Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche agli articoli 1-bis e 1-ter stampate con caratteri tondi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2 e 3), il cui testo e' il seguente: "2. I titoli di credito e le rate dei mutui per i quali cessa la sospensione di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, a seguito dell'entrata in vigore della presente legge devono essere presentati per il pagamento entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". Nella Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1998 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Sospensione dei termini 1. (( Per i soggetti )) che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa (( nei comuni e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella )) Gazzetta Ufficiale (( della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997 )) sono sospesi, (( sino al 31 marzo 1998 )) , i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo (( dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998. )) Sono, altresi', sospesi per lo stesso periodo tutti i temini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonche' ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva (( creato prima del 26 settembre 1997 )) e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. (( Sono altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le predette sospensioni non operano con riguardo ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti. )) 2. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica puo' aver luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto. 2-bis. (( Le misure di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche )) (( per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e )) (( nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, )) (( della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui )) (( abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono )) (( stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per )) (( inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con )) (( attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi )) (( sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita' )) (( economica, produttiva o lavorativa. ))