Con decreto ministeriale n. 23725 del 18 novembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997, della ditta S.p.a. S.C.A.C. - Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di S. Spirito (Bari). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale dell'8 marzo 1997 con effetto dal 15 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. S.C.A.C. - Societa' cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara) e unita' di S. Spirito (Bari), per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 14 aprile 1997. Istanza aziendale presentata il 22 novembre 1996 con decorrenza 15 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23726 del 18 novembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 giugno 1998, della ditta Calzaturificio Laura di Cetoloni Piero, con sede in Civitella Chiana (Arezzo) e unita' di Civitella Chiana (Arezzo). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta Calzaturificio Laura di Cetoloni Piero, con sede in Civitella Chiana (Arezzo) e unita' di Civitella Chiana (Arezzo), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23727 del 18 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unita' di Roma. Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Italpan, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 24 luglio 1995 al 21 febbraio 1996. Art. 6, comma 1, della legge n. 608/96. Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1995 con decorrenza 24 luglio 1995. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 maggio 1997, n. 22694; 2) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/91, relativi al periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S., con sede in Avellino e unita' di S. Angelo dei Lombardi (Avellino). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 gennaio 1997 con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Industria filtri sud - I.F.S., con sede in Avellino e unita' di S. Angelo dei Lombardi (Avellino), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Art. 3, comma 3, della legge n. 223/91 - sentenza tribunale del 1 luglio 1996 n. 96. Contributo addizionale: no. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Gimal international, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1997 con effetto dal 2 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Gimal international, con sede in Modugno (Bari) e unita' di Modugno (Bari), per il periodo dal 2 luglio 1997 al 1 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1997 con decorrenza 2 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23728 del 18 novembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 luglio 1997 al 24 luglio 1998, della ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Biomedica Foscama, con sede in Ferentino (Frosinone) e unita' di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 25 luglio 1997 al 24 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1997 con decorrenza 25 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23729 del 18 novembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Foggia. Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fintel, con sede in Napoli e unita' di Foggia, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23730 del 18 novembre 1997 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 25 agosto 1997 al 24 agosto 1998, della ditta S.p.a. S.E.I. - Societa' editrice internazionale, con sede in Torino e unita' di Fossano (Cuneo) e Torino. Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. S.E.I. - Societa' editrice internazionale, con sede in Torino e unita' di Fossano (Cuneo) e Torino, per il periodo dal 25 agosto 1997 al 24 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1997 con decorrenza 25 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23731 del 18 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Binda gia' Cartiere Sottrici Binda - gruppo Binda, con sede in Olgiate Olona (Varese) e unita' di Conca Fallata (Milano) e sede in Olgiate Olona (Varese) per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Cassina Rizzardi (Como). Art. 3-bis della legge n. 135/97. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Casina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Cassina Rizzardi (Como), per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Stamperia Cassina Rizzardi, con sede in Milano e unita' di Cassina Rizzardi (Como), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1997 con decorrenza 3 agosto 1997; 4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sar, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese) e Origgio (Varese), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23732 del 18 novembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pienne, con sede in Napoli e unita' di Genova, per un massimo di cinque dipendenti, Napoli, per un massimo di quattro dipendenti, Perugia, per un massimo di sei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 gennaio 1995 al 12 luglio 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13 luglio 1995 al 12 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/88. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23733 del 18 novembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Arti grafiche editoriali, con sede in Sassari e unita' di Sassari, per un massimo di ventidue dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 luglio 1997 al 2 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 gennaio 1998 al 2 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23734 del 18 novembre 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segnaletica pontina, con sede in Sabaudia (Latina) e unita' di Latina, per un massimo di ventisei dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 agosto 1997 al 25 febbraio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 febbraio 1998 al 25 agosto 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23735 del 18 novembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roma Cine TV, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 21 agosto 1997 al 31 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. Con decreto ministeriale n. 23736 del 18 novembre 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 maggio 1996 al 6 maggio 