IL RETTORE Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-98; Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle Autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 2 ottobre 1997; Veduto la nota ministeriale 29 ottobre 1997 di autorizzazione; Veduto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico piu' sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 446 vigente testo dello statuto, al titolo XV e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in farmacia industriale secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo "Scuola di specializzazione in farmacia industriale". Norme comuni alle scuole di specializzazione Art. 1. Al settore farmaceutico afferiscono le seguenti Scuole di specializzazione: 1) Farmacia industriale; 2) Farmacia ospedaliera. Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. Art. 2. I corsi di studio hanno durata triennale e prevedono almeno 1000 ore di didattica complessiva. La frequenza ai corsi e' obbligatoria. Art. 3. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, ai sensi dell'art. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1992, n. 162. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. L'afferenza della scuola alla facolta' e/o dipartimento e/o all'istituto e' indicata nei singoli statuti. La sede della scuola e' la facolta' di farmacia. La facolta', i dipartimenti e/o gli istituti che concorrono al funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti. Art. 4. Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alla singola scuola di specializzazione. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' italiana e straniera accettato dalle competenti autorita' italiane dal consiglio della scuola e senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione a dette scuole. Art. 5. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 6. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 5, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore (scuole di durata triennale) di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera' l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 7. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extrauniversitari. Art. 8. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 9. La corrispondenza delle scuole di specializzazione e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e' individuata dal Consiglio universitario nazionale. Norme relative alle singole scuole di specializzazione Art. 10. Scuola di specializzazione in farmacia industriale Il corso di specializzazione in farmacia industriale e' disciplinato, oltre che dal presente articolo anche dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La scuola di specializzazione in farmacia industriale ha lo scopo di formare specialisti in grado di ricoprire posti dirigenziali nell'industria farmaceutica quali: direttore tecnico di stabilimento farmaceutico, capo controllo qualita', direttore di reparto e responsabile ricerca di tecnica farmaceutica. Le aree didattiche che caratterizzano questo corso e alle quali devono essere dedicate, a norma del precedente art. 6, almeno 1000 ore, sono le seguenti: Area 1 - Chimica: L'obiettivo e' quello di fornire allo specializzando una adeguata conoscenza teorica e pratica della chimica farmaceutica e della tecnologia farmaceutica, in modo da consentire la progettazione, la fabbricazione ed il controllo delle diverse forme farmaceutiche tradizionali e dei sistemi terapeutici innovativi. Settori scientificodisciplinari: C07X Chimica farmaceutica; C08X Farmaceutico tecnologico applicativo; C09X Chimica bromatologica. Area 2 - Biologica: Lo specializzando deve acquisire una conoscenza sufficiente delle discipline biologiche soprattutto nel settore della farmacologia e della microbiologia in grado di consentirgli un razionale approccio alla progettazione e preparazione di forme farmaceutiche. Settori scientifico disciplinari: E07X Farmacologia; F05X Microbiologia e microbiologia clinica. Area 3 - Matematicostatistica: Lo specializzando deve acquisire quelle conoscenze di base di matematica e di statistica tali da consentirgli la corretta elaborazione dei dati legati soprattutto al controllo statistico della produzione farmaceutica. Settori scientifico disciplinari: A01B Algebra; A02B Probabilita' e statistica matematica. Alla scuola sono ammessi i laureati in: Chimica e tecnologia farmaceutiche; Farmacia; Medicina e chirurgia; Medicina veterinaria; Scienze biologiche; Scienze delle preparazioni alimentari; Scienze delle produzioni animali. Suddetta scuola corrisponde all'ex scuola di specializzazione in "Farmacia industriale". Pavia, 13 novembre 1997 Il rettore: Schmid