Con decreto ministeriale n. 23725 del 18 novembre 1997 e' approvato
il programma per crisi aziendale,  relativo al periodo dal 15 ottobre
1996  al 14  aprile  1997,  della ditta  S.p.a.  S.C.A.C. -  Societa'
cementi  armati centrifugati,  con sede  in Montesilvano  (Pescara) e
unita' di S. Spirito (Bari).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale dell'8  marzo 1997  con effetto dal  15 aprile  1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
S.C.A.C.  -  Societa'  cementi   armati  centrifugati,  con  sede  in
Montesilvano (Pescara) e unita' di  S. Spirito (Bari), per il periodo
dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997.
  Istanza aziendale presentata il 22  novembre 1996 con decorrenza 15
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23726 del 18 novembre 1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 16 giugno
1997 al 15 giugno 1998,  della ditta Calzaturificio Laura di Cetoloni
Piero, con  sede in Civitella  Chiana (Arezzo) e unita'  di Civitella
Chiana (Arezzo).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla  ditta Calzaturificio  Laura di Cetoloni  Piero, con
sede  in  Civitella Chiana  (Arezzo)  e  unita' di  Civitella  Chiana
(Arezzo), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1997 con  decorrenza 16
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23727 del 18 novembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  24 luglio 1995 al  21 febbraio 1996, della  ditta S.r.l.
Italpan, con sede in Roma e unita' di Roma.
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  crisi aziendale, in favore  dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta  S.r.l. Italpan, con sede in Roma  e unita' di
Roma, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/96.
  Istanza aziendale  presentata il 27  maggio 1995 con  decorrenza 24
luglio 1995.
  Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
maggio 1997, n. 22694;
  2) sono accertati  i presupposti di cui all'art. 3,  comma 2, della
legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre
1997, della ditta  S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S.,  con sede in
Avellino e unita' di S. Angelo dei Lombardi (Avellino).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  fallimento,  gia'  disposta con  decreto
ministeriale del  25 gennaio 1997 con  effetto dal 1 luglio  1996, in
favore  dei  lavoratori  interessati dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.
Industria filtri  sud - I.F.S., con  sede in Avellino e  unita' di S.
Angelo dei Lombardi  (Avellino), per il periodo dal 1  luglio 1997 al
31 dicembre 1997.
  Art. 3, comma  3, della legge n. 223/91 -  sentenza tribunale del 1
luglio 1996 n. 96.
   Contributo addizionale: no.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Gimal
international, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del  25 giugno 1997 con  effetto dal 2 gennaio  1997, in
favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gimal
international, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari),
per il periodo dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  18 agosto  1997 con  decorrenza 2
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23728 del 18 novembre 1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 25 luglio
1997 al  24 luglio  1998, della ditta  S.r.l. Biomedica  Foscama, con
sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi  aziendale, in favore dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Biomedica Foscama,  con
sede in Ferentino (Frosinone) e  unita' di Ferentino (Frosinone), per
il periodo dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 30  luglio 1997 con  decorrenza 25
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23729 del 18 novembre 1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 14 aprile
1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli
e unita' di Foggia.
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con  sede in Napoli e unita' di
Foggia, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 26  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23730 del 18 novembre 1997 e' approvato
il programma per  crisi aziendale, relativo al periodo  dal 25 agosto
1997 al 24 agosto 1998, della ditta S.p.a. S.E.I. - Societa' editrice
internazionale,  con sede  in Torino  e unita'  di Fossano  (Cuneo) e
Torino.
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti   dalla   ditta   S.p.a.  S.E.I.   -   Societa'   editrice
internazionale,  con sede  in Torino  e unita'  di Fossano  (Cuneo) e
Torino, per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  luglio 1997 con  decorrenza 25
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23731 del 18 novembre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno 1997  con  effetto  dal 3  febbraio  1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla  ditta  S.p.a. Binda  gia'
Cartiere Sottrici  Binda -  gruppo Binda, con  sede in  Olgiate Olona
(Varese) e unita'  di Conca Fallata (Milano) e sede  in Olgiate Olona
(Varese) per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 23  settembre 1997 con decorrenza 3
agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  3 febbraio 1997 al  2 febbraio 1998, della  ditta S.p.a.
