produttive,
nonche',  nel   medio  periodo,  la  selezione   delle  imprese  piu'
efficienti. Le  tariffe minime sono  ancor piu' ingiustificate  per i
servizi di vigilanza caratterizzati da una minore incidenza del costo
del lavoro ...".
  "L'intervento amministrativo sul prezzo  minimo appare di difficile
applicazione anche  nei casi  in cui  l'amministrazione si  limita ad
esprimere  un  giudizio  di  congruita' dei  prezzi  determinati  dai
singoli operatori, in quanto si tratta  pur sempre di un sindacato su
scelte  dettate  dalla valutazione  di  elementi  che possono  essere
pienamente conosciuti soltanto all'interno dell'impresa".
  Le considerazioni svolte dalIAutorita'  garante, se sul piano della
legittimita'  sono contraddette  dalle  piu'  recenti sentenze  della
giurisprudenza amministrativa (cfr TAR Abruzzo 2 gennaio 1995, n. 35,
e TAR Marche 10 febbraio 1995,  n. 72), appaiono pero' di particolare
vigore  sul piano  delle  concrete scelte  che  concernono il  merito
dell'azione amministrativa.
  Esse  infatti pongono  in  luce come  lo  strumento del  tariffario
minimo  esige   un  sacrificio  senza  pero'   garantire  un'adeguata
prevenzione delle negative ripercussioni cui si intende ovviare.
  A  cio' deve  aggiungersi  che alcune  decisioni  adottate in  sede
cautelare  dalla  magistratura   amministrativa  (cfr  ordinanza  TAR
Lombardia 14 gennaio  1997, n. 26/97 sospensiva  del provvedimento di
fissazione  delle tariffe  minime adottate  nella provincia  di Pavia
confermata dall'ordinanza del  Consiglio di Stato 20  maggio 1997, n.
952) potrebbero lasciare prefigurare  un ritorno della giurisprudenza
su   posizioni   sfavorevoli   alle    tesi   sostenute   da   questa
Amministrazione.
  Queste  considerazioni   impongono  di  modificare   le  istruzioni
formulate nella  materia e  di aderire alla  soluzione reiteratamente
suggerita dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
  In  particolare  si ritiene  opportuno  che  nel futuro  i  signori
prefetti non esercitino piu' la  propria attivita' di sindacato sulla
congruita' delle tariffe.
  Conseguentemente non  si dovra' piu'  procedere all'individuazione,
attraverso  atti preliminari,  dei livelli  minimi delle  tariffe ne'
entrare nel merito delle tariffe che ciascun ente intende adottare.
  I  signori  prefetti vorranno,  invece,  approvare  le tabelle  dei
prezzi che  i singoli  enti presenteranno a  mente dell'art.  257 del
regio decreto  n. 635/1940,  tenendo conto  che i  tariffari potranno
essere strutturati in maniera diversa l'uno dall'altro, rispecchiando
essi la differente organizzazione della impresa.
  Pertanto,  senza entrare  nel merito  dell'ammontare delle  tariffe
proposte  -  profilo  questo  che  la  menzionata  Autorita'  garante
considera  precluso al  prefetto  - sara'  necessario verificare  che
l'interessato abbia indicato nella tabella tutti i compensi richiesti
per ognuna delle tipologie di servizi autorizzati.
  Qualora  venga rilevato  che la  tabella non  comprende le  tariffe
relative ad  operazioni che  l'istituto e' abilitato  a disimpegnare,
occorrera'  far rilevare  l'incompletezza del  documento, richiedendo
all'interessato la sua integrazione.
  Analogamente  nell'ipotesi  in  cui  il  tariffario  contenga  voci
concernenti prestazioni  non ammesse dall'autorizzazione ex  art. 134
T.U.L.P.S.,  il  prefetto, nel  far  rilevare  tale incongruenza,  si
limitera' ad approvare i compensi per i servizi consentiti.
  Si  sottolinea   la  particolare  importanza  di   questo  tipo  di
controllo.  Infatti l'approvazione  di  una  tabella contenente  voci
ulteriori  rispetto   a  quanto   previsto  nella   licenza  potrebbe
ingenerare l'erroneo convincimento  che, attraverso l'approvazione di
essa, si  sia inteso  implicitamente ampliare  il novero  dei servizi
originariamente consentiti con il titolo di polizia.
  Si deve,  per altro,  evidenziare che l'approvazione  delle tariffe
deve essere  contenuta, ai sensi  dell'art. 257 del regio  decreto n.
635/1940, nella stessa licenza che autorizza l'interessato a condurre
l'istituto di  vigilanza privata. Tale atto  approvativo, essendo una
parte  del  piu'  ampio  provvedimento  ex  art.  134  T.U.L.P.S.  e'
sottoposto  al   regime  procedimentale  previsto   per  quest'ultima
autorizzazione, che in virtu'  del contingentamento dei provvedimenti
rilasciabili   stabilito  dall'art.   136  T.U.L.P.S.,   deve  essere
identificato in quello descritto dall'art. 2 della legge n. 241/1990.
