IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, concernente il coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, della irrigazione, delle grandi colture mediterranee, delle vitivinicolture e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani; Vista la deliberazione del 13 dicembre 1979, con la quale il C.I.P.A.A. ha adottato il Piano agricolo nazionale, recante - fra l'altro - direttive per il riconoscimento dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.); Visto l'art. 13 del regolamento del Consiglio CEE n. 823/87 del 16 luglio 1987 che stabilisce norme relative agli esami chimicofisici ed organolettici cui devono essere sottoposti i vini che possono beneficiare della denominazione V.Q.P.R.D.; Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, riguardante "legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura", che ha favorito, tra l'altro, la promozione di un regime di interventi diretti a garantire la qualita' dei prodotti agricoli e alimentari e ad intensificare la correlata azione di controllo; Visto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, nella legge 24 febbraio 1995, n. 46, recante "Norme per l'avvio degli interventi programmati in agricoltura per il rientro della produzione lattiera nella quota comunitaria"; Visto il decreto legislativo 4 giugno1997, n. 143, concernente "conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la "nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini"; Visto l'art. 13, comma 1, della citata legge n. 164/1992, che stabilisce che, ai fini della utilizzazione delle D.O.C. e D.O.C.G. i vini devono essere sottoposti ad analisi chimicofisica e ad esame organolettico, con conseguente certificazione positiva, nonche' il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di apposito regolamento disciplinante gli esami chimicofisici ed organolettici ed i criteri per la costituzione e l'attivita' delle commissioni di degustazione dei vini D.O.C. e D.O.C.G.; Vista la circolare n. 28 del 26 novembre 1993, con la quale, ai sensi dell'art. 13, comma 1 e 8, della legge n. 164/1992, nelle more dell'emanazione del regolamento applicativo, sono state impartite disposizioni per l'effettuazione degli esami chimicofisici ed il funzionamento delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine; Visto l'art. 3, comma 10, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge 22 novembre 1994, n. 644, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, nella parte che concerne l'emanazione da parte del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di apposito decreto con il quale devono stabilirsi annualmente l'ammontare degli importi, e le modalita' di pagamento delle somme a carico dei soggetti che si avvalgono dell'operato delle commissioni di degustazione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.; Visti i decreti di istituzione delle 164 commissioni di degustazione per l'esame organolettico dei vini a D.O.C. e/o a D.O.C.G. di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto; Ritenuto di confermare per l'anno 1998 l'affidamento dell'incarico di provvedere al funzionamento delle commissioni di degustazione alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio; Decreta: Art .1. Per l'esercizio 1998 i soggetti richiedenti l'operato delle commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine controllata e/o a denominazione di origine controllata e garantita, sono tenuti al pagamento preventivo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, di una somma pari a L. 25.000 per ogni campione prelevato e di una somma pari a L. 200 per ogni ettolitro sottoposto ad esame, per l'operato e le spese di funzionamento delle commissioni medesime.