Stamperia Cassina  Rizzardi, con sede  in Milano e unita'  di Cassina
Rizzardi (Como).
  Art. 3-bis della legge n. 135/97.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia  Casina Rizzardi, con sede in
Milano e  unita' di  Cassina Rizzardi  (Como), per  il periodo  dal 3
febbraio 1997 al 2 agosto 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 21  marzo 1997  con decorrenza  3
febbraio 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con effetto dal 3 febbraio  1997, in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta  S.p.a. Stamperia
Cassina Rizzardi,  con sede  in Milano e  unita' di  Cassina Rizzardi
(Como), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 6  agosto 1997  con decorrenza  3
agosto 1997;
  4) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno 1997  con  effetto  dal 3  febbraio  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Sar, con sede
in  Caronno  Pertusella  (Varese)  e  unita'  di  Caronno  Pertusella
(Varese) e  Origgio (Varese), per il  periodo dal 3 agosto  1997 al 2
febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 24  settembre 1997 con decorrenza 3
agosto 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto del limite  massimo di trentasei
mesi nell'arco del quinquennio  previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23732  del 18 novembre 1997  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Pienne, con sede  in Napoli e
unita' di Genova, per un massimo di cinque dipendenti, Napoli, per un
massimo  di  quattro  dipendenti,  Perugia, per  un  massimo  di  sei
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale  dal 13  gennaio 1995  al 12
luglio 1995.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 13
luglio 1995 al 12 gennaio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/88.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23733  del 18 novembre 1997  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Arti grafiche editoriali, con
sede  in Sassari  e unita'  di Sassari,  per un  massimo di  ventidue
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  3  luglio 1997  al  2
gennaio 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 3
gennaio 1998 al 2 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23734  del 18 novembre 1997  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Segnaletica pontina, con sede
in Sabaudia (Latina)  e unita' di Latina, per un  massimo di ventisei
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  26 agosto  1997 al  25
febbraio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 26
febbraio 1998 al 25 agosto 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  trentasei mesi  nell'arco  del  quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23735 del 18 novembre  1997, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 25
febbraio  1997,  e'  prorogata   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. Roma Cine TV,  con sede in Roma  e unita' di
Roma, per il periodo dal 21 agosto 1997 al 31 dicembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
del  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23736  del  18  novembre  1997,  e'
accertata la condizione di  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal  7  maggio 1996  al  6  maggio  1998,  della ditta  S.p.a.  Nuova
editoriale, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Nuova
editoriale, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal
7 maggio 1996 al 6 novembre 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 7
novembre 1996 al 6 maggio 1997.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23737  del  18  novembre  1997,  e'
accertata la condizione di  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 17 giugno 1996  al 16 giugno 1998, della ditta  S.c. a r.l. Coop.
Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop.
Giornalistica Mediatel, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma,
per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale   e  l'Istituto
nazionale della previdenza dei  giornalisti italiani sono autorizzati
a provvedere  al pagamento  diretto del trattamento  straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto ministeriale  n. 23738 del 18 novembre  1997, a seguito
dell'accertamento  delle condizioni  di crisi  aziendale, intervenuto
con  il decreto  ministeriale del  18  giugno 1997,  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24,  della legge 25  febbraio 1987, n. 67,  dipendenti dalla
S.r.l.  Edigraf, con  sede in  Trieste e  unita' di  Trieste, per  il
periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23740  del  18  novembre  1997,  e'
accertata  la   permanenza  della  condizione  di   crisi  aziendale,
relativamente al periodo  dal 1 ottobre 1996 al 31  marzo 1997, della
ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede
in Trieste e unita' di Trieste e Udine.
