IL DIRIGENTE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza dell'ufficio per le procedure autorizzative comunitarie ed altri adempimenti - Rapporti internazionali Visto il proprio decreto AIC/UAC n. 111/1997 del 24 aprile 1997 con il quale la societa' Rhone Poulenc Rorer S.p.a. e' stata autorizzata all'immissione in commercio della specialita' medicinale "Orudis gel" con le specificazioni di seguito indicate: "Orudis gel" 2,5% 30 g, A.I.C. n. 023183167/M (in base 10) 0Q3HTZ (in base 32); "Orudis gel" 2,5% 60 g, A.I.C. n. 023183179/M (in base 10) 0Q3HUC (in base 32); classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Vista la domanda presentata dalla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio concernente la richiesta di classificazione e la proposta del prezzo della specialita' in oggetto; Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490 recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialita' medicinali, nonche' in materia sanitaria; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 5 agosto 1997; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale ORUDIS GEL e' classificata come segue: "Orudis gel" 2,5% 30 g, A.I.C. n. 023183167/M (in base 10) 0Q3HTZ (in base 32), classe "C"; "Orudis gel" 2,5% 60 g, A.I.C. n. 023183179/M (in base 10) 0Q3HUC (in base 32, classe "C". Titolare A.I.C.: Rhone Poulenc Rorer S.p.a., via G.G. Winckelmann, 2 - 20146 Milano.