IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA e IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto in particolare l'art. 2, lettera h) che prevede che il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e negli altri rapporti comunitari, collaborando alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge n. 168/1989, e favorendone la ricerca in campo educativo; Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 della citata legge n. 168/1989, rispettivamente in materia di programmazione e coordinamento della ricerca, nonche' di coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione; Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Vista la legge 29 marzo 1995, n. 95, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali; Vista la deliberazione 25 marzo 1994 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'approvazione del programma d'intervento per la realizzazione di una rete di parchi scientifici e tecnologici nel Mezzogiorno nell'ambito della legge 17 febbraio 1982, n. 46; Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1995, con il quale e' stato adottato il regolamento attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 3 della citata legge n. 168/1989, ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, convertito con modificazioni con la legge 5 novembre 1996, n. 573; Ravvisata la necessita' di coordinare le molteplici iniziative di formazione e ricerca poste in essere nel Mezzogiorno; Decretano: Art. 1. Al fine di realizzare il necessario coordinamento nelle iniziative, poste in essere nel Mezzogiorno, in materia di ricerca e formazione sottoposte all'azione, all'indirizzo e al coordinamento del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e nelle iniziative in materia di di istruzione e formazione sottoposte all'azione del Ministero della pubblica istruzione, al prof. Federico Rossi, consigliere del Ministro presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e' conferito l'incarico di coordinatore delle iniziative stesse, ivi comprese quelle concernenti le infrastrutture tecnologiche e l'edilizia universitaria e scolastica. Tale coordinamento e' realizzato anche con riferimento alle azioni e alle attivita' previste negli strumenti della programmazione negoziata a partire dai patti territoriali e dai contratti d'area.