  A  seguito   dell'accertamento  di  cui  sopra,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale  in  favore  dei lavoratori  poligrafici  dipendenti  dalla
S.p.a.  O.T.E. -  Organizzazione tipografica  editoriale con  sede in
Trieste e  unita' di Trieste  e Udine, per  il periodo dal  1 ottobre
1996 al 31 marzo 1997.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23741  del  18  novembre  1997,  e'
accertata la condizione  di crisi aziendale, per  i soli giornalisti,
relativamente al periodo dal 1 febbraio  1996 al 31 marzo 1997, della
ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede
in Trieste e unita' di Trieste Montefalcone (Gorizia) e Udine.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. O.T.E. -
Organizzazione tipografica editoriale con sede in Trieste e unita' di
Trieste Montefalcone (Gorizia) e Udine, per i soli giornalisti per il
periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 marzo 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Con decreto ministeriale n. 23742  del 18 novembre 1997 e' disposta
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla Spa  In.Sar. di
Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale 24  ottobre 1996,  e nei  limiti del  contingente
dello  stesso fissati,  per il  periodo dal  16 febbraio  1996 al  15
febbraio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23755  del  18  novembre  1997,  e'
accertata la condizione di  crisi aziendale, relativamente al periodo
dal 1  marzo 1997 al 28  febbraio 1998, della ditta  S.r.l. Serv.Ed.,
con sede in Roma e unita' di Roma.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale in  favore dei lavoratori  che versino nell'ipotesi  di cui
all'art. 24  della legge  25 febbraio 1987,  n. 67,  dipendenti dalla
S.r.l. Serv.Ed. con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal
1 marzo 1997 al 31 agosto 1997.
   Con decreto ministeriale n. 23762 del 21 novembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 20 novembre 1995 al  19 novembre 1996, della ditta S.r.l.
Istituto provinciale di vigilanza e  trasporto "La Ronda" con sede in
Potenza e unita' di Potenza.
  Art. 3-bis, della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto
"La Ronda" con sede in Potenza e unita' di Potenza, per un massimo di
72 dipendenti per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996.
  Istanza aziendale presentata il 23  dicembre 1995 con decorrenza 20
novembre 1995.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con effetto  dal 20 novembre 1995, in favore
dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta  S.r.l. Istituto
provinciale di vigilanza e trasporto "La Ronda" con sede in Potenza e
unita' di Potenza per un massimo  di 72 dipendenti per il periodo dal
20 maggio 1996 al 19 novembre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 25  giugno 1997 con  decorrenza 20
maggio 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  3)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal 4 dicembre 1995 al  3 giugno 1996, della ditta: S.r.l. La
Sicurezza, con sede in Napoli e unita' di Napoli.
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta  S.r.l. La  Sicurezza, con  sede in  Napoli e
unita' di Napoli, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal
4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996.
  Istanza  aziendale presentata  l'8 dicembre  1995 con  decorrenza 4
dicembre 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23763 del 21 novembre 1997:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo dal  19 aprile  1996 al  18 aprile  1997, della  ditta S.r.l.
Pragma  investigazioni e  sicurezza,  con sede  in  Bologna e  unita'
nazionali.
  Art. 3-bis, della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  S.r.l. Pragma investigazioni e  sicurezza, con sede
in Bologna e  unita' nazionali, per un massimo di  75 dipendenti, per
il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997.
   Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 19
aprile 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 16  settembre 1996  al  15 settembre  1997, della  ditta
S.a.s. Pennacchioli  Paolino &  C., con sede  in Tavernerio  (Como) e
unita' di Tavernerio (Como).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.a.s. Pennacchioli  Paolino & C., con sede in
Tavernerio (Como) e unita' di Tavernerio  (Como) per un massimo di 20
dipendenti per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 16
settembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23764 del 21 novembre  1997, a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 3  settembre 1997,  e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3  settembre 1997  con effetto  dal 2  dicembre 1996,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Cognetex, con
sede in Imola (Bologna) e unita' di Genova - Sestri Ponente (Genova),
per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  18 luglio  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23765 del 21 novembre 1997:
  1)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  25  febbraio  1997, e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994
con  effetto   dall'11  ottobre   1993,  in  favore   dei  lavoratori
interessati,  dipendenti   dalla  ditta  S.p.a.  Iritecna   -  gruppo
Iritecnafintecna con sede  in Genova unita' di Roma -  Area edile per
il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il 24  maggio 1996 con  decorrenza 11
aprile 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il decreto
ministeriale  del  25  febbraio  1997, e'  autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994
con  effetto   dal  1  novembre   1993,  in  favore   dei  lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta:   S.p.a.  Iritecna  -  gruppo
Iritecnafintecna  con  sede   in  Roma  -  unita'  di   Roma  -  Area
metalmeccanica - per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996.
  Istanza aziendale  presentata il  21 giugno  1996 con  decorrenza 1
maggio 1996.
  Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  23766 e'  approvato il  programma per
riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al
13 ottobre 1997, della ditta  S.r.l. Rotolombarda con sede in Segrate
Redecesio (Milano) unita' e uffici di Segrate (Milano).
   Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 3  settembre 1997  con effetto  dal 14
ottobre 1996,  in favore dei lavoratori  interessati dipendenti dalla
ditta: S.r.l.  Rotolombarda con  sede in Segrate  Redecesio (Milano),
unita' e uffici di Segrate (Milano)  per il periodo dal 4 aprile 1997
al 13 ottobre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 26  maggio 1997 con  decorrenza 14
aprile 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23767 a  seguito dell'approvazione del
programma   per  crisi   aziendale,   intervenuta   con  il   decreto
ministeriale  del   7  luglio  1997,  e'   autorizzata  la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta  con decreto ministeriale del  7 luglio 1997
con  effetto   dal  27  gennaio   1997,  in  favore   dei  lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta:  S.p.a.  I.C.A.M. -  Industrie
calabresi metalmeccaniche con sede  in Corigliano Calabro (Cosenza) e
unita' di Corigliano  Calabro (Cosenza) per il periodo  dal 27 luglio
1997 al 26 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  9 luglio  1997 con  decorrenza 27
luglio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23768 del 21 novembre 1997:
  1)   a  seguito   dell'approvazione  relativa   al  programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il  decreto ministeriale
del 21  marzo 1997,  e' autorizzata  la ulteriore  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con decreto  ministeriale del 21 marzo  1997 con effetto dal  4 marzo
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.p.a. G.F.T. con  sede in Torino unita' di stabilimento  e uffici di
Settimo Torinese (Torino) uffici di Torino per il periodo dal 4 marzo
1997 al 3 settembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1997 con  decorrenza 4
marzo 1997.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 1  ottobre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  1 ottobre 1997 con  effetto dal 7 gennaio  1997, in
favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lear
Corporation Italia  con sede  in Torino unita'  di Grugliasco  - Enti
Centrali (Torino), Orbassano Stabilimento  e Ufficio (Torino), per il
periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  29 luglio  1997 con  decorrenza 7
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23769 del 21 novembre 1997:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
ristrutturazione aziendale,  relativa al periodo dal  1 dicembre 1996
al 30 novembre 1997, della ditta:  S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento
e unita' di Trento.
   Parere comitato tecnico dell'8 ottobre 1997: favorevole.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per  ristrutturazione aziendale, gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 28  dicembre  1995 con  effetto dal  1
dicembre 1994, in favore dei  lavoratori della ditta: S.r.l. Alpe Sis
con sede in Trento e unita' di  Trento, per il periodo dal 1 dicembre
1996 al 31 maggio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1996  con decorrenza 1
dicembre 1996.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto, e'  autorizzata la ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 28  dicembre 1995, con effetto dal  1 dicembre 1994,
in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l.
