IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi; VISTO il Regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato col decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567; VISTO l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la soppressione, tra l'altro, dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate con effetto dal 1 gennaio 1998; VISTO l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 237 del 1997, che affida al concessionario del servizio riscossione tributi la riscossione, con le modalita' previste per il conto fiscale, delle entrate gia' riscosse dai servizi di cassa degli uffici, e l'art. 6, che prevede, per i tributi speciali, particolari modalita' di riscossione; VISTI l'art. 3, comma 1, e l'art. 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalita' e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei relativi dati da parte dei concessionari e delle banche; VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 1996 concernente le modalita' di applicazione delle pene pecuniarie nei casi di inadempienza nella comunicazione di dati da parte dei concessionari del servizio riscossione; SENTITO l'Ente poste italiane riguardo l'utilizzo di apposito bollettino per il pagamento tramite conto corrente postale; DECRETA Art. 1 1. Per il pagamento dei tributi gia' riscossi dai servizi di cassa degli uffici del Dipartimento delle entrate, ad eccezione di quelli indicati al successivo art. 3, va utilizzato un modello conforme all'allegato n. 1 al presente decreto. 2. Il modello deve essere redatto in tre copie, di cui le ultime due devono essere rilasciate al soggetto che effettua il versamento; fanno parte del modello le "Avvertenze¾ contenenti le istruzioni per la compilazione e l'indicazione dei codici tributo di utilizzo piu' frequente. Gli allegati n. 2, n. 3 e n. 4 contengono, rispettivamente, l'elenco completo dei codici tributo, l'elenco dei codici degli uffici e l'elenco delle causali di versamento. Eventuali aggiornamenti alle avvertenze e alle codifiche saranno effettuati con apposite istruzioni ministeriali. 3. Il modello puo' essere utilizzato come distinta di versamento al concessionario della riscossione o come delega bancaria. 4. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello di cui al comma 1, mediante l'utilizzo di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intellegibilita' del modello nel tempo e la conformita' di struttura per quanto riguarda la sequenza dei campi; e' ammessa la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero. Nell'allegato 1 bis sono riportate le caratteristiche tecniche di stampa. 5. Il versamento deve essere effettuato al concessionario nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio finanziario competente o presso una dipendenza di banca sita nell'ambito territoriale di detto concessionario, salva la possibilita' di eseguire il versamento presso gli uffici postali, a norma dell'art. 2. 6. Per il pagamento in autoliquidazione i modelli sono messi a disposizione dai concessionari e dalle banche; in quest'ultimo caso, sui modelli di cui al comma 1 non devono essere riportati gli elementi di cui all'articolo 2250 del codice civile e agli articoli 13, comma 2, e 64, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Per gli avvisi emessi dall'ufficio, il modello e' inviato al contribuente da parte dell'ufficio stesso.