IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista  la   legge  27  dicembre   1977,  n.  984,   concernente  il
coordinamento degli interventi pubblici  nei settori della zootecnia,
della  produzione  ortoflorofrutticola,   della  forestazione,  della
irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture
e  della  utilizzazione  e  valorizzazione dei  terreni  collinari  e
montani;
  Vista  la deliberazione  del  13  dicembre 1979,  con  la quale  il
C.I.P.A.A. ha  adottato il  Piano agricolo  nazionale, recante  - fra
l'altro  -  direttive per  il  riconoscimento  dei vini  di  qualita'
prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);
  Visto l'art. 13 del regolamento del  Consiglio CEE n. 823/87 del 16
luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimicofisici ed
organolettici  cui  devono  essere  sottoposti  i  vini  che  possono
beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.;
  Vista  la  legge  8  novembre  1986,  n.  752,  riguardante  "legge
pluriennale   per   l'attuazione   di   interventi   programmati   in
agricoltura",  che ha  favorito,  tra l'altro,  la  promozione di  un
regime di  interventi diretti  a garantire  la qualita'  dei prodotti
agricoli  e alimentari  e  ad intensificare  la  correlata azione  di
controllo;
  Visto il  decreto-legge 23 dicembre  1994, n. 727,  convertito, con
modificazioni, nella  legge 24 febbraio  1995, n. 46,  recante "Norme
per  l'avvio  degli  interventi  programmati in  agricoltura  per  il
rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria";
  Visto  il decreto  legislativo  4 giugno1997,  n. 143,  concernente
"conferimento alle  regioni delle funzioni amministrative  in materia
di  agricoltura  e   pesca  e  riorganizzazione  dell'Amministrazione
centrale";
  Vista  la legge  10 febbraio  1992, n.  164, concernente  la "nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini";
  Visto  l'art. 13,  comma 1,  della  citata legge  n. 164/1992,  che
stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i
vini devono  essere sottoposti  ad analisi  chimicofisica e  ad esame
organolettico,  con conseguente  certificazione positiva,  nonche' il
comma 6  dello stesso articolo  che prevede l'emanazione  di apposito
regolamento disciplinante gli esami chimicofisici ed organolettici ed
i  criteri per  la costituzione  e l'attivita'  delle commissioni  di
degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.;
  Vista la  circolare n. 28  del 26 novembre  1993, con la  quale, ai
sensi dell'art. 13, comma 1 e  8, della legge n. 164/1992, nelle more
dell'emanazione  del regolamento  applicativo,  sono state  impartite
disposizioni  per l'effettuazione  degli  esami  chimicofisici ed  il
funzionamento   delle  commissioni   di  degustazione   dei  vini   a
denominazione di origine;
  Visto l'art. 3,  comma 10, del decreto-legge 23  settembre 1994, n.
547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi
urgenti   a  sostegno   dell'economia,  nella   parte  che   concerne
l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e  forestali  di apposito  decreto  con  il quale  devono  stabilirsi
annualmente l'ammontare  degli importi,  e le modalita'  di pagamento
delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle
commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.;
  Visti   i  decreti   di  istituzione   delle  164   commissioni  di
degustazione  per  l'esame organolettico  dei  vini  a D.O.C.  e/o  a
D.O.C.G.  di cui  all'allegato  elenco che  fa  parte integrante  del
presente decreto;
  Ritenuto di confermare per  l'anno 1998 l'affidamento dell'incarico
di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alla
camere di commercio, industria,  artigianato e agricoltura competenti
per territorio;
                              Decreta:
                               Art .1.
  Per  l'esercizio  1998  i   soggetti  richiedenti  l'operato  delle
commissioni  di  degustazione dei  vini  a  denominazione di  origine
controllata e/o  a denominazione di origine  controllata e garantita,
sono  tenuti  al  pagamento  preventivo  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato  e agricoltura  competente per  territorio, di
una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma
pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e
le spese di funzionamento delle commissioni medesime.