Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi, ad eccezione delle rubriche degli articoli 2, 5,
6-bis, 6-ter e 6-quater stampate con carattere tondo.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
Modificazioni alle disposizioni concernenti
l'imposta sul valore aggiunto
1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella
misura del 19 per cento e' elevata al 20 per cento.
2. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella
misura del 16 per cento cessa di avere applicazione.
3. E' abrogato il comma 14 dell'articolo 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249.
4. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota
imponibile corrispondente all'aliquota del 20 per cento si ottiene
riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta,
del 16,65 per cento o, in alternativa, dividendolo per 120,
moltiplicando il quoziente per 100 e arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, all'unita' piu' prossima.
5. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto di
cui ai commi 1, 2 e 6, lettera b), numero 16), non si applicano alle
operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati
nel quinto comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31
dicembre 1997, sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi
degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorche' alla data
stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.
6. Nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella parte seconda, relativa ai beni e servizi soggetti
all'aliquota del 4 per cento:
1) il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) paste alimentari;
crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti
della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze
ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;";
2) il numero 18) e' sostituito dal seguente: "18) giornali e
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei
cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni
musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;
carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e
pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne
elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi
o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;";
3) il numero 19) e' sostituito dal seguente: "19) fertilizzanti di
cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili
per la lotta biologica in agricoltura;";
4) il numero 35) e' sostituito dal seguente: "35) prestazioni
relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e
notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e
periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche,
atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;";
5) dopo il numero 41-ter) e' aggiunto il seguente: "41-quater)
protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti.";
b) nella parte terza, relativa ai beni e servizi soggetti
all'aliquota del 10 per cento:
1) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) animali vivi della
specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e
caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04);"
2) il numero 3) e' sostituito dal seguente: "3) carni e parti
commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca,
bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);";
3) il numero 10) e' sostituito dal seguente: "10) lardo, compreso
il grasso di maiale non pressato ne' fuso, fresco, refrigerato,
congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d.
ex 02.05);";
(( 3-bis) il numero 10-bis) e' sostituito dal ))
(( seguente: "10-bis) pesci freschi (vivi o morti), ))
(( refrigerati, congelati o surgelati, destinati ))
(( all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o ))
(( affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi ))
(( compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla ))
(( loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, ))
(( secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ))
(( ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua ))
(( o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03);"; ))
4) il numero 11 e' sostituito dal seguente: "11) yogurt, kephir,
latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte
battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex
04.01);";
5) dopo il numero 19) e' inserito il seguente: "20) bulbi, tuberi,
radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in
vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee
e le marze (v.d. 06.01 - 06.02);";
6) dopo il numero 24) e' inserito il seguente: "25) spezie (v.d. da
09.04 a 09.10);";
7) il numero 46) e' sostituito dal seguente: "46) strutto ed altri
grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili,
pressato o fuso (v.d. ex 15.01);";
8) il numero 55) e' sostituito dal seguente: "55) salsicce, salami
e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01);";
9) dopo il numero 56) e' inserito il seguente: "57) estratti e
sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03);";
10) dopo il numero 58) e' inserito il seguente: "59) zuccheri di
barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01);";
11) dopo il numero 66) e' inserito il seguente: "67) prodotti a
base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: ''puffedrice'',
''cornflakes'' e simili (v.d. 19.05);";
12) il numero 78) e' sostituito dal seguente: "78) salse;
condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe,
minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte
omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05);";
13) dopo il numero 87) e' inserito il seguente: "88) panelli, sansa
di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse
le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);";
14) il numero 121) e' sostituito dal seguente: "121)
somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in
pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi
dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande;";
15) il numero 123-ter) e' sostituito dal seguente: "123-ter)
canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse
in forma codificata, nonche' alla diffusione
radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale
a mezzo di reti via cavo o via satellite;";
16) il numero 127-novies) e' sostituito dal seguente: "127-novies)
prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al
seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero
14), del presente decreto;";
(( 16-bis) il numero 127-sexiesdecies) e' sostituito ))
(( dal seguente: "127-sexiesdecies) prestazioni di ))
(( gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste ))
(( dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del ))
(( decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani ))
(( di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui ))
(( all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto;"; ))
17) dopo il numero 127-sexiesdecies) e' aggiunto il
seguente: "127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della
tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.".
