IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  recante  disposizioni  sulla  riscossione delle imposte sul
reddito;
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,
n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;
  VISTO il Regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato col
decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567;
  VISTO  l'art.  3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,
recante delega al Governo per l'emanazione  di  uno  o  piu'  decreti
legislativi  per  la  modifica della disciplina in materia di servizi
autonomi di cassa degli uffici finanziari;
  VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base
alla suddetta delega, ed in particolare  l'art.  1,  che  dispone  la
soppressione, tra l'altro, dei servizi autonomi di cassa degli uffici
dipendenti  dal Dipartimento delle entrate  con effetto dal 1 gennaio
1998;
  VISTO l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997,  che
affida   al   concessionario  del  servizio  riscossione  tributi  la
riscossione, con le modalita' previste per il  conto  fiscale,  delle
entrate gia' riscosse dai servizi di cassa degli uffici, e l'art.  6,
che  prevede,  per  i  tributi  speciali,  particolari  modalita'  di
riscossione;
  VISTI l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo  decreto
legislativo  n.  237  del  1997,  che  demandano  ad apposito decreto
dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai  fini  della
riscossione   e   le  modalita'  e  le  caratteristiche  tecniche  di
trasmissione dei relativi dati da parte  dei  concessionari  e  delle
banche;
  VISTO  il  decreto  ministeriale  28  agosto  1996  concernente  le
modalita'  di  applicazione  delle  pene  pecuniarie  nei   casi   di
inadempienza  nella  comunicazione di dati da parte dei concessionari
del servizio riscossione;
  SENTITO l'Ente  poste  italiane  riguardo  l'utilizzo  di  apposito
bollettino per il pagamento tramite conto corrente postale;
                               DECRETA
                               Art. 1
1.  Per  il  pagamento dei tributi gia' riscossi dai servizi di cassa
   degli uffici del  Dipartimento  delle  entrate,  ad  eccezione  di
   quelli  indicati  al  successivo art. 3, va utilizzato un  modello
   conforme all'allegato n. 1 al presente decreto.
2. Il modello deve essere redatto in tre copie, di cui le ultime  due
   devono  essere  rilasciate al soggetto che effettua il versamento;
   fanno parte del modello le "Avvertenze¾ contenenti  le  istruzioni
   per la compilazione e l'indicazione dei codici tributo di utilizzo
   piu'  frequente.  Gli  allegati  n.  2,  n.  3  e n. 4 contengono,
   rispettivamente, l'elenco completo dei  codici  tributo,  l'elenco
   dei  codici  degli  uffici e l'elenco delle causali di versamento.
   Eventuali aggiornamenti alle avvertenze e alle  codifiche  saranno
   effettuati con apposite istruzioni ministeriali.
3.  Il  modello puo' essere utilizzato come distinta di versamento al
   concessionario della riscossione o come delega bancaria.
4.  E' autorizzata la riproduzione e  la  contemporanea  compilazione
   meccanografica  del modello di cui al comma 1, mediante l'utilizzo
   di  stampanti   che   comunque   garantiscano   la   chiarezza   e
   l'intellegibilita'  del  modello  nel  tempo  e  la conformita' di
   struttura per quanto riguarda la sequenza dei campi; e' ammessa la
   stampa  monocromatica  realizzata  utilizzando  il  colore   nero.
   Nell'allegato  1 bis sono riportate le caratteristiche tecniche di
   stampa.
5. Il versamento deve essere effettuato  al  concessionario  nel  cui
   ambito  territoriale  ha  sede  l'ufficio finanziario competente o
   presso una dipendenza di banca sita  nell'ambito  territoriale  di
   detto   concessionario,  salva  la  possibilita'  di  eseguire  il
   versamento presso gli uffici postali, a norma dell'art. 2.
6. Per il pagamento  in  autoliquidazione  i  modelli  sono  messi  a
   disposizione  dai  concessionari  e  dalle banche; in quest'ultimo
   caso,  sui modelli di cui al comma 1 non devono  essere  riportati
   gli  elementi  di  cui  all'articolo 2250 del codice civile e agli
   articoli 13, comma 2, e 64, comma 4,  del  decreto  legislativo  1
   settembre  1993,  n.  385.  Per gli avvisi emessi dall'ufficio, il
   modello e' inviato al contribuente da parte dell'ufficio stesso.