Alpe Sis con sede in Trento e  unita' di Trento, per il periodo dal 1
giugno 1997 al 30 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 giugno  1997 con  decorrenza 1
giugno 1997.
  Delibera  C.I.P.E.  18 ottobre  1994  -  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23770 del 21 novembre 1997:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale, intervenuta  con il  decreto ministeriale del  3 settembre
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.
Raimondi  Valvole,  con  sede   in  Rescaldina  (Milano),  unita'  di
stabilimento e ufficio  in Rescaldina (Milano), per il  periodo dal 3
agosto 1997 al 2 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 16  settembre 1997 con decorrenza 3
agosto 1997;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  riorganizzazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 13  gennaio 1997  al 12 gennaio  1998, della
ditta  S.p.a. Unitec,  con sede  in  Giussano (Milano),  e unita'  di
Giussano (Milano).
   Parere comitato tecnico del 21 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla ditta:  S.p.a.  Unitec,  con sede  in
Giussano (Milano) e  unita' di Giussano (Milano), per  il periodo dal
13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 7 febbraio 1997  con decorrenza 13
gennaio 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per riorganizzazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale, gia' diposta con effetto dal 13 gennaio 1997,
in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a.
Unitec, con sede in Giussano  (Milano) e unita' di Giussano (Milano),
per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il  7 agosto  1997 con  decorrenza 13
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23771  del  21  novembre  1997,  e'
approvata la  modifica del programma per  ristrutturazione aziendale,
relativa  al periodo  dal 1  marzo 1995  al 29  febbraio 1996,  della
ditta: S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine
(Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo).
   Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale  per ristrutturazione aziendale  gia' disposta
con decreto ministeriale  del 28 luglio 1997 con effetto  dal 1 marzo
1994, in  favore dei  lavoratori interessati dipendenti  dalla ditta:
S.r.l.  DMV Stainless  Italia  -  Gruppo ILVA,  con  sede in  Dalmine
(Bergamo) e unita'  di Costa Volpino (Bergamo), per il  periodo dal 1
marzo 1995 al 31 agosto 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1995  con decorrenza 1
marzo 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23772 del 21 novembre 1997:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 febbraio  1995 al 31 dicembre  1995, della
ditta: S.p.a.  C.S.M. Centro Sviluppo  Materiali - Sofinpar  - Gruppo
ILVA in  liquidazione, con  sede in  Roma e  unita' di  Castel Romano
(Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento.
   Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla  ditta: S.p.a. C.S.M. Centro
Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede
in  Roma e  unita' di  Castel Romano  (Roma), Roma,  Taranto, Genova,
Terni e Trento, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 24 febbraio 1995  con decorrenza 1
febbraio 1995;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il presente  decreto, e'  autorizzata la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale, gia'  disposta  con effetto  dal 1  febbraio
1995, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta:
S.p.a. C.S.M. Centro  Sviluppo Materiali - Sofinpar -  Gruppo ILVA in
liquidazione,  con sede  in Roma  e unita'  di Castel  Romano (Roma),
Roma, Taranto,  Genova, Terni e Trento,  per il periodo dal  1 agosto
1995 al 31 dicembre 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  10 agosto  1995 con  decorrenza 1
agosto 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23773  del  21  novembre  1997,  e'
approvato il programma per  crisi aziendale, limitatamente al periodo
dal 17 ottobre 1996 all'11 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Impresa
Costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' di Milano.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla ditta:  S.p.a. Impresa  Costruzioni Brambilla,  con
sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 17 ottobre 1996
all'11 dicembre 1996.
