IL DIRETTORE
  Vista le legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto  il decreto direttoriale 10 novembre 1992, n. 9/cont., con il
quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  per l'amministrazione, la
finanza e la contabilita' dell'Osservatorio astronomico di Padova;
  Visto  il  decreto  direttoriale  31  dicembre  1993,  n. 12/cont.,
pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale
n.  281  del  1  dicembre  1994  con  il quale e' stato modificato ed
integrato  il  predetto  regolamento  a  seguito  della  delibera del
consiglio direttivo in data 21 giugno 1993;
  Vista  la  delibera  del  consiglio direttivo che in data 24 giugno
1997 ha approvato le proposte di modifica al citato regolamento;
  Vista  la  nota  prot. 1026 /7 dell'8 luglio 1997 con la quale sono
state trasmesse al M.U.R.S.T. le variazioni ed integrazioni approvate
dal consiglio direttivo, per il controllo previsto dall'art. 6, comma
9, della legge n. 168/1989;
  Vista  la  nota  prot.  2224  del  10  ottobre 1997 con la quale il
M.U.R.S.T.  -  Ufficio  I - ha comunicato di non aver osservazioni da
fare in merito;
                              Decreta:
  Il  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
dell'Osservatorio astronomico di Padova, approvato e modificato con i
decreti  indicati  nelle  premesse  e'  ulteriormente modificato come
stabilito  nella  delibera del consiglio direttivo del 24 giugno 1997
che forma parte integrante del presente decreto.
  Il  presente  decreto,  con  allegata  delibera, sara' inviato alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
   Padova, 31 ottobre 1997
                                               Il direttore: De Zotti
                   Delibera allegata al decreto direttoriale n. 31/97
                    MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO
               PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA'
  Approvate dal consiglio direttivo nella seduta del 24 giugno 1997
      e dal M.U.R.S.T. con nota n. 2224 in data 10 ottobre 1997
                               Art. 5.
                          Servizio di cassa
   Alla fine del comma 1, aggiungere:
  La convenzione deve prevedere la possibilita' di accendere conti in
valuta  estera  per finanziamenti provenienti dall'estero e destinati
ad   attivita'   di  ricerca  e  formazione  regolate  da  accordi  o
convenzioni approvati dal consiglio direttivo dell'Osservato rio.
                               Art. 7.
             Consulenze e prestazioni di lavoro autonomo
   Sostituire il comma 2, con:
  2. E' fatta salva la competenza istituzionale dell'avvocatura dello
Stato  sulle  questioni  legali e giudiziarie, qualora l'Osservatorio
sia  coinvolto  a  nome e per conto dello Stato; diversamente, quando
l'Osservatorio  sia  coinvolto nell'ambito della propria autonomia di
ente pubblico, il ricorso all'avvocatura dello Stato e' facoltativo.
   Aggiungere:
  7. Il direttore dell'Osservatorio puo' provvedere direttamente alla
stipula  di  contratti  con  persone giuridiche, societa', consorzi e
cooperative, qualora le prestazioni richieste rientrino adeguatamente
nelle  attivita'  previste  dall'oggetto  sociale,  non rientrino nei
compiti  di  cui al punto c) del primo comma e la spesa non ecceda il
limite di lire 40 milioni.
                               Art. 9.
    Spese in occasione di scambi culturali, congressi e convegni
   Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1.   In   occasione   di   scambi  culturali  e  di  collaborazioni
scientifiche,   di  congressi,  convegni,  simposi,  tavole  rotonde,
seminari   ed  altre  consimili  manifestazioni  riferibili  ai  fini
istituzionali  dell'Osservatorio,  questo  puo' assumere a carico del
proprio  bilancio,  oltre  alle spese organizzative e di gestione, le
spese  relative  a  rinfreschi  o  colazioni,  nonche'  le  spese  di
ospitalita',  comprese  quelle di viaggio, ed i compensi per illustri
studiosi  ed  altre autorita' provenienti dall'interno o dall'estero,
ad  esclusione  delle spese di carattere personale. I compensi di cui
sopra,  per  conferenze,  lezioni  e  simili  non possono superare il
limite stabilito dal consiglio direttivo.
   Aggiungere inoltre il seguente comma:
  5.  Per  le  spese  di cui ai precedenti commi finanziate dall'U.E.
attraverso  convenzioni  o  contratti  di  ricerca, di formazione, di
mobilita'  od  altro, l'Osservatorio applichera' le norme comunitarie
ivi previste.
                              Art. 20.
                         Quadro riassuntivo
  L'articolo e' soppresso come pure l'allegato " B".
                              Art. 34.
                    Gestione del fondo economale
   I commi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  1.  Il  responsabile  della  ragioneria dell'Osservatorio e' dotato
all'inizio di ciascun esercizio di un fondo determinato dal consiglio
direttivo,  di importo non superiore a lire 20 milioni, reintegrabile
durante  l'esercizio  previa presentazione del rendiconto delle somme
gia' spese.
