IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione degli ordinamenti didattici; Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Palermo (consiglio di facolta', seduta del 18 giugno 1996; senato accademico seduta del 10 febbraio 1997; consiglio di amministrazione seduta del 9 luglio 1997); Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Facolta' di architettura Art. 99. - Nel primo ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o che i contributi dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti (vedi ordinamento, paragrafo 3, quart'ultimo comma). Per il passaggio dal primo al secondo ciclo lo studente deve aver superato gli esami relativi ad un numero di insegnamenti corrispondenti a dieci annualita'. E' obbligatorio aver superato gli esami relativi a: 1 laboratorio di progettazione arch. (una annualita'); 2 laboratorio di progettazione arch. (una annualita'); 1 laboratorio di costruzione dell'arch. (una annualita'). Gli altri insegnamenti, corrispondenti a sette annualita', sono scelti dallo studente, nel rispetto delle propedeuticita' previste. Inoltre lo studente dovra' dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalita' nel manifesto degli studi. Per il passaggio dal secondo al terzo ciclo lo studente deve aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo ciclo e gli esami relativi ad insegnamenti corrispondenti ad un numero non inferiore a nove annualita' del secondo ciclo. E' obbligatorio aver superato gli esami relativi a: 3 laboratorio di progettazione arch. (una annualita'); laboratorio di restauro (una annualita'); 4 laboratorio di progettazione arch. (una annualita'); laboratorio di urbanistica (una annualita'); 2 laboratorio di costruzione dell'arch. (una annualita'). Gli altri insegnamenti, corrispondenti a quattro annualita', sono scelti dallo studente, nel rispetto delle propedeuticita' previste. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Palermo, 26 novembre 1997 Il rettore: Gullotti