1998, della ditta S.p.a. Nuova editoriale, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova editoriale, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 7 maggio 1996 al 6 novembre 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 7 novembre 1996 al 6 maggio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 7 maggio 1997 al 6 novembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23737 del 18 novembre 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 17 giugno 1996 al 16 giugno 1998, della ditta S.c. a r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Roma e unita' di Milano e Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop. Giornalistica Mediatel, con sede in Milano e unita' di Milano e Roma, per il periodo dal 17 giugno 1996 al 16 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23738 del 18 novembre 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Edigraf, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 5 febbraio 1997 al 4 agosto 1997. Con decreto ministeriale n. 23740 del 18 novembre 1997, e' accertata la permanenza della condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unita' di Trieste e Udine. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale con sede in Trieste e unita' di Trieste e Udine, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Con decreto ministeriale n. 23741 del 18 novembre 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, per i soli giornalisti, relativamente al periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unita' di Trieste Montefalcone (Gorizia) e Udine. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale con sede in Trieste e unita' di Trieste Montefalcone (Gorizia) e Udine, per i soli giornalisti per il periodo dal 1 febbraio 1996 al 31 marzo 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Con decreto ministeriale n. 23742 del 18 novembre 1997 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Spa In.Sar. di Sassari, di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 1996, e nei limiti del contingente dello stesso fissati, per il periodo dal 16 febbraio 1996 al 15 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23755 del 18 novembre 1997, e' accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1 marzo 1997 al 28 febbraio 1998, della ditta S.r.l. Serv.Ed., con sede in Roma e unita' di Roma. A seguito dell'accertamento di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, dipendenti dalla S.r.l. Serv.Ed. con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Con decreto ministeriale n. 23762 del 21 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 20 novembre 1995 al 19 novembre 1996, della ditta S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto "La Ronda" con sede in Potenza e unita' di Potenza. Art. 3-bis, della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto "La Ronda" con sede in Potenza e unita' di Potenza, per un massimo di 72 dipendenti per il periodo dal 20 novembre 1995 al 19 maggio 1996. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1995 con decorrenza 20 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 20 novembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Istituto provinciale di vigilanza e trasporto "La Ronda" con sede in Potenza e unita' di Potenza per un massimo di 72 dipendenti per il periodo dal 20 maggio 1996 al 19 novembre 1996. Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1997 con decorrenza 20 maggio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 3) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996, della ditta: S.r.l. La Sicurezza, con sede in Napoli e unita' di Napoli. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. La Sicurezza, con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 4 dicembre 1995 al 3 giugno 1996. Istanza aziendale presentata l'8 dicembre 1995 con decorrenza 4 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23763 del 21 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997, della ditta S.r.l. Pragma investigazioni e sicurezza, con sede in Bologna e unita' nazionali. Art. 3-bis, della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Pragma investigazioni e sicurezza, con sede in Bologna e unita' nazionali, per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 19 aprile 1996 al 18 aprile 1997. Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 19 aprile 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 16 settembre 1996 al 15 settembre 1997, della ditta S.a.s. Pennacchioli Paolino & C., con sede in Tavernerio (Como) e unita' di Tavernerio (Como). Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.a.s. Pennacchioli Paolino & C., con sede in Tavernerio (Como) e unita' di Tavernerio (Como) per un massimo di 20 dipendenti per il periodo dal 16 settembre 1996 al 15 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 16 settembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23764 del 21 novembre 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cognetex, con sede in Imola (Bologna) e unita' di Genova - Sestri Ponente (Genova), per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23765 del 21 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - gruppo Iritecnafintecna con sede in Genova unita' di Roma - Area edile per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Iritecna - gruppo Iritecnafintecna con sede in Roma - unita' di Roma - Area metalmeccanica - per il periodo dal 1 maggio 1996 al 31 ottobre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1996 con decorrenza 1 maggio 1996. Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23766 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997, della ditta S.r.l. Rotolombarda con sede in Segrate Redecesio (Milano) unita' e uffici di Segrate (Milano). Parere comitato tecnico del 1 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 14 ottobre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. Rotolombarda con sede in Segrate Redecesio (Milano), unita' e uffici di Segrate (Milano) per il periodo dal 4 aprile 1997 al 13 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23767 a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 7 luglio 1997 con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. I.C.A.M. - Industrie calabresi metalmeccaniche con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unita' di Corigliano Calabro (Cosenza) per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1997 con decorrenza 27 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23768 del 21 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 marzo 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 4 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. G.F.T. con sede in Torino unita' di stabilimento e uffici di Settimo Torinese (Torino) uffici di Torino per il periodo dal 4 marzo 1997 al 3 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 4 marzo 1997. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 1 ottobre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 1 ottobre 1997 con effetto dal 7 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Lear Corporation Italia con sede in Torino unita' di Grugliasco - Enti Centrali (Torino), Orbassano Stabilimento e Ufficio (Torino), per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 7 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23769 del 21 novembre 1997: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 dicembre 1996 al 30 novembre 1997, della ditta: S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento e unita' di Trento. Parere comitato tecnico dell'8 ottobre 1997: favorevole. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995 con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori della ditta: S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 maggio 1997. Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1996 con decorrenza 1 dicembre 1996. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 28 dicembre 1995, con effetto dal 1 dicembre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Alpe Sis con sede in Trento e unita' di Trento, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1997 con decorrenza 1 giugno 1997. Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23770 del 21 novembre 1997: 1) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 3 febbraio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Raimondi Valvole, con sede in Rescaldina (Milano), unita' di stabilimento e ufficio in Rescaldina (Milano), per il periodo dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1997 con decorrenza 3 agosto 1997; 2) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 gennaio 1998, della ditta S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano), e unita' di Giussano (Milano). Parere comitato tecnico del 21 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unita' di Giussano (Milano), per il periodo dal 13 gennaio 1997 al 12 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 1997 con decorrenza 13 gennaio 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' diposta con effetto dal 13 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Unitec, con sede in Giussano (Milano) e unita' di Giussano (Milano), per il periodo dal 13 luglio 1997 al 12 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 13 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23771 del 21 novembre 1997, e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 1 marzo 1995 al 29 febbraio 1996, della ditta: S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo). Parere comitato tecnico del 9 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale gia' disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1997 con effetto dal 1 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta: S.r.l. DMV Stainless Italia - Gruppo ILVA, con sede in Dalmine (Bergamo) e unita' di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1 marzo 1995 al 31 agosto 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23772 del 21 novembre 1997: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, della ditta: S.p.a. C.S.M. Centro Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede in Roma e unita' di Castel Romano (Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento. Parere comitato tecnico del 22 ottobre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.S.M. Centro Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede in Roma e unita' di Castel Romano (Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1 febbraio 1995 al 31 luglio 1995. Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1995 con decorrenza 1 febbraio 1995; 2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 febbraio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. C.S.M. Centro Sviluppo Materiali - Sofinpar - Gruppo ILVA in liquidazione, con sede in Roma e unita' di Castel Romano (Roma), Roma, Taranto, Genova, Terni e Trento, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. Istanza aziendale presentata il 10 agosto 1995 con decorrenza 1 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23773 del 21 novembre 1997, e' approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 17 ottobre 1996 all'11 dicembre 1996, della ditta: S.p.a. Impresa Costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' di Milano. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Impresa Costruzioni Brambilla, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 17 ottobre 1996 all'11 dicembre 1996. Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1996 con decorrenza 17 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 giugno 1997, n. 22992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23775 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unita' di Palermo, per un massimo di 294 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 16 dicembre 1997 al 15 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23776 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Disi Italia, con sede in Ferrara e unita' di Ancona, per un massimo di 4 dipendenti; Cecina (Livorno), per un massimo di 5 dipendenti; Colle Val D'Elsa (Siena), per un massimo di 4 dipendenti; Dolo (Venezia), per un massimo di 2 dipendenti; Ferrara, per un massimo di 5 dipendenti; Finale Emilia (Modena), per un massimo di 2 dipendenti; Jesi (Ancona), per un massimo di 4 dipendenti; Montevarchi (Arezzo), per un massimo di 3 dipendenti; Pesaro, per un massimo di 5 dipendenti; Quartesana (Ferrara), per un massimo di 1 dipendente; San