A tutte le regioni
                                  All'Aima
                                  Al'Unaproa
                                  All'Uiapoa
                                  All'Unacoa
                                  Alla Confagricoltura
                                  Alla Coldiretti
                                  Alla Cia
                                  Alla Copagri
                                  Alla Confcooperative
                                  All'Unci
                                  Alla Lega delle cooperative
                                  All'Aggi-Agica
                                  All'Ugc
                                  Al  Comando  carabinieri  -  Tutela
                                  norme comunitarie e agroalimentari
                                  Al  Comando  generale  Guardia   di
                                  finanza - Ufficio operazioni
  Ai  fini dell'erogazione  del  premio  d'estirpazione previsto  dal
regolamento (CE) n.  2200/97 del Consiglio del 30 ottobre  1997 e dal
regolamento (CE) n. 2467/97  della Commissione dell'11 dicembre 1997,
relativi al  risanamento della produzione comunitaria  di mele, pere,
pesche  e  nettarine,  si  ritiene  necessario  fornire  disposizioni
supplementari  a  livello  nazionale   per  le  attivita'  legate  ai
controlli delle operazioni di  estirpazione, nonche' per le procedure
amministrative necessarie per la presentazione delle domande da parte
dei produttori interessati.
 Richiesta del premio.
  I  produttori  di mele,  pere,  pesche  e nettarine  che  intendono
ottenere la concessione del premio di estirpazione previsto dall'art.
2  del  regolamento  (CE)  n. 2467/97,  inoltrano  apposita  domanda,
corredata  di  copia  autenticata   dell'atto  di  proprieta'  o  del
contratto  di  affitto  agli assessorati  regionali  dell'agricoltura
competenti per  territorio, secondo le modalita'  indicate all'art. 3
del medesimo regolamento.
  La ripartizione delle superfici per i due gruppi di prodotto fra le
regioni  interessate  viene  riportato nella  tabella  allegata  alla
presente circolare (allegato 1).
  I produttori,  soci o non  soci di  OP riconosciute ai  sensi della
legge n. 622 del 1967 o  della circolare ministeriale 18 aprile 1997,
n. 6,  possono inoltrare la  domanda di  premio per il  tramite delle
medesime organizzazioni operanti nella zona ove ricadono gli impianti
oggetto di estirpazione.
  La domanda stessa, redatta in duplice esemplare su modello conforme
al facsimile allegato alla presente circolare (allegato 2) ed a firma
autenticata  del  produttore,  e'   trasmessa  ai  competenti  uffici
regionali  prima  dell'inizio  delle operazioni  di  estirpazione  e,
comunque, non oltre il 31 gennaio 1998.
 Attivita' di controllo.
  In applicazione dell'art.  4, paragrafo 1, del  regolamento (CE) n.
2467/97, gli uffici regionali, previa  verifica dei dati e visita sul
posto,  valutano  la  sussistenza  delle  condizioni  necessarie  per
l'accoglimento della domanda.
  Entro  il 28  febbraio 1998,  o in  caso di  motivato e  concordato
ritardo al  massimo entro  il 10 marzo  1998, le  regioni interessate
comunicano al MIPA - Direzione generale delle politiche comunitarie e
internazionali - Divisione V, un riepilogo delle domande riconosciute
conformi, ai sensi dell'art. 4,  paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
2467/97, nel quale verra' indicata la superficie totale, per la quale
e' stato chiesto il premio di estirpazione, distinta per specie.
  Il MIPA sulla base delle informazioni ricevute, nel caso in cui non
vi e'  stato superamento  della soglia nazionale  adottera' eventuali
misure di adattamento delle soglie regionali e ne dara' comunicazione
agli assessorati competenti.