  3. Per le spese che singolarmente non eccedono lire duecentomila lo
scontrino  fiscale  puo'  sostituire la fattura o la ricevuta fiscale
quale  documento  giustificativo  della  spesa,  anche  ai  fini  del
rimborso  delle  spese  per  i pasti, nei limiti previsti dalle norme
vigenti, in caso di missione, purche' vi appaia la natura della spesa
stessa.
   Aggiungere il seguente comma:
  7.  Per le piccole spese che singolarmente non eccedono L. 50.000 e
comunque  non  superiori  a  L.  500.000  mensili,  il  direttore  e'
esentato,   sotto   la   propria   responsabilita',  dall'obbligo  di
presentare la documentazione, indicando la natura della spesa.
  Aggiungere il seguente articolo:
                            Art. 34-bis.
                       Anticipazioni di cassa
  1.  Il  consiglio  direttivo  puo' deliberare di anticipare i fondi
necessari  allo  svolgimento  di  attivita'  relative  a  contratti o
convenzioni  stipulati  con  enti  pubblici italiani o stranieri, nei
quali   sia  prevista  l'erogazione  posticipata  dei  finanziamenti,
stabilendo limiti e condizioni.
  2.  Il  reintegro  della  somma  anticipata  avviene all'atto della
riscossione del finanziamento.
                              Art. 40.
                           Conto economico
  L'articolo e' soppresso come pure l'allegato " E".
                              Art. 49.
                     Inventario dei beni mobili
   Aggiungere al comma 1 il seguente punto:
  e)  le  eventuali  variazioni del valore attuale per deperimento od
obsolescenza  in forma automatica temporalmente definita, secondo una
regolamentazione  deliberata dal consiglio direttivo che definira' le
modalita' di cancellazione e scarico.
                              Art. 52.
                  Carico e scarico dei beni mobili
   Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  2. Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo,
facilmente deteriorabili o soggetti ad obsolescenza, quelli di modico
valore,  comunque  non  superiore  a  lire  centomila  -  escluso  il
materiale  librario  -  nonche'  le parti di ricambio o accessorie di
altri oggetti inventariati.
   Aggiungere i commi che seguono:
  4.  I  beni  scaricati per obsolescenza o fuori uso saranno messi a
disposizione,  previa  delibera  del consiglio direttivo, della Croce
rossa   italiana,   di  scuole  pubbliche,  universita',  istituzioni
scientifiche  e  culturali  o  ad  altri  enti pubblici e privati che
abbiano finalita' sociali od umanitarie.
  5.  In  alternativa,  tali  beni  potranno  essere ceduti a terzi a
titolo  oneroso,  anche con la procedura della trattativa privata, in
conformita' all'art. 64, punto n).
  6.  Nel  caso  in cui le procedure suddette siano state inutilmente
esperite  ovvero non siano ragionevolmente percorribili, il materiale
puo'  essere  avviato  alla  rottamazione  o  al macero con qualsiasi
modalita'.
  Il  precedente comma 4 diviene quindi il comma 7; in detto comma le
parole "precedente comma" sono sostituite da "comma 3".
   Si aggiunge inoltre il comma:
  8.  La  permuta  di  beni mobili comporta le connesse operazioni di
carico e scarico.
   I commi 5 e 6 divengono quindi 9 e 10.
                              Art. 63.
             Stipulazione ed approvazione dei contratti
   Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  2.  L'aggiudicatario,  se  non  accede  nel  termine stabilito alla
stipulazione   del   contratto,   decade  dall'aggiudicazione,  senza
pregiudicare  l'incameramento  dell'eventuale deposito provvisorio ed
eventuali  azioni  di  risarcimento nei confronti dell'aggiudicatario
stesso,  da  parte  dell'Osservatorio.  In  tal  caso,  il  consiglio
direttivo,  in  base  ai  verbali  della commissione incaricata della
valutazione  delle  offerte,  potra'  aggiudicare  la  gara  ad altro
concorrente che abbia formulato l'offerta valida piu' vantaggiosa.
                              Art. 64.