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1 ottobre 1997.
Riferimenti normativi:
(a) Il comma 14 dell'art. 3 della legge 31 luglio
1997, n. 249, abrogato dal comma 3 del presente
articolo, stabiliva l'assoggettamento ad IVA nella misura
del 4% sugli interventi per la realizzazione di nuovi
impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti,
concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e
delle abitazioni di segnali provenienti da reti via
cavo o via satellite, nonche' sugli abbonamenti alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite e sui relativi decodificatori di utenti.
(b) Si riporta il testo vigente dell'art. 6, del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, recante: "Istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto":
"Art. 6 (Effettuazione delle operazioni). - Le
cessioni di beni si considerano effettuate nel momento
della stipulazione se riguardano beni immobili e nel
momento della consegna o spedizione se riguardano beni
mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o
costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle
indicate ai numeri 1) e 2) dell'art. 2, si considerano
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e
comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un
anno dalla consegna o spedizione.
In deroga al precedente comma l'operazione si considera
effettuata:
a) per le cessioni di beni per atto della pubblica
autorita' e per le cessioni periodiche o continuative
di beni in esecuzione di contratti di
somministrazione, all'atto del pagamento del
corrispettivo;
b) per i passaggi dal committente al commissionario, di
cui al n. 3) dell'art. 2, all'atto della vendita dei
beni da parte del commissionario;
c) per la destinazione al consumo personale o
familiare dell'imprenditore e ad altre finalita'
estranee all'esercizio dell'impresa, di cui al n. 5)
dell'art. 2, all'atto del prelievo dei beni;
d) per le cessioni di beni inerenti a contratti
estimatori, all'atto della rivendita a terzi ovvero, per i
beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto
tra le parti e comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione;
dbis) per le assegnazioni in proprieta' di case di
abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a
proprieta' divisa, alla data del rogito notarile;
d-ter) (abrogato).
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate
all'atto del pagamento del corrispettivo. Quelle
indicate nell'art. 3, terzo comma, primo periodo, si
considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese
successivo a quello in cui sono rese.
Se anteriormente al verificarsi degli eventi
indicati nei precedenti commi o indipendentemente da
essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in
parte il corrispettivo, l'operazione si considera
effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato,
alla data della fattura o a quella del pagamento, ad
eccezione del caso previsto alla lettera d-bis) del secondo
comma.
Si considerano in ogni caso effettuate all'atto del
pagamento del corrispettivo le cessioni dei prodotti
farmaceutici indicati nel n. 78 della seconda parte
dell'allegata tabella A effettuate dai farmacisti, le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci,
associati o partecipanti, di cui al quarto comma dell'art.
4, nonche' quelle fatte allo Stato, agli organi dello
Stato ancorche' dotati di personalita' giuridica, agli
enti pubblici territoriali, agli istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi
prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di
assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza.".
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 settembre
1997, n. 313, con effetto dal 1 gennaio 1998, il quinto
comma del riportato art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, e'
sostituito dal seguente: "L'imposta relativa alle
cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi diviene
esigibile nel momento in cui le operazioni si considerano
effettuate secondo le disposizioni dei commi precedenti e
l'imposta e' versata con le modalita' e nei termini
stabiliti nel titolo secondo. Tuttavia per le cessioni dei
prodotti farmaceutici indicati nel numero 114) della
terza parte dell'allegata tabella A effettuate dai
farmacisti, per le cessioni di beni e le prestazioni
di servizi ai soci, associati o partecipanti, di cui al
quarto comma dell'art. 4, nonche' per quelle fatte allo
Stato, agli organi dello Stato ancorche' dotati di
personalita' giuridica, agli enti pubblici territoriali
e ai consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art.