  Qualora,  invece,  a  seguito delle  informazioni  ricevute  questo
Ministero  accerti  che le  superfici  oggetto  di domande  risultano
essere  superiori a  quelle previste  dall'art. 1,  paragrafo 2,  del
regolamento   (CE)  n.   2200/97,   eventualmente  modificate   dalla
Commissione UE a norma dell'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n.  2467/97,  comunica a  ciascuna  regione  interessata le  relative
superfici massime ammissibili. Le regioni, nel caso in cui le domande
dovessero superare  le superfici massime ammissibili,  sulla base dei
criteri di cui  all'art. 5, paragrafo 2,  del sopracitato regolamento
applicativo,  fissati  dalla presente  circolare  (allegato  3) e  di
quelli  che le  singole regioni  riterranno opportuno  adottare sulla
base delle  realta' produttive  locali, definiscono le  superfici che
possono beneficiare del premio di estirpazione.
  Conformemente alle modalita' previste dall'art. 5, paragrafi 1 e 2,
del  medesimo regolamento  gli  stessi uffici  regionali informano  a
mezzo raccomandata, successivamente alla comunicazione del MIPA circa
le  superfici  totali  disponibili,  i  produttori  sull'esito  delle
domande ritenute conformi ai criteri precedentemente fissati.
  In  conformita'  all'art.  6,  paragrafi  1,  2  e  3,  del  citato
regolamento il produttore,  entro due mesi dalla  data di ricevimento
della  comunicazione e  comunque non  oltre il  30 giugno  1998, deve
eseguire l'estirpazione e rendere  gli alberi inadatti al reimpianto.
Il produttore e'  tenuto a comunicare, con preavviso  di almeno venti
giorni,   la  data   prevista  per   l'inizio  delle   operazioni  di
estirpazione al competente ufficio regionale delegato al controllo il
quale  successivamente   si  accerta  con  una   visita  su  ciascuna
particella che le operazioni abbiano avuto luogo in conformita' della
normativa  comunitaria  ed  attesta  il  momento  in  cui  le  stesse
operazioni  sono state  eseguite.  Tale  attestazione sara'  annotata
nello  spazio  appositamente  riservato   nel  facsimile  di  domanda
allegato alla presente circolare.
  Gli   uffici   regionali,  terminata   l'istruttoria,   trasmettono
immediatamente  le domande  ritenute ammissibili,  completate con  le
dovute  annotazioni,  all'Azienda di  Stato  per  gli interventi  nel
mercato agricolo - AIMA, che provvedera' alla liquidazione del premio
nel termine di centoventi giorni dal collaudo finale.
 Verifiche periodiche.
  In applicazione  all'art. 7, paragrafo  1, del regolamento  (CE) n.
2467/97  gli uffici  regionali competenti  per territorio  effettuano
periodicamente,  almeno  una  volta  ogni   cinque  anni  e  sino  al
compimento del  quindicesimo anno, visite ispettive  presso l'azienda
del produttore  beneficiario per  verificare il  regolare adempimento
delle  norme comunitarie,  comunicandone  l'esito,  entro i  quindici
giorni successivi, al Ministero per le politiche agricole - Direzione
generale delle politiche comunitarie  e internazionali - Divisione V,
nonche' all'Azienda di Stato per  gli interventi nel mercato agricolo
- AIMA.
 Recupero del premio e sanzioni.
  Conformemente  all'art.  7,  paragrafi   3  e  4,  del  sopracitato
regolamento  l'Azienda  di  Stato  per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo - AIMA, sulla base  delle informazioni regionali, in caso di
riscontrata  inosservanza  degli  obblighi assunti  con  la  domanda,
procede:
  al  recupero del  premio  d'estirpazione  pagato, maggiorato  degli
interessi legali;
  alla imposizione  al produttore  inadempiente del pagamento  di una
somma della stessa entita' del premio di estirpazione versato.
 Comunicazioni regionali.
  Per l'adempimento  degli obblighi  comunitari gli  uffici regionali
competenti per territorio comunicano, entro il 15 novembre 1998 tutte
le informazioni previste dall'art.  8 del regolamento di applicazione
della Commissione UE,  a questo Ministero -  Direzione generale delle
politiche comunitarie e internazionali - Divisione V e all'AIMA.
  La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 16 dicembre 1997
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 380