IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, onorevole Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legg 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il decreto ministeriale del 7 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 1 settembre 1967 e relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Scalea"; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 settembre 1970 e relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone panoramiche del comune di Scalea"; Vista la nota n. 1674 del 27 febbraio 1996 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici per la Calabria rilevava che nel predetto decreto ministeriale del 22 giugno 1970, il centro storico del comune di Scalea risultava inserito nel riepilogo del verbale della riunione della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza tenutasi in data 8 luglio 1967 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 settembre 1970 alla pagina 6281, alla seconda colonna, dal rigo 20 al rigo 41 ma, per mero errore materiale, non era incluso nella perimetrazione descritta nel dispositivo del decreto stesso e riportata nella stessa Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 settembre 1970 alla pagina 6281, alla prima colonna, dal rigo 24 al rigo 43; Rilevato che il Consiglio di Stato nel parere reso in adunanza plenaria in data 6 maggio 1976 e nella successiva decisione - Sezione VI, n. 913 del 19 dicembre 1986 ha chiarito come: "... l'imposizione del vincolo su di una bellezza d'assieme si perfezioni gia' nel momento in cui, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'elenco delle localita', predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale e' compresa la detta bellezza d'assieme, viene pubblicato nell'albo dei comuni interessati. Pertanto l'obbligo di non distruggere o modificare, contemplato dall'art. 7 ... per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili costituenti bellezze naturali, decorre - quando si tratti di bellezze d'assieme - gia' alla data in cui l'elenco, nel quale sono state comprese, e' stato pubblicato sull'albo dei comuni di cui al citato ultimo comma dell'art. 2 ..."; Considerato che il suddetto verbale della riunione della commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza tenutasi in data 8 luglio 1967 risulta pubblicato all'albo pretorio del comune di Scalea dal 10 giugno 1968 al 10 settembre 1968; Considerato quindi che il centro storico del comune di Scalea risulta gia' sottoposto al vincolo ex lege n. 1497/1939; Rilevato peraltro che la discrasia esistente nel suddetto decreto ministeriale del 22 giugno 1970 fra il testo del dispositivo del provvedimento medesimo ed il riepilogo del verbale della riunione della Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cosenza tenutasi in data 8 luglio 1967, riportati come sopradetto sulla stessa Gazzetta Ufficiale, non offre sufficienti elementi di chiarezza; Considerato che la soprintendenza sopracitata con nota n. 4115 del 3 aprile 1997 ha indicato l'esatta perimetrazione del centro storico del comune di Scalea, definendolo "zona centro" e fornendone la seguente perimetrazione: "A nord con inizio tra l'incrocio tra la strada comunale ''Petrosa'' e la statale ''s.s. 18 Tirrenica Inferiore'', fino a raggiungere il fosso ''Foce'', tratto di detto fosso ''Foce'' fino alla confluenza con il torrente ''di Sopra''; piccolo tratto del torrente ''Canale di Sopra'' i mappali 209 e 208 (foglio n. 4) sino a raggiungere la strada comunale ''Cappella S. Biagio''; breve tratto di detta strada, indi i mappali 14, 16, 28, 85, 86, 88 e 89 (foglio n. 7) ed i mappali 19, 17 e 117 (foglio n. 9) sino alla strada provinciale ''Scalea-Mormanno''; breve tratto di detta strada sino al suo incrocio con la strada comunale ''Cutura'', indi il mappale 182 (foglio n. 9), tratto del canale Tirello o Tirollo fino alla sua intersezione con via del Lauro; tratto di via del Lauro (verso nord) fino al raggiungimento di piazza Caloprese indi, con l'innesto della statale s.s. 18 (attualmente via Michele Bianchi), percorrendola per tutto il perimetro dell'esistente vincolo emanato con decreto ministeriale del 7 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 1 settembre 1967 fino al raggiungimento della curva a gomito e la normale alla tangente fino al raggiungimento del litorale tirrenico."; Rilevato che la soprintendenza per i beni ambientali architettonici, artistici e storici per la Calabria con successiva nota n. 8576 del 21 luglio 1997 ha chiarito come la perimetrazione soprariportata sia identica nel contenuto a quella indicata dalla predetta commissione provinciale nella seduta dell'8 luglio 1967, e come nella stessa risultino variati gli elementi toponomastici nel frattempo modificatisi e forniti d'altra parte con maggiore chiarezza gli elementi geografici di riferimento; Esaminati gli atti inoltrati dalla predetta soprintendenza e ritenuto di concordare con quanto proposto dall'ufficio periferico; Ritenuta quindi l'opportunita' e la necessita' a fini tuzioristici di apportare una modifica al decreto ministeriale del 22 giugno 1970; Decreta: Il testo del decreto ministeriale 22 giugno 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 23 settembre 1970 e relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico di due zone panoramiche del comune di Scalea" e' cosi' modificato: alla pagina 6281, alla prima colonna, dopo il rigo 31 sono inserite le seguenti parole "Zona centro: a nord con inizio tra l'incrocio tra la strada comunale ''Petrosa'' e la statale ''s.s. 18 Tirrenica Inferiore'', fino a raggiungere il fosso ''Foce'', tratto di detto fosso ''Foce'' fino alla confluenza con il torrente ''di Sopra''; piccolo tratto del torrente ''Canale di Sopra'' i mappali 209 e 208 (foglio n. 4) sino a raggiungere la strada comunale ''Cappella S. Biagio''; breve tratto di detta strada, indi i mappali 14, 16, 28, 85, 86, 88 e 89 (foglio n. 7) ed i mappali 19, 17 e 117 (foglio n. 9) sino alla strada provinciale ''Scalea-Mormanno''; breve tratto di detta strada sino al suo incrocio con la strada comunale ''Cutura'', indi il mappale 182 (foglio n. 9), tratto del canale Tirello o Tirollo fino alla sua intersezione con via del Lauro; tratto di via del Lauro (verso nord) fino al raggiungimento di piazza Caloprese indi, con l'innesto della statale s.s. 18 (attualmente via Michele Bianchi), percorrendola per tutto il perimetro dell'esistente vincolo emanato con decreto ministeriale del 7 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 1 settembre 1967 fino al raggiungimento della curva a gomito e la normale alla tangente fino al raggiungimento del litorale tirrenico.". La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici artistici e storici per la Calabria provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune di Scalea e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune medesimo. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 24 settembre 1997 Il Sottosegretario di Stato: Bordon Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1997 Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 344