25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, agli istituti
universitari, alle unita' sanitarie locali, agli enti
ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura
aventi prevalente carattere scientifico, agli enti
pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di
previdenza, l'imposta diviene esigibile all'atto del
pagamento dei relativi corrispettivi, salva la facolta'
di applicare le disposizioni del primo periodo. Per le
cessioni di beni di cui all'art. 21, quarto comma,
secondo periodo, l'imposta diviene esigibile nel
mese successivo a quello della loro effettuazione.".
(c) Si riporta il testo degli articoli 21 e 23, come
da ultimo modificati dal presente decretolegge, del citato
D.P.R. n. 633/1972:
"Art. 21 (Fatturazione delle operazioni). - Per
ciascuna operazione imponibile deve essere emessa una
fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e
simili. La fattura si ha per emessa all'atto della sua
consegna o spedizione all'altra parte.
La fattura deve essere datata e numerata in ordine
progressivo e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o
domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata
l'operazione, nonche' ubicazione della stabile
organizzazione per i non residenti e, relativamente
all'emittente, numero di partita IVA. Se non si tratta
di imprese, societa' o enti devono essere indicati, in
luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il
nome e il cognome;
2) natura, qualita' e quantita' dei beni e dei
servizi formanti oggetto dell'operazione;
3) corrispettivi e altri dati necessari per la
determinazione della base imponibile, compreso il valore
normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o
abbuono di cui all'art. 15, n. 2);
4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo
di sconto, premio o abbuono;
5) aliquota e ammontare dell'imposta, con arrotondamento
alla lira delle frazioni inferiori.
Se l'operazione o le operazioni cui si riferisce
la fattura comprendono beni o servizi soggetti all'imposta
con aliquote diverse, gli elementi e i dati di cui ai
numeri 2), 3) e 5) devono essere indicati distintamente
secondo la aliquota applicabile.
La fattura deve essere emessa in duplice esemplare,
dal soggetto che effettua la cessione o la
prestazione, al momento di effettuazione
dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno
degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra
parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione
risulti da documento di trasporto o da altro documento
idoneo a identificare i soggetti tra i quali e'
effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche
determinate con decreto del Ministro delle finanze, la
fattura puo' essere emessa entro il giorno 15 del mese
successivo a quello della consegna o spedizione e deve
contenere anche l'indicazione della data e del numero dei
documenti stessi. In tale caso puo' essere emessa una
sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di
un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto
sono determinate le modalita' per la tenuta e la
conservazione dei predetti documenti.
Nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17 la
fattura deve essere emessa, in unico esemplare, dal
soggetto che riceve la cessione o la prestazione.
La fattura deve essere emessa anche per le cessioni
non soggette all'imposta a norma dell'art. 2, lettera l),
per le cessioni relative a beni in transito o
depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non
imponibili a norma del secondo comma dell'art. 7,
nonche' per le operazioni non imponibili di cui agli
articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater e per le operazioni
esenti di cui all'art. 10, tranne quelle indicate al n.
6). In questi casi la fattura, in luogo dell'indicazione
dell'ammontare dell'imposta, deve recare l'annotazione che
si tratta di operazione non soggetta, o non imponibile o
esente, con l'indicazione della relativa norma.
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti,
ovvero se nella fattura i corrispettivi delle operazioni o
le imposte relative sono indicati in misura superiore a
quella reale, l'imposta e' dovuta per l'intero ammontare
indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura.
Le spese di emissione della fattura e dei conseguenti
adempimenti e formalita' non possono formare oggetto di
addebito a qualsiasi titolo".
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le
fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione e
con riferimento alla data della loro emissione, in
apposito registro. Le fatture di cui al quarto comma,
seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate
entro il termine di emissione e con riferimento al
mese di consegna o spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e
l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale
del cessionario del bene o del committente del servizio,
ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art.
