IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
                                  e
                             IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Vista  la legge  9 maggio  1989, n.  168, istitutiva  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto  in particolare  l'art.  2,  lettera h)  che  prevede che  il
Ministro dell'universita'  e della ricerca scientifica  e tecnologica
assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento
fra l'istruzione  universitaria e  gli altri  gradi di  istruzione in
Italia  e   negli  altri   rapporti  comunitari,   collaborando  alle
iniziative  di aggiornamento  del  personale della  scuola, ai  sensi
dell'art. 4 della stessa legge  n. 168/1989, e favorendone la ricerca
in campo educativo;
  Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 168/1989,
rispettivamente in  materia di  programmazione e  coordinamento della
ricerca, nonche'  di coordinamento dell'istruzione  universitaria con
gli altri gradi di istruzione;
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, con  la legge  19 dicembre  1992, n.  488, in  tema di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Vista la legge  29 marzo 1995, n. 95,  recante disposizioni urgenti
per la ripresa delle attivita' imprenditoriali;
  Vista la deliberazione 25  marzo 1994 del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'approvazione
del programma d'intervento per la realizzazione di una rete di parchi
scientifici e tecnologici nel  Mezzogiorno nell'ambito della legge 17
febbraio 1982, n. 46;
  Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1995, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento   attuativo  delle  disposizioni  contenute
nell'art. 3 della citata legge  n. 168/1989, ed in particolare l'art.
2;
  Visto il  decreto-legge 13 settembre  1996, n. 475,  recante misure
urgenti  per le  universita' e  gli enti  di ricerca,  convertito con
modificazioni con la legge 5 novembre 1996, n. 573;
  Ravvisata la  necessita' di coordinare le  molteplici iniziative di
formazione e ricerca poste in essere nel Mezzogiorno;
                             Decretano:
                               Art. 1.
  Al fine di realizzare il necessario coordinamento nelle iniziative,
poste in essere  nel Mezzogiorno, in materia di  ricerca e formazione
sottoposte all'azione, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero
dell'universita' e  della ricerca  scientifica e tecnologica  e nelle
iniziative  in  materia  di  di istruzione  e  formazione  sottoposte
all'azione del Ministero della pubblica istruzione, al prof. Federico
Rossi, consigliere del Ministro  presso il Ministero dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, e' conferito l'incarico di
coordinatore delle iniziative stesse, ivi comprese quelle concernenti
le   infrastrutture  tecnologiche   e   l'edilizia  universitaria   e
scolastica. Tale  coordinamento e'  realizzato anche  con riferimento
alle  azioni   e  alle  attivita'  previste   negli  strumenti  della
programmazione  negoziata  a partire  dai  patti  territoriali e  dai
contratti d'area.