IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 2, lettere b), e) ed f), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400; Visto l'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il piano per l'informatica nella pubblica amministrazione per il triennio 1995-1997 e successivi aggiornamenti annuali; Ritenuta l'opportunita' di definire i principi e le modalita' di attuazione della rete di cooperazione degli uffici di gabinetto, degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-net), che costituisce la fase di avvio della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, indicata quale progetto intersettoriale prioritario per il perseguimento degli obiettivi individuati dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39; Visto il verbale del Comitato di ministri per la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni del 25 marzo 1997 che, nel ritenere l'opportunita' di avviare immediatamente l'esecuzione delle iniziative connesse con il progetto della rete unitaria, ha valutato la particolare importanza della rete G-net, prevedendo che la stessa sia coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 novembre 1997; E m a n a la seguente direttiva: 1. Oggetto e ambito di applicazione. La presente direttiva intende definire i criteri per l'attuazione, anche sotto il profilo temporale, della rete di cooperazione degli uffici di gabinetto, degli uffici legislativi e dei responsabili dei sistemi informativi (rete G-net), nel quadro della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui alla precedente direttiva del 5 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Ad essa si conformano le amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Finalita' del sistema. La rete G-net costituisce la fase di avvio per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e concretizza un ulteriore significativo passo in avanti nel quadro del processo di ammodernamento dell'amministrazione pubblica. La rete G-net consentira' ai ministri e ai sottosegretari, agli uffici di gabinetto, agli uffici legislativi nonche' agli uffici dei responsabili dei sistemi informativi automatizzati di poter comunicare tra loro mediante nuove tecnologie informative finalizzate all'interoperabilita', tra cui - in particolar modo - la posta elettronica. Essa rendera' possibile, inoltre, l'accesso a banchedati e alla rete Internet, nel rispetto della normativa in materia di limiti all'accesso, di segreto e di tutela della riservatezza, con predisposizione, anche in sede tecnica, di apposite misure e procedure per la salvaguardia dei dati protetti. 3. Aree di intervento per la realizzazione del sistema. La rete G-net sara' attivata con interconnessioni telematiche, attraverso canali di comunicazione e appositi nodi di commutazione e instradamento, assicurando punti di accesso a tutte le sedi delle singole amministrazioni centrali dello Stato e, successivamente, di alcuni enti pubblici di rilevanza strategica per la realizzazione del progetto rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. Il centro di gestione della rete sara' installato nei locali messi a disposizione dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. 4. Modalita' e fasi di realizzazione. Il sistema sara' avviato con la installazione delle reti locali, dei posti di lavoro con il relativo software di ambiente e con l'erogazione di tutti i servizi previsti. Nei suddetti posti di lavoro devono ritenersi inclusi quelli gia' installati, purche' compatibili con le regole tecniche previste dal progetto G-net. Entro la fine del corrente anno l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione avra' cura di definire il procedimento di aggiudicazione della gara in corso, relativa alla realizzazione del progetto G-net. Nel semestre successivo, pertanto, e comunque prima dell'inizio dei lavori di installazione, dovranno essere definite le modalita' e le priorita' di intervento. Conseguentemente, nei primi mesi del 1998, le amministrazioni collaboreranno con l'Autorita' per realizzare le opere di predisposizione degli ambienti lavorativi, tra l'altro modificando ed integrando gli impianti elettrici, di condizionamento e di sicurezza, per renderli conformi alle esigenze del progetto ed individuando i locali da adibire ad esclusiva destinazione delle apparecchiature di rete (server di dominio, server di rete). Nel contempo, le amministrazioni - al fine di evitare soluzioni di continuita' nelle attivita' lavorative - provvederanno ad impostare l'opportuna attivita' di programmazione della propria azione, per consentire l'avvio della formazione nei confronti di quei dipendenti che dovranno garantire l'inizio della sperimentazione. 5. Attivita' di indirizzo e coordinamento. La notevole complessita' delle problematiche che dovranno essere affrontate prima della fase realizzativa del progetto richiede, ai fini della sollecita attuazione dello stesso, la costituzione di un apposito Comitato di coordinamento. A tale Comitato e' affidato il compito di: a) curare i rapporti con le amministrazioni medesime, al massimo livello decisionale; b) definire puntualmente il fabbisogno di ciascuna amministrazione, individuare le priorita' e formulare il piano di attivazione, tenuto conto delle dotazioni gia' presenti; c) formulare al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, proposte di revisione dei processi d'interoperabilita' tra le amministrazioni coinvolte, alla luce delle nuove tecnologie poste in essere dalla rete G-net; d) verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e accertare il rispetto delle priorita' stabilite. Il Comitato di coordinamento mantiene i rapporti con le amministrazioni attraverso i relativi capi di gabinetto. Alla costituzione del Comitato di coordinamento provvedera' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne curera', altresi', gli aspetti organizzativi e di funzionamento, avvalendosi delle risorse poste a disposizione dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 novembre 1997 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 5 dicembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 400