IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15; Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, con particolare riferimento all'art. 10 e all'art. 11; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588; Vista la legge 5 giugno 1985, n. 251; Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444; Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958; Visto il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 18 gennaio 1992, n. 16; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con particolare riferimento agli articoli 546, 554, 555, 556, 557, 559, 604, 673, 676; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola (autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1995, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995); Viste l'ordinanza ministeriale 11 marzo 1983; l'ordinanza ministeriale 19 maggio 1987, n. 152 e l'ordinanza ministeriale 21 febbraio 1994, n. 59, concernenti le nomine non di ruolo; Considerato che, a seguito di numerose innovazioni legislative e' necessario impartire nuove disposizioni in materia dei concorsi di cui all'art. 554 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Ordina: L'indizione e lo svolgimento dei concorsi per titoli, di cui all'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali concernenti i profili professionali della terza e quarta qualifica del personale statale della scuola sono effettuati secondo le disposizioni della presente ordinanza. Art. 1. Indizione dei concorsi 1. I provveditori agli studi, in applicazione dell'art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, emaneranno con proprio decreto, con periodicita' annuale, nelle rispettive province, singoli bandi di concorso per titoli per ciascuno dei sottoindicati profili della terza e quarta qualifica del personale amministrativo tecnico e ausiliario statale della scuola, di cui all'art. 51 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro e alla correlata tabella I: a) assistente amministrativo; b) assistente tecnico; c) cuoco; d) infermiere; e) aiutante cuoco; f) guardarobiere; g) collaboratore scolastico. 2. Nelle province, nelle quali non risultino istituiti organici per taluni dei profili predetti, non dovranno essere banditi i relativi concorsi. 3. I concorsi per il profilo professionale di collaboratore scolastico devono essere indetti solamente se non siano esaurite le corrispondenti graduatorie permanenti provinciali per le supplenze. I concorsi non devono essere banditi per il profilo di addetto alle aziende agrarie per il quale e' prevista una particolare procedura di reclutamento tramite le direzioni provinciali del lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. 4. I bandi, di regola, verranno trasmessi entro il 30 ottobre di ciascun anno ai competenti organi di controllo. In prima applicazione della presente ordinanza tale trasmissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell'ordinanza medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 5. I bandi di concorso saranno inviati ai competenti organi di controllo e successivamente verranno pubblicizzati mediante affissione all'albo degli uffici scolastici provinciali. Contemporaneamente copia dei bandi stessi verra' inviata, affinche' provvedano alla immediata affissione nei rispettivi albi, ai capi degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali. 6. I bandi di concorso devono restare affissi per tutto il tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione. Tale lasso di tempo, di regola, non deve coincidere neppure parzialmente con il periodo che va dal 15 luglio al 31 agosto.