                         Trattativa privata
  Al  comma  1  i  punti  e),  f), g), h), i), n) sono sostituiti dai
seguenti:
  e)  per l'acquisto, la permuta o la locazione di immobili, compreso
l'acquisto  di  bene  futuro  "chiavi  in  mano"  e per la vendita di
immobili  allo  Stato  o ad enti pubblici; in questi casi i contratti
devono   essere   preceduti   dal   parere   di  congruita'  espresso
dall'ufficio tecnico erariale o, in caso di necessita' od urgenza, da
una  apposita  commissione  nominata  dal  consiglio  direttivo; tale
commissione puo' comprendere esperti esterni anche retribuiti;
  f)  quando  trattasi  di  lavori,  acquisti, forniture e servizi in
genere per importi non superiori a lire 200 milioni, con l'obbligo di
interpellare,  salvo motivata relazione in caso contrario, almeno tre
imprese o ditte;
  g)  quando l'eccezionalita' o l'urgenza degli acquisti, dei lavori,
delle  forniture  sia  tale  da  non  consentire il ricorso alla gara
pubblica (all'asta o alla licitazione privata), con deliberazione del
consiglio   direttivo   o   decreto   del   direttore  da  ratificare
successivamente,  sempre  che  l'importo  non superi lire 400 milioni
fatta  salva  la  normativa comunitaria e vengano interpellate almeno
tre imprese o ditte, salvo motivata relazione in caso contrario;
  h)  per l'affidamento di incarichi professionali, studi, ricerche e
sperimentazioni   a   persone,  ditte  od  organismi  aventi  alta  e
comprovata competenza tecnica o scientifica;
  i)   per   lavori  non  considerati  nel  contratto  originario,  a
condizione   che  siano  affidati  allo  stesso  contraente  e  siano
complementari  o  tecnicamente connessi con la prestazione principale
ovvero  ne  risulti conveniente la realizzazione per il completamento
di  lavori in atto e la spesa relativa non superi il 50% dell'importo
del contratto originario;
     l) (idem);
     m) (idem);
  n) quando trattasi di vendita di beni di valore stimato inferiore a
lire  20  milioni,  con  l'obbligo  di  interpellare,  salva motivata
relazione in caso contrario, almeno due soggetti, ditte o privati.
                              Art. 65.
             Concessione di progettazione e costruzione
   I commi 1 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  l.  L'Osservatorio,  previa  deliberazione del consiglio direttivo,
puo'  affidare  in  concessione ad enti pubblici e privati di provata
capacita'  tecnica  ed  economica  la progettazione e l'esecuzione di
opere di edilizia e di altri servizi.
  4.  Il  consiglio  direttivo  puo' deliberare di non dar luogo alla
gara:
  a)  quando  la concessione non riguarda la diretta esecuzione delle
opere;
  b)  quando il corrispettivo dei lavori e' rappresentato dal diritto
di gestire l'opera da realizzare;
     c) quando il concessionario e' un ente pubblico.
  5.  Nel  caso  sub  a)  il  concessionario e' tenuto a scegliere le
imprese  esecutrici  secondo  le  modalita'  stabilite  dal consiglio
direttivo.
                              Art. 66.
                           C o l l a u d i
   Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  4.  Per  i lavori che non superano l'importo di lire 500 milioni e'
sufficiente di norma l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata
da  chi ha diretto i lavori. Per i lavori di importo superiore a lire
500  milioni  ma  non  eccedente  il  miliardo  di lire, il consiglio
direttivo ha la facolta' di sostituire il certificato di collaudo con
il   certificato   di   regolare   esecuzione;   in   linea  generale
l'effettuazione  del  formale  collaudo  puo' essere richiesta quando
sussistono  contestazioni con l'impresa, quando si ritenga necessario
approfondire  le  operazioni  tecnicoamministrative  di accertamento,
quando  occorra  di  provvedersi  del collaudo statico ai sensi della
legge  n.  1086  del  1971,  quando con l'intervento alla visita e la
sottoscrizione  del  certificato di collaudo l'Osservatorio prende in
consegna  l'opera  ed  in  ogni  altro  caso  in  cui  sia  ravvisata
l'opportunita'  di sottoporre i lavori alla collaudazione. Allo scopo
di  accelerare  al  massimo  gli  adempimenti  relativi potra' essere
effettuata  la  nomina  del collaudatore in corso d'opera. In tutti i
casi  il  certificato  di  regolare esecuzione deve essere emesso non
oltre  tre  mesi  dalla  data di ultimazione dei lavori. Il limite di
spesa  si  intende sempre riferito al costo definitivo dei lavori, al
netto del ribasso d'asta.
                              Art. 67.
                           C a u z i o n e
   I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  1.  A garanzia dell'esecuzione dei contratti per lavori o forniture
superiori  a  lire  400  milioni  le  ditte  debbono  prestare idonee
cauzioni.
  2. Il consiglio direttivo puo' deliberare di richiedere la cauzione
anche  per  contratti di importo inferiore, ovvero di rinunciare alla
cauzione  qualora  la  ditta  contraente  sia di notoria solidita' ed
offra un miglioramento del prezzo.
                              Art. 71.
                          Spese in economia
   I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  3.  Per  ciascuna  spesa in economia superiore a lire 40 milioni e'
necessaria l'autorizzazione del consiglio direttivo.
  4.   Le  spese  in  economia  sono  effettuate,  di  norma,  previa
acquisizione  di tre preventivi. Per importi di spesa non superiori a
lire 5 milioni e' sufficiente un solo preventivo.
                              Art. 73.
   Contratti e convenzioni di ricerca e consulenze per conto terzi
Aggiungere il seguente comma:
  4.  Ai  contratti  finanziati  dall'Unione  europea  si  applica il
presente  regolamento,  fatte  salve le diverse disposizioni previste
negli schemi contrattuali comunitari.
  Gli  allegati  sono  sostituiti  dai  nuovi  modelli  elencati  nel
seguito.
                                                       Il direttore
                                                         De Zotti
 Il responsabile amministrativo
           Bianchini