17, del cedente o del prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, in luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il
cognome. Per le fatture relative alle operazioni non
imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21
devono essere indicati, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la
relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.".
(d) Si riporta il testo vigente degli articoli 24 e
27, quarto comma, del citato D.P.R. n. 633/1972:
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun
giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle
operazioni imponibili e delle relative imposte,
distinto secondo l'aliquota applicabile, nonche'
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non
imponibili di cui all'art. 21, sesto comma, e,
distintamente, all'art. 38-quater e quello delle
operazioni esenti ivi indicate. L'annotazione deve
essere eseguita, con riferimento al giorno in cui le
operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo
successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i
corrispettivi delle operazioni effettuate con emissioni
di fattura, comprese quelle relative ad immobili e
beni strumentali e quelle indicate nel terzo comma
dell'art. 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che
effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro delle finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi
ai fini dell'applicazione delle diverse aliquote sia
fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui
svolgono l'attivita' di vendita devono eseguire le
annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi
indicati, anche in un registro di prima nota tenuto e
conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui
svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita'
sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze.".
"Art. 27 (Liquidazioni e versamenti mensili), quarto
comma. - Per i commercianti al minuto e per gli altri
contribuenti di cui all'art. 22 l'importo da versare a
norma del secondo comma, o da riportare al mese
successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base
dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa
ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate
per il mese precedente ai sensi dell'art. 24, diminuiti
di una percentuale pari al 3,85 per cento per quelle
soggette all'aliquota del quattro per cento, all'8,25 per
cento per quelle soggette all'aliquota del nove per cento,
all'11,50 per cento per quelle soggette all'aliquota del
tredici per cento, al 15,95 per cento per quelle
soggette all'aliquota del diciannove per cento. In tutti
i casi di importi comprensivi di imponibile e di
imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in
alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra
indicate, dividendo tali importi per 104 quando
l'imposta e' del quattro per cento, per 109 quando
l'imposta e' del nove per cento, per 113 quando
l'imposta e' del tredici per cento, per 119 quando
l'imposta e' del diciannove per cento, moltiplicando
il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per
difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima.".
(e) Si riporta il testo della tabella A, parte II,
allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, concernente i
beni e servizi soggetti all'aliquota del 4%, come da
ultimo modificata dal presente decretolegge:
"Parte II
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento
1) (soppresso);
2) (soppresso);
3) latte fresco, non concentrato ne' zuccherato,
destinato al consumo alimentare, confezionato per la
vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri
trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v.d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua
salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte
ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non
specialmente preparati per il consumo immediato;
disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in
pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v.d. ex
07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o
surgelati (v.d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche
decortificati o spezzati (v.d. 07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o
temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate
o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v.d. da 08.01 a
08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala;
granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato
alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola,
sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico
(v.d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 ex 10.06 -
ex 10.07, ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala;
farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di
altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v.d. ex
11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o
schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori,
spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v.d.
