IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  1'art. 16  del decreto  del Presidente  della Repubblica  10
marzo 1982, n. 162;
  Visto il  decreto del  Ministero della  pubblica istruzione  del 16
settembre 1982;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Vista la delibera  del consiglio di amministrazione  del 17 ottobre
1995;
  Visto il decreto rettorale n. 968 del 20 ottobre 1995;
  Visto il verbale  n. 13 del 15  luglio 1997 con il  quale il senato
accademico   ha  approvato   il  regolamento   per  l'istituzione   e
l'organizzazione  dei corsi  di  perfezionamento ed  il facsimile  di
bando di ammissione;
  Considerato che  il consiglio di amministrazione,  convocato per il
giorno 21 luglio 1997, non ha discusso tutti i punti posti all'ordine
del giorno per sopravvenuta mancanza del numero legale;
  Visto il decreto rettorale n. 911 del 4 agosto 1997, ratificato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 1997;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1997;
  Considerato che detto regolamento  costituisce parte integrante del
regolamento didattico di Ateneo, attualmente in fase di ultimazione;
  Considerata la necessita' di procedere;
                               Decreta:
  E' approvato  il regolamento  per l'istituzione  e l'organizzazione
dei corsi  di perfezionamento,  che costituisce parte  integrante del
regolamento didattico di Ateneo, in corso di redazione.
  Si riporta di seguito il testo approvato.
  "Gli articoli 16  e 17 del decreto del  Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n.  162, disciplinano l'istituzione e l'organizzazione
dei corsi di perfezionamento.
  Ai  sensi  e per  gli  effetti  del  decreto del  Presidente  della
Repubblica sopra indicato, le facolta' possono attivarsi per ottenere
l'istituzione dei  suddetti corsi attraverso la  procedura di seguito
illustrata:
  1) Le proposte delle facolta'  interessate devono pervenire entro e
non  oltre  il  30  giugno  di ogni  anno  accademico.  Le  richieste
pervenute  successivamente   a  tale   data  non  saranno   prese  in
considerazione. Il  Consiglio di  amministrazione, sentito  il senato
accademico, procedera' all'approvazione delle proposte di istituzione
dei corsi entro il 31 luglio successivo.
  2)   I  corsi   sono   proposti  dalle   facolta'  competenti   che
eventualmente recepiscono  richieste di dipartimenti, e  da strutture
interfacolta'   le  cui   finalita'   riguardano  principalmente   la
formazione  esplicitata. Essi,  previo parere  favorevole del  senato
accademico  e del  Consiglio  di amministrazione,  sono attivati  con
decreto del rettore.
  3) I  requisiti di  ammissione al  corso di  perfezionamento devono
essere  riportati sul  relativo bando  di ammissione  e non  potranno
essere modificati successivamente.
  4) Il  contributo per spese  generali, ove l'ammissione  preveda il
concorso, e' fissato in L. 30.000.
  5)  Le domande  di ammissione  e  di immatricolazione  ai corsi  di
perfezionamento,  indirizzate  al  magnifico rettore,  devono  essere
presentate alla segreteria studenti.  Ove al corso di perfezionamento
chieda di  partecipare un  numero di  concorrenti superiore  a quello
stabilito nel bando, la relativa graduatoria sara' formata sulla base
dei  criteri  previsti nel  bando  medesimo.  Dopo la  selezione  dei
partecipanti,  il direttore  del  corso avra'  cura  di inviare  alla
segreteria studenti l'elenco dei candidati  ammessi e ove siano stati
previsti  gli   esami  una   copia  dei  verbali   delle  commissioni
esaminatrici.
  6) Se il corso  fa capo ad un centro di spesa  che agisce in regime
di autonomia contabile, l'UNICAL trattiene, in analogia a contratti e
convenzioni  di cui  all'art.  66 del  decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 382/1980, il 10%  delle somme introitate, e trasferisce
al centro di  spesa il residuo. Il centro di  spesa, secondo un piano
finanziario proposto dal direttore del corso ed approvato dall'organo
di gestione, procede agli adempimenti contabili successivi.
  7)  Gli insegnamenti  saranno  tenuti da  professori e  ricercatori
designati dalla  facolta' e nominati dal  rettore. Essi costituiscono
il consiglio  del corso stesso.  I seminari,  le tavole rotonde  e le
esercitazioni  pratiche  potranno essere  affidati  a  docenti e/o  a
personale tecnicoamministrativo dell'Universita'  della Calabria, o a
docenti di altri atenei e/o ad esperti esterni.
  Il  consiglio elegge  il direttore  del corso  tra i  professori di
prima fascia che ne fanno parte.  Solo in caso di indisponibilita' di
uno  dei  professori  di  prima   fascia  puo'  essere  designato  un
professore di seconda fascia.
  8) Il programma e le ore di lezione saranno stabiliti dal consiglio
del corso.
  9) Gli  esperti e i  docenti esterni  presteranno la loro  opera in
regime  di contratto  d'opera. Per  i docenti  afferenti alla  stessa
facolta', se avranno ultimato le  ore di didattica relative alla loro
funzione,  e'  previsto,  in  deroga  all'art.  17  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 10  marzo  1982,  n. 162,  un  compenso
forfettario.
  10)  Nel caso  in  cui il  corso  fa  capo ad  un  centro privo  di
autonomia  amministrativocontabile,  il  direttore del  corso  stesso
dovra'  far  pervenire  un  dettagliato  piano  di  spesa  che  sara'
approvato dal Consiglio di amministrazione.
  11) Alla  conclusione del  corso di perfezionamento,  agli iscritti
che a giudizio del Consiglio del corso avranno svolto le attivita' ed
adempiuto agli obblighi prescritti verra' rilasciato dalla segreteria
studenti,  ai sensi  dell'art. 17  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 162/1982, a firma del rettore e del direttore del corso
stesso, un attestato di frequenza.
  12)  Nella  redazione del  bando,  il  promotore del  corso  dovra'
attenersi   tassativamente   al   facsimile  allegato   al   presente
regolamento.
  Il presente  regolamento verra' recepito nel  regolamento didattico
di ateneo  ed entrera'  in vigore  dopo l'approvazione  del Ministero
dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
                    Bando corsi di perfezionamento
                               Art. 1.
  E'  istituito  presso  la  facolta' di dell'Universita' di ........
dell'Universita' degli Studi della Calabria, per l'a.a .........   il
corso di perfezionamento in ...........................
  Scopo del  corso e' quello  di fornire ai  laureati e a  coloro che
siano in possesso di titolo  di studio di livello universitario (art.
16  del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, comma 2)
...........................