  Istanza aziendale presentata il 21  novembre 1996 con decorrenza 17
ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
19 giugno 1997, n. 22992.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23775 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Keller, con sede in Palermo e
unita' di Palermo, per un massimo  di 294 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23776 del 21 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  S.r.l. Disi  Italia,  con sede  in
Ferrara e  unita' di Ancona, per  un massimo di 4  dipendenti; Cecina
(Livorno), per un massimo di  5 dipendenti; Colle Val D'Elsa (Siena),
per un massimo  di 4 dipendenti; Dolo (Venezia), per  un massimo di 2
dipendenti; Ferrara,  per un massimo  di 5 dipendenti;  Finale Emilia
(Modena),  per un  massimo di  2  dipendenti; Jesi  (Ancona), per  un
massimo di  4 dipendenti; Montevarchi  (Arezzo), per un massimo  di 3
dipendenti;  Pesaro,  per  un  massimo di  5  dipendenti;  Quartesana
(Ferrara), per  un massimo  di 1  dipendente; San  Giovanni Persiceto
(Bologna), per un  massimo di 6 dipendenti;  Senigallia (Ancona), per
un massimo  di 3 dipendenti; Siena,  per un massimo di  4 dipendenti;
Treviso, per un massimo di 2 dipendenti; Venezia, per un massimo di 2
dipendenti; Vicenza, per  un massimo di 2  dipendenti, e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
agosto 1996 al 31 gennaio 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23777 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Hardis, con sede in Vecchiano
(Pisa) e  unita' di Cascina (Pisa),  per un massimo di  3 dipendenti;
Firenze, per  un massimo di 5  dipendenti; Livorno Via Bandi,  per un
massimo  di 1  dipendente; Livorno  Via Lulli,  per un  massimo di  5
dipendenti; Lucca, per un massimo  di 3 dipendenti; Migliarino Pisano
(Pisa), per  un massimo di  2 dipendenti; Montramito (Lucca),  per un
massimo  di 2  dipendenti;  Pescia  (Pistoia), per  un  massimo di  3
dipendenti; Pisa-Putignano, per un  massimo di 3 dipendenti; Ponsacco
(Pisa), per un massimo di 2  dipendenti; Ponte a Egola (Pisa), per un
massimo  di  2 dipendenti;  Porcari  (Lucca),  per  un massimo  di  1
dipendente;  Prato (Firenze),  per un  massimo di  2 dipendenti;  San
Piero a Sieve (Firenze), per un massimo di 3 dipendenti; San Vincenzo
(Livorno), per un  massimo di 5 dipendenti; Sarzana  (La Spezia), per
un massimo di 1 dipendente; Siena, per un massimo di 3 dipendenti, e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 2 ottobre 1996 al 1 aprile 1997.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 2
aprile 1997 al 1 ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23778 del 21 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Wax e  Vitale, con  sede in
Genova  e unita'  di  Genova, per  un massimo  di  33 dipendenti,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
giugno 1996 al 27 dicembre 1996.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23779 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestidis, con sede in Torino e
unita' di Torino, per un massimo di 106 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 17 agosto 1996 al 16 febbraio 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
febbraio 1997 al 16 agosto 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23780 del 21 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla  S.n.c.  GI.BI.  di Grilli  Anna  e
Girolami Gino,  con sede  in Vallata (Avellino)  e unita'  di Vallata
(Avellino),  per  un massimo  di  12  dipendenti, e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 17
aprile 1997 al 16 ottobre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23781 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Dragon Sud, con sede in
Luogosano (Avellino) e unita' di Luogosano (Avellino), per un massimo
di 20  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  24 aprile  1997 al  23
ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 24
ottobre 1997 al 23 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23782 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti della ditta: S.p.a. S.A.E. Societa' Appalti
Esteri, con sede in Bergamo e unita' di Taranto, per un massimo di 69
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 3  ottobre  1995 al  2
aprile 1996.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 3
aprile 1996 al 2 ottobre 1996.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23783 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  della ditta: S.a.s. S.C.  di Barbero Aldo,
con sede in Torino e unita' di Volvera (Torino), per un massimo di 18
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale dal  26 luglio  1997 al  25
gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 26
gennaio 1998 al 25 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23784 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori  dipendenti della  ditta: S.p.a.  Sanson, con  sede in
Masone (Genova)  e unita' di  Masone (Genova),  per un massimo  di 40
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale dal 19 settembre  1997 al 18
marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 19
marzo 1998 al 18 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23785 del 21 novembre  1997, in favore
dei  lavoratori  dipendenti   della  ditta:  S.r.l.  Mech   -  El  in
liquidazione, con sede in Grandate (Como), unita' di Grandate (Como),
per un massimo di 8 dipendenti e Villanova di Castenaso (Bologna) per
un massimo  di 24  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale  dal 28  luglio
1997 al 27 gennaio 1998.
