IL MINISTRO DELEGATO PER LO SPETTACOLO L'art. 6 della circolare 31 marzo 1995, n. 23, recante "Interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa per la stagione 1995-96" (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1996, supplemento ordinario n. 82) e l'art. 6 della circolare 24 maggio 1997, n. 24, recante "Interventi a favore delle attivita' teatrale di prosa per la stagione 1997-98" (Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1997, supplemento ordinario n. 111) prevedono la possibilita' di erogare "acconti ed anticipazioni" sulle sovvenzioni concesse dal Dipartimento dello spettacolo, all'esito del procedimento che vede, tra l'altro, il parere della competente commissione consultiva per la prosa e prima della emanazione del provvedimento definitivo. In particolare, al fine di poter ricevere le predette anticipazioni, le disposizioni citate richiedono, oltre alla sussistenza di taluni requisiti soggettivi del richiedente (es. essere stato destinatario di intervento finanziario dello Stato per almeno tre anni negli ultimi cinque: art. 6, comma 2, circolare n. 24/1997), la presentazione di documentazione relativa a spese sostenute e ad attivita' recitativa svolta. Entrambe le circolari specificano, inoltre, la natura della documentazione richiesta. In presenza di varie disposizioni di legge e di regolamento in tema di cd. autocertificazione di stati, fatti e qualita' personali, alla quale la recente legge 15 maggio 1997, n. 127, peraltro ricorre ampiamente, considerandola una degli strumenti principali di snellimento dei rapporti tra amministrazioni pubbliche e cittadini, appare opportuno coordinare le citate disposizioni delle circolari con le prevalenti disposizioni legislative e regolamentari. Come e' noto, l'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legislazione ed autenticazione di firme", prevede la possibilita' di presentare, da parte dell'interessato, dichiarazioni temporaneamente sostitutive della documentazione relativa a fatti, stati e qualita' personali, prima della emissione del definitivo "provvedimento a lui favorevole": In particolare, si sottolinea che nel testo del comma 1 dell'art. 3 in oggetto, introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, non si richiede piu' che la dichiarazione sostitutiva sia "autenticata con le modalita' di cui all'art. 20", cosi' come era, invece, previsto dal previgente testo dell'articolo in oggetto. In attuazione della legge n. 15 del 1968, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, "Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con particolare riferimento all'art. 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive", prevede, tra l'altro, la possibilita' di presentare dichiarazioni sostitutive, relative a stati, fatti o qualita' personali con particolare riguardo ai seguenti casi: "attivita' lavorative prestate" (comma 2, lettera c), "qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche" (comma 2, lettera d), "assolvimento di specifici obblighi contributivi" (comma 2, lettera e) "spese effettuate...... contributi ricevuti; mutui o prestiti contratti con istituti di credito o enti pubblici; condizione di debitore o creditore nei confronti dell'amministrazione ricevente" (comma 2, lettera l). Le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1994 si applicano, immediatamente, come previsto dall'art. 1 del medesimo, alla Presidenza del Consiglio ed ai Ministeri, ed esse, in quanto recate da fonte normativa sovraordinata, prevalgono, e devono quindi trovare immediata applicazione, anche sulla disciplina di settore eventualmente impartita dal Dipartimento dello spettacolo. Inoltre, la puntualita' dei richiami effettuati dal regolamento governativo ne consente la immediata applicazione, senza la necessita' della mediazione di un regolamento ministeriale. In definitiva, laddove l'art. 6 della circolare n. 23/1995 e l'art. 6 della circolare n. 24/1997, richiedono documentazione attestante "spese sostenute" ovvero "attivita' recitativa", tale documentazione potra' essere sostituita con dichiarazioni dell'interessato, rese ai sensi della legge n. 15/1968, in quanto espressamente rientranti nelle ipotesi rispettivamente previste dalle lettere c) ed l) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130. Della veridicita' delle dichiarazioni rese, cosi' come previsto dalla piu' volte richiamata legge n. 15 del 1968, il dichiarante si assume ogni responsabilita' secondo le leggi vigenti, anche, in particolare, ai fini penali. Sara' cura dei competenti uffici del Dipartimento, infine, definire, di volta in volta, il successivo termine di presentazione della documentazione, temporaneamente sostituita da autocertificazione, al fine di poter emanare il definitivo provvedimento di assegnazione del contributo. Si ricorda, a tal fine, la necessita' della indicazione di tale termine, in quanto, in difetto, l'art. 3, comma 2, della legge n. 15 del 1968, come introdotto dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede, in via generale, il breve termine di quindici giorni per la presentazione della documentazione. Il Dipartimento dello spettacolo provvedera' a verificare l'applicabilita' di quanto definito con il presente atto, anche ai procedimenti di erogazione di contributi, relativi a settori diversi dal teatro di prosa. Roma, 25 settembre 1997 Il Ministro delegato per lo spettacolo Veltroni Registrata alla Corte dei conti il 24 ottobre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 357