  In  virtu'   di  tale   norma  il   Prefetto  dovra'   adottare  un
provvvedimento espresso  di accoglimento o diniego  della domanda nel
termine di  centottanta giorni stabilito dal  decreto ministeriale n.
284/1993, modificato dal decreto ministeriale n. 702/1996.
  D'altro  canto  appare evidente  che  nel  tempo potrebbe  rendersi
necessario  aggiornare  gli importi  dei  prezzi  praticati. In  tale
ipotesi la variazione dovra'  essere autorizzata ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 257 del regio decreto n. 635/1940.
  Tale ultima autorizzazione costituisce  un atto autonomo. Essa, non
essendo ricompresa  nel novero dei procedimenti  indicati dal decreto
del Presidente della Repubblica n.  411/1994 e non rientrando tra gli
altri casi  di esclusione  tassativamente previsti dalla  legge, deve
considerarsi  soggetta al  regime procedimentale  del silenzioassenso
descritto all'art. 19 della legge n. 241/1990.
  Per  altro, nel  quadro  cosi' delineato,  l'atto di  approvazione,
cosi'  come  suggerito  dall'Autorita' garante  nel  parere  accluso,
impedisce  ai  titolari delle  licenze  ex  art. 134  T.U.L.P.S.,  di
esigere compensi piu' alti di quelli indicati nel proprio tariffario,
ma consente  ad essi,  al contrario, di  discostarsi dai  livelli dei
compensi, richiedendo ai committenti prezzi piu' bassi.
  E'  per  altro evidente  che  il  venir  meno del  sindacato  sulla
congruita'  dei prezzi  praticati dagli  istituti di  vigilanza rende
necessario che venga esercitato un accurato periodico controllo volto
ad  acclarare la  regolarita'  delle condizioni  in  cui operano  gli
istituti di vigilanza privata di ciascuna provincia.
  A tal proposito si suggerisce che i signori prefetti sensibilizzino
gli uffici  periferici del  Ministero del  lavoro e  della previdenza
sociale   affinche',   con   cadenza  almeno   annuale,   verifichino
l'osservanza da  parte dei soggetti  abilitati a mente  dell'art. 134
T.U.L.P.S., dei contratti di lavoro,  degli oneri previdenziali e del
rispetto delle  disposizioni in  tema di prevenzione  degli infortuni
sul lavoro.
  Analoghe  iniziative  andranno  assunte,  interessando  gli  uffici
periferici del Ministero  delle finanze e i comandi  della Guardia di
finanza,  onde verificare,  con la  medesima periodicita',  che siano
stati  assolti  tutti  gli  oneri  fiscali  relativi  all'imposizione
diretta  ed  indiretta ivi  compresi  quelli  attinenti al  sostituto
d'imposta.
  I signori questori, per  parte loro, all'atto dell'approvazione del
regolamento di  servizio dei singoli  istituti di vigilanza  ai sensi
degli articoli  2 e 3  del regio decreto-legge n.  952/1935, vorranno
verificare che  le varie prestazioni vengano  espletate con modalita'
ritenute idonee  a fronteggiare efficacemente  possibili aggressioni,
modificando  se   del  caso   le  statuizioni  proposte   dagli  enti
interessati e  successivamente disponendo, sempre con  cadenza quanto
meno annuale, i necessari controlli.
  I  signori prefetti  potranno altresi'  valutare l'opportunita'  di
attivare tale iniziativa di controllo anche al di fuori della normale
periodicita',  ogni qual  volta un  istituto di  vigilanza sottoponga
all'approvazione tabelle contenenti prezzi che appaiono sensibilmente
inferiori a quelli della media degli altri istituti di vigilanza.
  D'altra  parte questo  Ministero  e'  consapevole che  l'attuazione
delle indicazioni cosi' fornite  potrebbe comportare per gli istituti
di  vigilanza  la necessita'  di  rivedere  le proprie  strategie  di
mercato in maniera  considerevole, e pertanto, si  e' dell'avviso che
il nuovo indirizzo  vada attuato con gradualita' in modo  tale da non
recare un detrimento economico ai soggetti abilitati.
  A tal  fine si  rappresenta l'opportunita'  che i  provvedimenti di
fissazione delle  tariffe minime gia' adottati  conservino la propria
efficacia fino al 30 giugno 1998.
  A  partire dal  1  luglio  1998, data  che  segnera' la  definitiva
entrata in  vigore delle  istruzioni qui  formulate, gli  istituti di
vigilanza  potranno  modificare  i   prezzi  per  i  propri  servizi,
richiedendo  preventivamente l'approvazione  ai  sensi dell'art.  257
ultimo comma del  regio decreto n. 635/1940, senza  dover tenere piu'
conto  dei tariffari  minimi  approvati dal  prefetto competente  per
territorio.
  Tenuto conto  della natura innovativa delle  direttive qui fornite,
si rappresenta la necessita' che i  signori prefetti diano ad esse il
massimo  risalto, portando  i  contenuti della  presente circolare  a
conoscenza  degli  istituti  di   vigilanza  privata  operanti  nelle
province  di competenza,  nonche' delle  locali camere  di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura  affinche' ne rendano edotte le
associazioni di categoria interessate.
  Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
                                              Il Ministro: Napolitano