IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462 il quale all'art 10, comma 1, istituiva presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste (ora Ministero per le politiche agricole) l'Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale, al controllo di qualita' alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi; Visti gli articoli 89, 95, del regio decreto n. 1361 del 1 luglio 1926 - Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 2033, del 15 ottobre 1925, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari; Visto il comma 4 del richiamato art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, il quale dispone che per l'esercizio delle funzioni previste dal medesimo decreto-legge il personale di cui ai prospetti A, B e C della tabella A e' dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare veicoli di ogni specie; Ritenuto necessario che il personale sopra specificato possa utilizzare per l'esercizio delle mansioni cui e' adibito il contrassegno di Stato che lo abilita a fermare veicoli di ogni specie; Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491 concernente il riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della citata legge il quale stabilisce che "il Ministero succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, ivi compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste"; Visto l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, che stabilisce le caratteristiche del segnale distintivo per intimare l'alt agli utenti della strada in movimento; Considerato che, ai sensi del medesimo art. 1 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, (convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1986, n. 462) le caratteristiche del contrassegno di Stato per il fermo dei veicoli debbono essere stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro dell'interno; Decreta: 1. Il personale di cui ai prospetti A, B e C della tabella A, allegata al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, per fermare veicoli di ogni genere deve usare un contrassegno che risponde alle seguenti caratteristiche: 2. Disco di plastica del diametro di 15 centimetri, in materiale rifrangente su entrambe le facce, avente la parte centrale di colore rosso di centimetri 10 di diametro e la rimanente corona circolare di colore bianco di centimetri 2,5 di larghezza. Al centro del disco lo stemma della Repubblica italiana in vernice verde di cm 3,5 x 3,8. Nella parte esterna della corona circolare, in lettere nere alte cm 1,4 la dizione "Ministero per le politiche agricole", nella parte interna della corona circolare, in lettere nere alte cm 0,5 la dizione "Ispettorato centrale repressione frodi". Manico in plastica di colore bianco non verniciato, lungo 30 centimetri recante un numero o matricola che identifica chi detiene il segnale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 settembre 1997 Il Ministro per le politiche agricole Pinto Il Ministro dell'interno Napolitano