Giovanni Persiceto (Bologna), per un massimo di 6 dipendenti; Senigallia (Ancona), per un massimo di 3 dipendenti; Siena, per un massimo di 4 dipendenti; Treviso, per un massimo di 2 dipendenti; Venezia, per un massimo di 2 dipendenti; Vicenza, per un massimo di 2 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 febbraio 1996 al 31 luglio 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 agosto 1996 al 31 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23777 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hardis, con sede in Vecchiano (Pisa) e unita' di Cascina (Pisa), per un massimo di 3 dipendenti; Firenze, per un massimo di 5 dipendenti; Livorno Via Bandi, per un massimo di 1 dipendente; Livorno Via Lulli, per un massimo di 5 dipendenti; Lucca, per un massimo di 3 dipendenti; Migliarino Pisano (Pisa), per un massimo di 2 dipendenti; Montramito (Lucca), per un massimo di 2 dipendenti; Pescia (Pistoia), per un massimo di 3 dipendenti; Pisa-Putignano, per un massimo di 3 dipendenti; Ponsacco (Pisa), per un massimo di 2 dipendenti; Ponte a Egola (Pisa), per un massimo di 2 dipendenti; Porcari (Lucca), per un massimo di 1 dipendente; Prato (Firenze), per un massimo di 2 dipendenti; San Piero a Sieve (Firenze), per un massimo di 3 dipendenti; San Vincenzo (Livorno), per un massimo di 5 dipendenti; Sarzana (La Spezia), per un massimo di 1 dipendente; Siena, per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 ottobre 1996 al 1 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 aprile 1997 al 1 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23778 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wax e Vitale, con sede in Genova e unita' di Genova, per un massimo di 33 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1995 al 27 giugno 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23779 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestidis, con sede in Torino e unita' di Torino, per un massimo di 106 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 agosto 1996 al 16 febbraio 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 febbraio 1997 al 16 agosto 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23780 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. GI.BI. di Grilli Anna e Girolami Gino, con sede in Vallata (Avellino) e unita' di Vallata (Avellino), per un massimo di 12 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17 aprile 1997 al 16 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23781 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Dragon Sud, con sede in Luogosano (Avellino) e unita' di Luogosano (Avellino), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 1997 al 23 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 ottobre 1997 al 23 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23782 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.p.a. S.A.E. Societa' Appalti Esteri, con sede in Bergamo e unita' di Taranto, per un massimo di 69 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1995 al 2 aprile 1996. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 aprile 1996 al 2 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23783 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.a.s. S.C. di Barbero Aldo, con sede in Torino e unita' di Volvera (Torino), per un massimo di 18 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 luglio 1997 al 25 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 26 gennaio 1998 al 25 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23784 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.p.a. Sanson, con sede in Masone (Genova) e unita' di Masone (Genova), per un massimo di 40 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 settembre 1997 al 18 marzo 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 19 marzo 1998 al 18 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23785 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Mech - El in liquidazione, con sede in Grandate (Como), unita' di Grandate (Como), per un massimo di 8 dipendenti e Villanova di Castenaso (Bologna) per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 luglio 1997 al 27 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 gennaio 1998 al 27 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23786 del 21 novembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta: S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carlo Gavazzi Feme - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Lainate (Milano) e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 20 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23787 del 21 novembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta: S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. F.E.M.E. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 20 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23788 del 21 novembre 1997, e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 gennaio 1998, della ditta: S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. F.E.M.E. P. & T. - Gruppo Feme-Carlo Gavazzi, con sede in Milano e unita' di Lainate (Milano), per il periodo dal 20 gennaio 1997 al 19 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 12 febbraio 1997 con decorrenza 20 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23789 del 21 novembre 1997, e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 marzo 1997 al 2 marzo 1998, della ditta: S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unita' di Sant'Agata Bolognese (Bologna). A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore del lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Automobili Lamborghini, con sede in Sant'Agata Bolognese (Bologna) e unita' di Sant'Agata Bolognese (Bologna), per il periodo dal 3 marzo 1997 al 2 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1997 con decorrenza 3 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23790 del 21 novembre 1997, in favore dei lavoratori dipendenti della ditta: S.r.l. Blucover, con sede in Pisticci (Matera) e unita' di Pisticci (Matera), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 1995. La proroga di cui sopra, non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451.