IL RETTORE
  Veduto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 5 maggio 1997;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1996-98;
  Veduto il decreto ministeriale 3 luglio 1996;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
Autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il  parere favorevole del Consiglio  universitario nazionale
in data 2 ottobre 1997;
  Veduto la nota ministeriale 29 ottobre 1997 di autorizzazione;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario  n. 158 della Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre  1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio  decreto 14  ottobre  1926,  n. 2130,  e  modificato con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di  Pavia  approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art.  446 vigente testo  dello statuto,  al titolo XV  e con
scorrimento automatico  degli articoli successivi, viene  inserita la
scuola  di  specializzazione  in   farmacia  industriale  secondo  il
seguente  articolato che  sostituisce integralmente  quello rubricato
sotto il titolo "Scuola di specializzazione in farmacia industriale".
            Norme comuni alle scuole di specializzazione
                               Art. 1.
  Al  settore   farmaceutico  afferiscono   le  seguenti   Scuole  di
specializzazione:
   1) Farmacia industriale;
   2) Farmacia ospedaliera.
  Il conseguimento dei diplomi di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
                               Art. 2.
  I corsi  di studio hanno  durata triennale e prevedono  almeno 1000
ore di didattica complessiva.
  La frequenza ai corsi e' obbligatoria.
                               Art. 3.
  Il numero degli  iscritti a ciascun anno di corso  viene fissato in
base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature
disponibili, ai sensi  dell'art. 2, del decreto  del Presidente della
Repubblica 10 marzo 1992, n. 162.
  Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  L'afferenza  della  scuola  alla   facolta'  e/o  dipartimento  e/o
all'istituto e' indicata nei singoli statuti.
  La sede della scuola e' la facolta' di farmacia.
  La  facolta', i  dipartimenti e/o  gli istituti  che concorrono  al
funzionamento della scuola sono indicati nei rispettivi statuti.
                               Art. 4.
  Sono titoli  di ammissione  quelli specificatamente  indicati nelle
norme relative alla singola scuola di specializzazione. Sono altresi'
ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio
conseguito presso  universita' italiana  e straniera  accettato dalle
competenti  autorita' italiane  dal consiglio  della scuola  e senato
accademico  e che  sia ritenuto  equipollente anche  limitatamente ai
fini della iscrizione a dette scuole.
                               Art. 5.
  Il consiglio  della scuola determina, con  apposito regolamento, in
conformita' al regolamento  didattico di Ateneo e  nel rispetto della
liberta'    di   insegnamento    l'articolazione    del   corso    di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
  Il consiglio determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  suddivisione allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
                               Art. 6.
  Nel determinare  il piano degli  studi secondo quanto  previsto dal
precedente  art.  5, il  consiglio  della  scuola dovra'  comprendere
nell'ordinamento le aree didattiche  specificate nelle norme relative
alle singole  scuole di  specializzazione alle quali  dovranno essere
dedicate almeno  1000 ore (scuole  di durata triennale)  di didattica
per un minimo di 50 ore per ciascuna area.
  Per  ciascuna area  i  settori definiscono  l'ambito scientifico  e
disciplinare  nel  quale  si   sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
                               Art. 7.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini della  frequenza alle  lezioni teoriche  e alle  attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari o extrauniversitari.
                               Art. 8.
  L'Universita', su  proposta del consiglio della  scuola, stabilisce
convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione
e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento
delle attivita' didattiche degli  specializzandi ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in  parte l'espletamento dei corsi  anche presso sedi
distaccate.
                               Art. 9.
  La  corrispondenza delle  scuole di  specializzazione e  dei titoli
relativi fra  le tipologie definite  nella presente tabella  e quelle
precedenti e' individuata dal Consiglio universitario nazionale.
                 Norme relative alle singole scuole
                         di specializzazione
                              Art. 10.
                      Scuola di specializzazione
                       in farmacia industriale
  Il   corso  di   specializzazione   in   farmacia  industriale   e'
disciplinato, oltre che dal presente articolo anche dagli articoli 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  La scuola di  specializzazione in farmacia industriale  ha lo scopo
di  formare  specialisti in  grado  di  ricoprire posti  dirigenziali
nell'industria farmaceutica quali:  direttore tecnico di stabilimento
farmaceutico,  capo  controllo  qualita',   direttore  di  reparto  e
responsabile ricerca di tecnica farmaceutica.
  Le aree  didattiche che  caratterizzano questo  corso e  alle quali
devono essere  dedicate, a norma  del precedente art. 6,  almeno 1000
ore, sono le seguenti:
Area 1 - Chimica:
  L'obiettivo e'  quello di fornire allo  specializzando una adeguata
conoscenza  teorica  e pratica  della  chimica  farmaceutica e  della
tecnologia farmaceutica,  in modo da consentire  la progettazione, la
fabbricazione  ed  il  controllo delle  diverse  forme  farmaceutiche
tradizionali e dei sistemi terapeutici innovativi.
  Settori scientificodisciplinari:
   C07X Chimica farmaceutica;
   C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
   C09X Chimica bromatologica.
Area 2 - Biologica:
  Lo specializzando  deve acquisire una conoscenza  sufficiente delle
discipline biologiche  soprattutto nel  settore della  farmacologia e
della microbiologia  in grado di consentirgli  un razionale approccio
alla progettazione e preparazione di forme farmaceutiche.
  Settori scientifico disciplinari:
   E07X Farmacologia;
   F05X Microbiologia e microbiologia clinica.
Area 3 - Matematicostatistica:
  Lo  specializzando  deve acquisire  quelle  conoscenze  di base  di
matematica  e   di  statistica  tali  da   consentirgli  la  corretta
elaborazione  dei dati  legati  soprattutto  al controllo  statistico
della produzione farmaceutica.
  Settori scientifico disciplinari:
   A01B Algebra;
   A02B Probabilita' e statistica matematica.
  Alla scuola sono ammessi i laureati in:
   Chimica e tecnologia farmaceutiche;
   Farmacia;
   Medicina e chirurgia;
   Medicina veterinaria;
   Scienze biologiche;
   Scienze delle preparazioni alimentari;
   Scienze delle produzioni animali.
  Suddetta scuola  corrisponde all'ex  scuola di  specializzazione in
"Farmacia industriale".
   Pavia, 13 novembre 1997
                                                   Il rettore: Schmid