Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi, salvo  le rubriche  agli articoli  1-bis e  1-ter
stampate con caratteri tondi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il
decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1,
commi 2 e 3), il cui testo e' il seguente:
  "2. I titoli  di credito e le  rate dei mutui per i  quali cessa la
sospensione di cui  all'art. 1 del decreto-legge 27  ottobre 1997, n.
364, a  seguito dell'entrata  in vigore  della presente  legge devono
essere  presentati  per  il  pagamento entro  quindici  giorni  dalla
pubblicazione  della legge  medesima nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
  3. La presente legge entra in  vigore il giorno successivo a quello
della  sua pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana".
  Nella Gazzetta  Ufficiale del  20 gennaio  1998 si  procedera' alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
                       Sospensione dei termini
  1. (( Per i soggetti )) che, alla data del 26 settembre 1997, erano
residenti  o avevano  sede operativa  (( nei  comuni e  nei territori
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del
Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della protezione
civile  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella  )) Gazzetta
Ufficiale (( della Repubblica italiana n.  241 del 15 ottobre 1997 ))
sono sospesi, (( sino al 31 marzo 1998 )) , i termini di prescrizione
e   quelli  perentori,   legali   e   convenzionali,  sostanziali   e
processuali,  anche  tributari,  comportanti decadenze  da  qualsiasi
diritto,  azione ed  eccezione, in  scadenza  nel periodo  (( dal  26
settembre 1997  al 31 marzo 1998.  )) Sono, altresi', sospesi  per lo
stesso  periodo  tutti  i  temini  relativi  ai  processi  esecutivi,
mobiliari o  immobiliari, nonche'  ad ogni  titolo di  credito avente
forza esecutiva (( creato prima del  26 settembre 1997 )) e alle rate
dei mutui  di qualsiasi genere  in scadenza nel medesimo  periodo. ((
Sono  altresi'  sospesi   per  il  predetto  periodo   i  termini  di
notificazione dei  processi verbali,  di esecuzione del  pagamento in
misura  ridotta,  di svolgimento  di  attivita'  difensiva e  per  la
presentazione   di   ricorsi    amministrativi   e   giurisdizionali,
relativamente   ai  procedimenti   di   irrogazione  delle   sanzioni
amministrative pecuniarie.  Sono comunque eseguite  immediatamente le
contestazioni  dell'illecito  e  le consegne  dei  relativi  processi
verbali  al trasgressore.  Le  predette sospensioni  non operano  con
riguardo ai termini  previsti dalle norme vigenti  per l'esercizio da
parte dell'amministrazione  finanziaria dei poteri di  accertamento e
di  verifica  delle dichiarazioni  e  dei  versamenti effettuati  dai
contribuenti. ))
  2.  La competente  camera  di commercio,  industria, artigianato  e
agricoltura cura gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore
dei  soggetti, di  cui  al comma  1, che  hanno  subito protesti  nel
periodo  di sospensione  dei termini.  La pubblicazione  di rettifica
puo' aver  luogo anche ad istanza  di chi ha richiesto  la levata del
protesto.
  2-bis. (( Le misure di cui  ai commi 1 e 2 si applicano anche    ))
(( per i soggetti residenti o aventi sede operativa nei comuni e   ))
(( nei territori individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,    ))
(( della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, le cui      ))
(( abitazioni o i cui immobili sede di attivita' produttive sono   ))
(( stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per            ))
(( inagibilita' totale o parziale, ovvero che dimostrino, con      ))
(( attestazione del sindaco, di aver subito, a causa degli eventi  ))
(( sismici, un concreto pregiudizio della propria attivita'        ))
(( economica, produttiva o lavorativa.                             ))