IL DIRIGENTE
del   Dipartimento  per   la  valutazione   dei  medicinali   e  la
   farmacovigilanza       dell'ufficio       per    le      procedure
   autorizzative  comunitarie  ed  altri   adempimenti   -   Rapporti
   internazionali
  Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 111/1997 del 24 aprile 1997 con
il quale la societa' Rhone  Poulenc Rorer S.p.a. e' stata autorizzata
all'immissione in commercio della specialita' medicinale "Orudis gel"
con le specificazioni di seguito indicate:
  "Orudis gel" 2,5%  30 g, A.I.C. n. 023183167/M (in  base 10) 0Q3HTZ
(in base 32);
  "Orudis gel" 2,5%  60 g, A.I.C. n. 023183179/M (in  base 10) 0Q3HUC
(in base 32);
  classe  "C"  ai  sensi  del decreto  ministeriale  5  luglio  1996,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana il 20
luglio 1996;
  Vista    la   domanda    presentata    dalla   societa'    titolare
dell'autorizzazione  all'immissione   in  commercio   concernente  la
richiesta  di   classificazione  e  la  proposta   del  prezzo  della
specialita' in oggetto;
  Vista  la legge  20  novembre 1995,  n.  490 recante  provvedimenti
urgenti in  materia di prezzi  di specialita' medicinali,  nonche' in
materia sanitaria;
  Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;
  Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa
nella seduta del 5 agosto 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La specialita' medicinale ORUDIS GEL e' classificata come segue:
  "Orudis gel" 2,5%  30 g, A.I.C. n. 023183167/M (in  base 10) 0Q3HTZ
(in base 32), classe "C";
  "Orudis gel" 2,5%  60 g, A.I.C. n. 023183179/M (in  base 10) 0Q3HUC
(in base 32, classe "C".
  Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc  Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann,
2 - 20146 Milano.