IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto 1'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione del 16 settembre 1982; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1995; Visto il decreto rettorale n. 968 del 20 ottobre 1995; Visto il verbale n. 13 del 15 luglio 1997 con il quale il senato accademico ha approvato il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento ed il facsimile di bando di ammissione; Considerato che il consiglio di amministrazione, convocato per il giorno 21 luglio 1997, non ha discusso tutti i punti posti all'ordine del giorno per sopravvenuta mancanza del numero legale; Visto il decreto rettorale n. 911 del 4 agosto 1997, ratificato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 29 ottobre 1997; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 24 ottobre 1997; Considerato che detto regolamento costituisce parte integrante del regolamento didattico di Ateneo, attualmente in fase di ultimazione; Considerata la necessita' di procedere; Decreta: E' approvato il regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento, che costituisce parte integrante del regolamento didattico di Ateneo, in corso di redazione. Si riporta di seguito il testo approvato. "Gli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, disciplinano l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di perfezionamento. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato, le facolta' possono attivarsi per ottenere l'istituzione dei suddetti corsi attraverso la procedura di seguito illustrata: 1) Le proposte delle facolta' interessate devono pervenire entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno accademico. Le richieste pervenute successivamente a tale data non saranno prese in considerazione. Il Consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, procedera' all'approvazione delle proposte di istituzione dei corsi entro il 31 luglio successivo. 2) I corsi sono proposti dalle facolta' competenti che eventualmente recepiscono richieste di dipartimenti, e da strutture interfacolta' le cui finalita' riguardano principalmente la formazione esplicitata. Essi, previo parere favorevole del senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sono attivati con decreto del rettore. 3) I requisiti di ammissione al corso di perfezionamento devono essere riportati sul relativo bando di ammissione e non potranno essere modificati successivamente. 4) Il contributo per spese generali, ove l'ammissione preveda il concorso, e' fissato in L. 30.000. 5) Le domande di ammissione e di immatricolazione ai corsi di perfezionamento, indirizzate al magnifico rettore, devono essere presentate alla segreteria studenti. Ove al corso di perfezionamento chieda di partecipare un numero di concorrenti superiore a quello stabilito nel bando, la relativa graduatoria sara' formata sulla base dei criteri previsti nel bando medesimo. Dopo la selezione dei partecipanti, il direttore del corso avra' cura di inviare alla segreteria studenti l'elenco dei candidati ammessi e ove siano stati previsti gli esami una copia dei verbali delle commissioni esaminatrici. 6) Se il corso fa capo ad un centro di spesa che agisce in regime di autonomia contabile, l'UNICAL trattiene, in analogia a contratti e convenzioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il 10% delle somme introitate, e trasferisce al centro di spesa il residuo. Il centro di spesa, secondo un piano finanziario proposto dal direttore del corso ed approvato dall'organo di gestione, procede agli adempimenti contabili successivi. 7) Gli insegnamenti saranno tenuti da professori e ricercatori designati dalla facolta' e nominati dal rettore. Essi costituiscono il consiglio del corso stesso. I seminari, le tavole rotonde e le esercitazioni pratiche potranno essere affidati a docenti e/o a personale tecnicoamministrativo dell'Universita' della Calabria, o a docenti di altri atenei e/o ad esperti esterni. Il consiglio elegge il direttore del corso tra i professori di prima fascia che ne fanno parte. Solo in caso di indisponibilita' di uno dei professori di prima fascia puo' essere designato un professore di seconda fascia. 8) Il programma e le ore di lezione saranno stabiliti dal consiglio del corso. 9) Gli esperti e i docenti esterni presteranno la loro opera in regime di contratto d'opera. Per i docenti afferenti alla stessa facolta', se avranno ultimato le ore di didattica relative alla loro funzione, e' previsto, in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, un compenso forfettario. 10) Nel caso in cui il corso fa capo ad un centro privo di autonomia amministrativocontabile, il direttore del corso stesso dovra' far pervenire un dettagliato piano di spesa che sara' approvato dal Consiglio di amministrazione. 11) Alla conclusione del corso di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del Consiglio del corso avranno svolto le attivita' ed adempiuto agli obblighi prescritti verra' rilasciato dalla segreteria studenti, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, a firma del rettore e del direttore del corso stesso, un attestato di frequenza. 12) Nella redazione del bando, il promotore del corso dovra' attenersi tassativamente al facsimile allegato al presente regolamento. Il presente regolamento verra' recepito nel regolamento didattico di ateneo ed entrera' in vigore dopo l'approvazione del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Bando corsi di perfezionamento Art. 1. E' istituito presso la facolta' di dell'Universita' di ........ dell'Universita' degli Studi della Calabria, per l'a.a ......... il corso di perfezionamento in ........................... Scopo del corso e' quello di fornire ai laureati e a coloro che siano in possesso di titolo di studio di livello universitario (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, comma 2) ...........................