ex 10.06 e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G
II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione,
esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati
(v.d. ex 12.01);
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati
all'alimentazione umana od animale, compresi quelli
greggi destinati direttamente alla raffinazione per
uso alimentare (v.d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v.d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate;
pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria
ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi
dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza
aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in
salamoia (v.d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della
vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei
cereali e dei legumi (v.d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei
giornali e periodici pornografici e dei cataloghi
diversi da quelli di informazione libraria, edizioni
musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi
stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e
degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica; materiale tipografico e
simile attinente alle campagne elettorali se commissionato
dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o
dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre
1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta
biologica in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi
integrati contenenti cerali e/o relative farine e/o
zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura
superiore al 50 per cento, cereali compresi nella
presente parte della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218
del 27 agosto 1969, ancorche' non ultimate, purche'
permanga l'originaria destinazione, in presenza delle
condizioni di cui alla nota 11-bis) all'art. 1 della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione
mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel
quinquennio dalla data dell'atto, si applicano le
disposizioni indicate nella predetta nota;
21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo
del proprietario del terreno o di altri addetti alle
coltivazioni dello stesso o all'allevamento del bestiame
e alle attivita' connesse, cedute da imprese
costruttrici, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, sempre che ricorrano le
condizioni di cui all'art. 9, comma 3, lettere c)
ed e) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1994, n. 133;
22) (soppresso);
23) (soppresso);
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate,
forniti per la costruzione, anche in economia, dei
fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni
rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre
1996, quelli forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero del patrimonio pubblico e
privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile,
del 7 e dell'11 maggio 1984;
25) (soppresso);
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di
abitazione di cui al n. 21), fatte a soci da cooperative
edilizie e loro consorzi;
27) (soppresso);
28) (soppresso);
29) (soppresso);
30) appareccrhi di ortopedia (comprese le
cinture medicochirurgiche); oggetti ed apparecchi per
fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed
apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre;
apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri
apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o
da inserire nell'organismo, per compensare una
deficienza o una infermita' (v.d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con
motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11),
intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi
simili atti al superamento di barriere architettoniche
per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie
nonche' le prestazioni rese da officine per adattare i
veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprieta' di
titolari di patenti speciali, relativi accessori e
strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di
cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con
motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con
motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F
per ridotte o impedite capacita' motorie;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente
destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e
32;
34) (soppresso);
35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e
stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri,
periodici, ad esclusione dei giornali e periodici
pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di
informazione libraria, edizioni musicali a stampa,
carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma
codificata; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni
con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata
aventi carattere prevalentemente politico, sindacale,
culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo
effettuate ai sensi dell'art. 19, lettere b) e c), legge
14 aprile 1975, n. 103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle
scuole di ogni ordine e grado, nonche' nelle mense
per indigenti anche se le somministrazioni sono
eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite
convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate
mediante distributori automatici collocati in
stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole,
caserme e altri edifici destinati a collettivita';
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di
cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni, effettuate nei confronti di
soggetti che svolgono l'attivita' di costruzione di
immobili per la successiva vendita, ivi comprese le
cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a
proprieta' indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono
le condizioni richiamate nel numero 21), nonche' alla
realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero
21-bis);
40) (soppresso);
41) (soppresso);
41-bis) prestazioni sociosanitarie, educative, comprese
quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in
comunita' e simili o ovunque rese, in favore degli anziani
ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS,
degli handicappati psicofisici, dei minori, anche
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza,
rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che
in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti
di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere
direttamente finalizzate al superamento o alla
eliminazione delle barriere architettoniche;
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di
tipo funzionale permanenti.".
(f) Il Titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580
(Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali,
degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari)
concerne il "pane".
(g) La legge 19 ottobre 1984, n. 748, reca: "Nuove
norme per la diciplina dei fertilizzanti".
(h) Si riporta il testo della tabella A, parte III,
allegata al citato D.P.R. n. 633/1972, concernente i
beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, come
da ultimo modificata dal presente decreto-legge:
"Parte III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il
genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in
salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il
genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche,
refrigerate, congelate o surgelate, salate o in
salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da
cortile morti commestibili, freschi, refrigerati,
congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e
frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia,
secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci
freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o
surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex
01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o
surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o
surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici,
aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati,
semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici
e aragoste (v.d. ex 03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero
di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di
latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex
04.02);
13) crema di latte fresca, conservata,
concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex
04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad
uso alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami,
destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o
fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e
le marze (v.d. 06.01 - 06.02);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
radici di manioca, d'arrowroot e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto
tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in
pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e
07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche,
escluse quelle congelate, presentate immerse
nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre
sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la
conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);
24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali
minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d.
ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avella e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi;
germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello
zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella
v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della
tariffa doganale; farine e semolini di sago e di radici e
tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e
fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d.