  La corresponsione del trattamento di  cui sopra e' prorogata dal 28
gennaio 1998 al 27 luglio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23786  del  21  novembre  1997,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al  periodo dal  20 gennaio  1997 al  19 gennaio  1998, della  ditta:
S.r.l. Carlo  Gavazzi Feme -  Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con  sede in
Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  del lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta:  S.r.l. Carlo  Gavazzi Feme  -
Gruppo Feme-Carlo Gavazzi,  con sede in Lainate (Milano)  e unita' di
Lainate (Milano),  per il periodo  dal 20  gennaio 1997 al  19 luglio
1997.
  Istanza aziendale presentata il 12  febbraio 1997 con decorrenza 20
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23787  del  21  novembre  1997,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al  periodo dal  20 gennaio  1997 al  19 gennaio  1998, della  ditta:
S.r.l. F.E.M.E.  - Gruppo  Feme-Carlo Gavazzi, con  sede in  Milano e
unita' di Lainate (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  del lavoratori
interessati,  dipendenti  dalla  ditta:   S.r.l.  F.E.M.E.  -  Gruppo
Feme-Carlo Gavazzi, con sede in  Milano e unita' di Lainate (Milano),
per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 12  febbraio 1997 con decorrenza 20
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23788  del  21  novembre  1997,  e'
approvato il programma  per riorganizzazione aziendale, relativamente
al  periodo dal  20 gennaio  1997 al  19 gennaio  1998, della  ditta:
S.p.a. F.E.M.E.  P. &  T. -  Gruppo Feme-Carlo  Gavazzi, con  sede in
Milano e unita' di Lainate (Milano).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  riorganizzazione aziendale,  in favore  del lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo
Feme-Carlo Gavazzi, con sede in  Milano e unita' di Lainate (Milano),
per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997.
  Istanza aziendale presentata il 12  febbraio 1997 con decorrenza 20
gennaio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con  decreto  ministeriale  n.  23789  del  21  novembre  1997,  e'
approvato il programma  per ristrutturazione aziendale, relativamente
al periodo  dal 3  marzo 1997  al 2 marzo  1998, della  ditta: S.p.a.
Automobili Lamborghini, con sede  in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e
unita' di Sant'Agata Bolognese (Bologna).
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  del lavoratori
interessati, dipendenti  dalla ditta: S.p.a.  Automobili Lamborghini,
con sede  in Sant'Agata  Bolognese (Bologna)  e unita'  di Sant'Agata
Bolognese (Bologna), per  il periodo dal 3 marzo 1997  al 2 settembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  23 aprile  1997 con  decorrenza 3
marzo 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 23790 del 21 novembre  1997, in favore
dei lavoratori dipendenti  della ditta: S.r.l. Blucover,  con sede in
Pisticci  (Matera) e  unita' di  Pisticci (Matera),  e' prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  con   pari  diminuzione  della  durata   del  trattamento
economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione
del  trattamento,   del  periodo  di  integrazione   salariale  cosi'
concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995.
  La proroga di  cui sopra, non opera per i  lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono  le condizioni per accedere  ai benefici previsti
ai commi 4,  5 e 6 dell'art.  5 del decreto-legge 16  giugno 1994, n.
299, convertito  con modificazioni,  nella legge  19 luglio  1994, n.
451.