IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DELEGATO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT ed IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 3, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, con il quale e' stato stabilito che il limite di 100 milioni di lire di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 1, deve essere annualmente adeguato nella stessa misura della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante il 31 agosto di ciascun anno rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1993, n. 299, con il quale detto limite e' stato elevato, per il periodo d'imposta 1992, a lire 105,3 milioni e, per il periodo d'imposta in corso alla data del 14 dicembre 1993, a lire 110 milioni, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994, n. 295, con il quale detto limite e' stato elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 24 novembre 1994, a lire 114,510 milioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1995, n. 274, con il quale il predetto limite e' stato ancora elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 7 novembre 1995, a lire 119,892 milioni, ed, infine, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1997, n. 16, con il quale il citato limite e' stato ulteriormente elevato per il periodo d'imposta in corso alla data del 12 dicembre 1996 a lire 125,647 milioni; Visto che occorre procedere all'adeguamento medesimo a far tempo dal mese di settembre 1997; Vista la lettera del 5 settembre 1997 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1997 rispetto al medesimo valore riferito al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto 1996 e' pari al 2,2 per cento; Considerato che si deve procedere alla determinazione nelle predette misure del soprarichiamato adeguamento; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1997; Decreta: Art. 1. Il limite di 100 milioni di lire stabilito nell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, che, per effetto delle variazioni percentuali successivamente stabilite, e' stato da ultimo elevato a L. 125.647.000 per il periodo d'imposta 1996, e' ulteriormente elevato, per il periodo d'imposta in corso alla data di emanazione del presente decreto, a L. 128.411.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 28 novembre 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro dei beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport Veltroni Il Ministro delle finanze Visco Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1997 Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 9