11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce,
fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
39) (soppresso);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navonirutabaga, radici da
foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli
da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da
foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d.
ex 13.03);
44) (soppresso);
45) alghe (v.d ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi,
grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex
15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo",
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne'
altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche
raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari
preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (soppresso);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o
di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o
di anatra e di quelle di selvaggina (v. d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d.
16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale
e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i
testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati
o conservati (v.d. ex 16.04 - ex 16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido; esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi
caramellati; destinati all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagliata, alluminio o vetro comune (v.d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali
carta, cartone, plastica, banda stagliata, alluminio o
vetro comune (v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v.d.
19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: "puffedrice", "cor nflakes" e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della
pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di
cacao in qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante,
cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate,
cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con
aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) (soppresso);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe,
minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04
- 21.05);
79) lieviti naturali, vivi o morti, lieviti artificiali
preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v. d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di
qualsiasi natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83) (soppresso);
84) (soppresso);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro
succedanei (v.d. 22.10);
86) farine e polveri di carne di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero
esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello
zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della
distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione
degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v.d. ex
23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disoleazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni
del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli
animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti
condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex 23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 29.24);
94) (soppresso);
95) (soppresso);
96) (soppresso);
97) (soppresso);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d.
44.01);
99) (soppresso);
100) (soppresso);
101) (soppresso);
102) (soppresso);
103) enegia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche editoriali
e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti,
destinai ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti
aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 chilowatt; oli
minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli
combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da
filtro residuate dalla lavorazione degli oli
lubrificanti, contenenti non piu' del 45 per cento in
peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come
combustibili nelle caldaie e nei forni; oli
combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricoloindustriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati
alla trasformazione in gas da immettere nelle reti
cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati
provenienti dalla distillazione primaria del petrolio
naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti
che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di
natura diversa, aventi punto di infiammabilita' (in vaso
chiuso) inferiore a 55 C, nei quali il distillato a 225
C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 C sia
almeno il 90 per cento in volume, destinati, alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione;
105) (soppresso);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107) (soppresso);
108) (soppresso);
109) (soppresso);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimicoindustriale
ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, ad
eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze
farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le
farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la
farmacopea ufficiale;
115) (soppresso);
116) (soppresso);
117) (soppresso);
118) (soppresso);
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati
nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio,
nonche' prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese
a persone ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande,
escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di
categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o
somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e
distribuzione di caloreenergia per uso domestico;
123) spettacoli cinematografici, spettacoli sportivi
per ingressi di prezzo fino a L. 25.000 nette, spettacoli
teatrali elencati al n. 4 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti
e attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante;
123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti
telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite;
124) (soppresso);
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o
aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126 (soppresso);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi
di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come
combustibile per usi domestici di cottura cibi e per
produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1,
prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale
dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986;
somministrazione, tramite reti di distribuzione di gas
di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi
e per produzione di acqua calda; gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 chilogrammi in qualsiasi fase della
commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la
vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti
di produzione e reti di distribuzione caloreenergia e di
energia elettrica da fonte solarefotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi
collettori di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della
legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai
fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11,
comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro
organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti
a norma dell'art. 10, n. 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo
i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprieta'
o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro
consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda
della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di
cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non
ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione,
ceduti da imprese costruttrici;
127)-duodecies) (soppresso);
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli
interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge
5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle
lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione di case di
abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art.
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di
cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso
articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati
sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di
cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato
gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e
deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1, lettere
d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2, e di
rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera g),
del medesimo decreto;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da
collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera
a) della tabella allegata al decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori,
dai loro eredi o legatari".
(i) Si riporta il testo vigente dell'art. 6, comma
1, nonche' dell'art. 7, del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.
22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio":
"Art. 6 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di
cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo
di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attivita' ha prodotto
rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di
pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno
mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona
fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il
controllo di queste operazioni, nonche' il controllo delle
discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di
cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro
trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche
omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate
al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia
prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o piu'
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati
tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si
svolgono le attivita' di produzione dalle quali originano
i rifiuti;
l) stoccaggio: le attivita' di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di
rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B, nonche' le
attivita' di recupero consistenti nelle operazioni di
messa in riserva di materiali di cui al punto R13
dell'allegato C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti
effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti alle seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono
contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in
quantita' superiore a 2,5 ppm ne' policlorobifenile,
policlorotrifenili in quantita' superiore a 25 ppm;
2) il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato
non deve superare 10 metri cubi, ovvero i rifiuti
stessi devono essere asportati con cadenza almeno
bimestrale;
3) il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve
superare 20 metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono
essere asportati con cadenza trimestrale;
4) il deposito temporaneo deve essere effettuato per
tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme
tecniche, nonche', per i rifiuti pericolosi, nel rispetto
delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6) deve essere data notizia alla provincia del deposito
temporaneo di rifiuti pericolosi;
n) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte
inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo
previsto dell'area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della fonte
inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato
dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato
all'eliminazione delle sostanze pericolose per la
combustione ed a garantire un adeguato potere calorico,
e che possieda caratteristiche specificate con apposite
norme tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal
compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani
nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a
definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i
gradi di qualita')".
"Art. 7 (Classificazione). - 1. Ai fini dell'attuazione
del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo
l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e,
secondo le caratteristiche di pericolosita', in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e
luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualita' e
quantita', ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle
spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali
giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed
estumulazioni, nonche' gli altri rifiuti provenienti da
attivita' cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attivita' agricole e agroindustriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attivita' di demolizione,
costruzione, nonche' i rifiuti pericolosi che derivano
dalle attivita' di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attivita' commerciali;
f) i rifiuti da attivita' di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attivita' di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attivita' sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed
obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro
parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati
nell'elenco di cui all'allegato D".
(l) Si riporta il testo della lettera a) della tabella
allegata al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e
per l'occupazione nelle aree depresse), concernente
gli oggetti d'arte rientranti nel regime speciale IVA
relativo al commercio di beni mobili usati:
"Tabella
(prevista dall'art. 36, comma 1)
OGGETTI D'ARTE, D'ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE
a) "Oggetti d'arte":
quadri "collages" e quadretti simili ("tableautins"),
pitture e disegni, eseguiti interamente a mano
dall'artista, ad eccezione dei piani di architetti, di
ingegneri e degli altri progetti e disegni industriali,
commerciali, topografici e simili, degli oggetti
manufatturati decorati a mano, delle tele dipinte per
scenari di teatro, sfondi di studi d'arte o per usi simili
(codice NC 9701);
incisioni, stampe e litografie originali,
precisamente gli esemplari ottenuti in numero limitato
direttamente in nero o a colori da una o piu' matrici
interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia
la tecnica o la materia usata, escluso qualsiasi
procedimento meccanico e fotomeccanico (codice NC 9702 00
00);
opere originali dell'arte statuaria o dell'arte
scultoria, di qualsiasi materia, purche' siano eseguite
interamente dall'artista; fusioni di sculture a
tiratura limitata ad otto esemplari, controllata
dall'artista o dagli aventi diritto (codice NC 9703 00
00); a titolo eccezionale in casi determinati dagli Stati
membri, per fusioni di sculture antecedenti il 1
gennaio 1989, e' possibile superare il limite degli otto
esemplari;
arazzi (codice NC 5805 00 00) e tappeti murali (codice
NC 6304 00 00) eseguiti a mano da disegni originali
forniti da artisti, a condizione che non ne esistano piu'
di otto esemplari;
esemplari unici di ceramica, interamente eseguiti
dall'artista e firmati dal medesimo;
smalti su rame, interamente eseguiti a mano, nei
limiti di otto esemplari numerati e recanti la firma
dell'artista o del suo studio, ad esclusione delle
minuterie e degli oggetti di oreficeria e di
gioielleria;
fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso
o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di
trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto".