Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in
vigore per l'Italia nel periodo 16 settembre-15 dicembre 1997 e non
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art.
80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di
esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15
dicembre 1997.
L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella 1.
In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore
precedentemente al 16 settembre 1997, i cui testi originali non erano
in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.
Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 settembre-
15 dicembre 1997 i cui testi non sono ancora pervenuti al Ministero
degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento
trimestrale alla Gazzetta Ufficiale datato 15 aprile 1998.
Quando tra i testi facenti fede non e' contenuto un testo in lingua
italiana, si e' pubblicato sia il testo in lingua straniera facente
fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo
ufficiale. In mancanza del quale si e' pubblicata una traduzione non
ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.
Per comodita' di consultazione e' stata altresi' predisposta la
tabella n. 2 nella quale sono indicati gli Atti internazionali
soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore
per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo,
essendo lo stesso gia' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (di
cui si riportano, per ciascun Accordo, gli estremi).
TABELLA N. 1
ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA
NEL PERIODO 16 SETTEMBRE - 15 DICEMBRE 1997 NON SOGGETTI
A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA
Data, luogo della firma, titolo Data di entrata Pagina
in vigore
611.
18 settembre 1992, Citta' del Messico
Intesa tra il Ministero del Commercio es- 1 agosto 1997 11
tero italiano e la Segreteria del Commer-
cio e dello Sviluppo industriale messica-
no che istituisce un meccanismo di con-
sultazione bilaterale
612.
23 novembre 1994, Roma
Scambio di Lettere e Accordo di attuazio- 23 novembre 1994 15
ne, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Me-
morandum of Unedersanding tra Italia e
ONU relativo all'uso da parte dell'ONU di
locali di installazioni militari in Italia
per il sostegno delle operazioni di mante-
nimento della pace, umanitarie, e quelle
ad esse relative
613.
28 agosto 1995, Tegucigalpa,
Accordo tra Italia e Honduras per lo ri- 12 maggio 1997 77
scadenzamento del debito
614.
13 febbraio-28 marzo 1996, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 28 marzo 1996 89
tra Italia e AIEA per l'organizzazione
dell'incontro dei consulenti su "Studio
clinico di radioterapia e ipertermia com-
binate" (Roma 9/13 aprile 1996)
615.
28 febbraio-7 maggio 1996, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 7 maggio 1996 101
tra Italia e AIEA per l'organizzazione
della riunione di coordinamento sulla ri-
cerca in materia di "studio comparato per
prove sismiche ed analisi delle centrali
nucleari del tipo WWER" (Bergamo 3/7
giugno 1996)
616.
28 maggio-29 agosto 1996, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 29 agosto 1996 113
tra Italia e AIEA per l'organizzazione
della riunione di coordinamento sulla ri-
cerca in materia "Convalida della metodo-
logia dell'analisi di incidenti e sicurez-
za" (Pisa 2/6 settembre 1996)
617.
29 ottobre 1996, Lubiana
Accordo tra Italia e Slovenia sulla siste- 4 novembre 1997 125
mazione delle sepolture di guerra
618.
29 novembre 1996, Ouagadougou
Protocollo di Accordo tra Italia e Bur- 10 settembre 1997 131
kina Faso per la realizzazione del pro-
gramma di valorizzazione della Valle
della Nouhao nella provincia di Boulgou
(I fase)
619.
28 novembre 1996-2 gennaio 1997, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 2 gennaio 1997 139
tra Italia e AIEA relativa ad un incontro
di coordinamento sulla ricerca in materia
di "radioprotezione nella radiologia dia-
gnostica nei Paesi dell'Europa orientale"
(Udine 10/14 febbraio 1997)
620.
15 ottobre 1996-24 gennaio 1997, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 24 gennaio 1997 151
tra Italia e AIEA per l'organizzazione
della riunione di coordinamento sulla ri-
cerca su "Potenziale dei cicli di carbu-
rante basati su Th per limitare Pu e ri-
durre le tossicita' delle scorie a lungo
termine" (Bologna 24/26 marzo 1997)
621.
23 settembre 1996-24 gennaio 1997, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 24 gennaio 1997 165
tra Italia e AIEA per l'organizzazione
dell'incontro di coordinamento sulla ri-
cerca in materia di "messa a punto di
una biblioteca di riferimento per parame-
tri degli input per i calcoli di modello
nucleare di dati nucleari" (Fase I: File
starter) (Trieste 26-29 maggio 1997)
622.
26 febbraio 1997, Skopje
Accordo tra Italia e Macedonia per la 23 ottobre 1997 177
riammissione delle persone il cui ingres-
so e/o il soggiorno sia contrario alla
normativa vigente nei due Paesi
623.
26 febbraio 1997, Skopje
Scambio di Note tra Italia e Macedonia 5 marzo 1997 185
sull'esenzione dall'obbligo del visto per
i titolari di passaporto diplomatico e di
servizio
624.
29 febbraio 1996-28 marzo 1997, Vienna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 28 marzo 1997 191
tra Italia e AIEA per l'organizzazione
del 3 incontro di coordinamento sulla ri-
cerca del programma di ricerca coordinato
sulle "Tecniche nucleari per la valutazio-
ne della possibilita' di cura in caso di
danni da inquinamento ambientale" (Urbino
15/19 aprile 1997)
625.
29 aprile 1997, L'Aja
Memorandum d'Intesa tra Italia e la Com- 29 aprile 1997 203
missione preparatoria per la proibizione
delle armi chimiche per il corso di forma-
zione sulle ispezioni in loco per i candi-
dati al ruolo di ispettore, con cinque al-
legati
626.
30 aprile 1997, Hoima
Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda 11 settembre 1997 251
sull'assistenza italiana volta a promuove-
re i servizi ortopedici e fisioterapici per
i disabili in Uganda
627.
30 aprile 1997, Hoima
Memorandum d'intesa tra Italia e Uganda 11 settembre 1997 263
sull'assistenza italiana alle attivita'
sanitarie nei distretti di Arua e Nebbi
(West Nile)
628.
29 gennaio - 2 maggio 1997, Vienna,
Scambio di Lettere costituente un Accordo 2 maggio 1997 273
tra Italia e AIEA per una riunione di coor-
dinamento sulla ricerca su "Confronto dei
metodi analitici per le strutture nucleari
isolate dal punto di vista sismico" (Taor-
mina 25/29 agosto 1997)
629.
3 maggio 1997, Tashkent
Dichiarazione congiunta sulla cooperazione 3 maggio 1997 285
economica tra Italia e Uzbekistan
630.
3 maggio, Tashkent
Accordo tra Italia e Uzbekistan in materia 18 agosto 1997 289
di collaborazione turistica
631.
15 aprile-5 maggio 1997, Sarajevo
Scambio di Note costituenti un Accordo 5 maggio 1997 297
relativo all'interpretazione dell'articolo
8 dell'Accordo tra Italia e CEI sulla sede
del Centro a Trieste
632.
7 maggio 1997, San Marino
Accordo tra Italia e San Marino sulla re- 21 ottobre 1997 303
golamentazione reciproca dell'autotra-
sporto internazionale di viaggiatori e
merci
633.
21 maggio 1997, Riga
Accordo tra Italia e Lettonia sulla riam- 7 novembre 1997 311
missione delle persone, con Protocollo
634.
21 maggio 1997, Riga
Scambio di Note costituente un Accordo 29 maggio 1997 325
tra Italia e Lettonia sull'esenzione
dell'obbligo del visto per i titolari di
passaporto diplomatico e di servizio
635.
27 giugno 1997, Roma
Scambio di Lettere costituenti un Accordo 3 novembre 1997 333
tra Italia e Croazia sull'abolizione dei
visti di ingresso
636.
9 luglio 1997, Madrid
Statuto sul partenariato speciale tra 9 luglio 1997 339
l'Organizzazione del Trattato Nord Atlan-
tico e l'Ukraina
637.
10 luglio 1997, Roma
Protocollo di cooperazione politica tra 10 luglio 1997 353
Italia e Angola
638.
11 agosto 1997, Pechino
Scambio di Lettere costituente un'Intesa 11 agosto 1997 357
tra il Ministro del Lavoro italiano ed il
Ministero del personale cinese
639.
11 settembre 1997, Roma
Dichiarazione congiunta tra il Ministero 11 settembre 1997 363
degli Affari Esteri italiano e il Mini-
stero per l'informazione e le arti di
Singapore
640.
11 settembre 1997, Bologna
Scambio di Lettere costituente un Accordo 11 settembre 1997 365
tra il Ministro del Lavoro italiano ed il
Ministro del Lavoro spagnolo per raffor-
zare la cooperazione in tema di occupazio-
ne, lavoro e formazione professionale
641.
16 settembre 1997, Ginevra
Accordo di cooperazione tra Italia e Or- 16 settembre 1997 371
ganizzazione internazionale del Lavoro
per la realizzazione del progetto "Centro
di formazione per l'artigianato del sale"
in Giordania
642.
16 settembre 1997, Ginevra
Accordo di cooperazione tra Italia e il 16 settembre 1997 377
Centro internazionale di formazione
dell'Organizzazione internazionale del
Lavoro per il finanziamento di un proget-
to di "perfezionamento di formatori e
direttori di istituti di formazione
dell'O.F.P.P.T." in Marocco
643.
25 settembre 1997, Roma
Dichiarazione comune sui principi delle 25 settembre 1997 383
relazioni tra Italia e Azerbaijan
644.
25 settembre 1997, Roma
Protocollo d'Intesa tra Italia e Azerbai- 25 settembre 1997 387
jan per la cooperazione tecnica bilate-
rale negli anni 1997-1998
645.
25 settembre 1997, Roma,
Dichiarazione congiunta sull'Accordo di 25 settembre 1997 393
collaborazione culturale, scientifica e
tecnologica tra Italia e Azerbaijan
646.
25 settembre 1997, Roma
Dichiarazione congiunta sulla cooperazio- 25 settembre 1997 395
ne economica tra Italia e Azerbaijan
647.
9 ottobre 1997, Roma
Memorandum d'Intesa tra Italia e il Pro- 9 ottobre 1997 403
gramma dei Volontari delle Nazioni Unite
TABELLA N. 2
ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE
ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE
Data, luogo della firma, titolo Data di entrata
in vigore
Convenzione sulla conservazione dei tonnidi 6 agosto 1997
dell'Atlantico, (adottati a Rio de Janeiro
dal 2 al 14 maggio 1966)
(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 169 nel S.O.
n. 122/L alla G.U. n. 142 del 20 giugno
1997)
Convenzione sulla circolazione stradale 2 ottobre 1997
(Vienna 8 novembre 1966)
(Vedi legge 5 luglio 1995, n. 308 nel S.O.
n. 92 alla G.U. n. 174 del 27 luglio 1995)
Accordo di cooperazione in materia di difesa 21 luglio 1997
tra Italia e Argentina (Roma 6 ottobre 1992) G.U. n. 237
(Vedi legge 12 marzo 1996, n. 173 nel del 10 ottobre 1997
S.O. n. 57 alla G.U. n. 76 del 30
marzo 1996)
Accordo tra Italia e Slovenia sui servizi 13 novembre 1997
aerei di linea, con annessa tabella delle G.U. n. 275
rotte (Lubiana 29 marzo 1993) del 25 novembre 1997
(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 198 nel
S.O. n. 137/L alla G.U. n. 155 del 5
luglio 1997)
Protocollo relativo alle conseguenze della 1 ottobre 1997
entrata in vigore della Convenzione di
Dublino al riguardo di determinate dispo-
sizioni della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen (Bonn 26 aprile
1994)
(Vedi legge 24 giugno 1997, n. 178 nella
G.U. n. 145 del 24 giugno 1997)
Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta 21 settembre 1997
contro la desertificazione per i Paesi
particolarmente toccati dalla siccita'
e/o desertificazione in particolare in
Africa (Parigi 14 ottobre 1994)
(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 170 nel
S.O. n. 122/L alla G.U. n. 142 del 20
giugno 1997)
Memorandum d'intesa tra Italia e ONU rela- 11 giugno 1997
tivo all'uso da parte dell'ONU di locali G.U. n. 217
di installazioni militari in Italia per del 17 settembre 1997
il sostegno delle operazioni di manteni-
mento della pace, umanitarie e quelle ad
esse relative (Roma 23 novembre 1994)
(Vedi legge 4 marzo 1997, n. 62 nel
S.O. n. 60/L alla G.U. n. 69 del 24
marzo 1997)
Accordo tra Italia e Lituania per la promo- 15 aprile 1997
zione e protezione degli investimenti G.U. n. 190
(Roma 1 dicembre 1994) del 16 agosto 1997
(Vedi legge 5 novembre 1996, n. 592 nel
S.O. n. 205 alla G.U. n. 275 del 23
novembre 1996)
Convenzione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti 5 novembre 1997
per evitare le doppie imposizioni in G.U. n. 269
materia di imposte sul reddito e per del 18 novembre 1997
prevenire le evasioni fiscali, con Proto-
collo aggiuntivo (Abu Dhabi 22 gennaio 1995)
(Vedi legge 28 agosto 1997, n. 309 nel
S.O. n. 187/L alla G.U. n. 218 del 18
settembre 1997)
Accordo tra Italia e l'Organizzazione delle 30 luglio 1997
Nazioni Unite per l'educazione, la scienza G.U. n. 197
e la cultura concernente l'ufficio regio- del 25 agosto 1997
nale per la scienza e la tecnologia in
Europa a Venezia (Parigi 25 gennaio 1995)
(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel
S.O. n. 120/L alla G.U. n. 138 del 16
giugno 1997)
Scambio di Note tra Italia e UNESCO per un 30 luglio 1997
emendamento all'Accordo tra Italia e G.U. n. 197
UNESCO relativo all'ufficio per la del 25 agosto 1997
scienza e la tecnologia in Europa a Ve-
nezia firmato a Parigi il 25 gennaio 1995
(Parigi 22/23 luglio 1995)
(Vedi legge 4 giugno 1997, n. 163 nel
S.O. n. 120/L alla G.U. n. 138 del 16
giugno 1997)
Scambio di Note tra Italia e UNIDROIT per 12 settembre 1997
l'aggiornamento dell'Accordo di sede del G.U. n. 237
20 luglio 1967 (Roma 5/9 giugno 1995) del 10 ottobre 1997
(Vedi legge 16 giugno 1997, n. 193 nel
S.O. n. 134/L alla G.U. n. 152 del 2
luglio 1997)
Memorandum d'intesa tra Italia e Slovenia 6 agosto 1997
sul reciproco riconoscimento dei diplomi
e dei titoli accademici italiani e slo-
veni (Roma 10 luglio 1997)
(Vedi legge 7 aprile 1997, n. 103 nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile
1997)
611.
Citta' del Messico, 18 settembre 1992
Intesa tra il Ministro del Commercio con l'Estero
della Repubblica Italiana e la segreteria del Commercio
e dello sviluppo industriale degli Stati Uniti Messicani
che istituisce un meccanismo di consultazione bilaterale
(Entrata in vigore: 1 agosto 1997)
INTESA TRA IL MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA E LA SEGRETERIA DEL COMMERCIO E DELLO SVILUPPO
INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI MESSICANI CHE ISTITUISCE UN
MECCANISMO DI CONSULTAZIONE BILATERALE.
Il Ministero del Commercio con l'Estero del Governo della
Repubblica Italiana e la Segreteria del Commercio e dello Sviluppo
Industriale del Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti
denominati le Parti,
visti gli artt. 6, 9, 10 e seguenti dell'Accordo Quadro di
Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica degli Stati
Uniti Messicani firmato a Roma l'8 luglio 1991, e in considerazione
della comune volonta' di promuovere e sviluppare le relazioni
economiche bilaterali, incrementando in particolare i flussi
reciproci di interscambio e riconoscendo il crescente interesse degli
operatori economici di ambo i Paesi nei rispettivi mercati,
hanno convenuto, nell'ambito delle proprie
competenze, quanto segue:
Art. 1
E' istituito il Comitato Consultivo italo-messicano per la
promozione dell'interscambio economico bilaterale. Detto Organo Misto
sara' composto da funzionari del Ministero del Commercio con l'Estero
e della Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale dei
rispettivi Governi.
Il Comitato Consultivo sara' presieduto, per la Parte italiana, dal
Direttore Generale degli Accordi Commerciali del Ministero del
Commercio con l'Estero italiano e, per la Parte messicana, dal
Direttore Generale degli Accordi Commerciali Internazionali della
Segreteria del Commercio e dello Sviluppo Industriale messicana.
Alle riunioni potranno partecipare inoltre rappresentanti di Enti
pubblici e organismi privati secondo le proprie competenze e in
relazione ai temi da trattare.
Art. 2
Le riunioni del Comitato Consultivo si terranno una volta all'anno
alternativamente in Italia e in Messico. Riunioni straordinarie
potranno essere convocate di comune accordo.
Le riunioni annuali del Comitato Consultivo avranno come oggetto:
a) stabilire le linee generali di cooperazione;
b) valutare l'evoluzione e le prospettive dell'interscambio
economico bilaterale cosi' come deriva dall'applicazione dell'Accordo
Quadro di Cooperazione tra i Governi della Repubblica Italiana e
degli Stati Uniti Messicani;
c) studiare mezzi ed azioni che aiutino a superare eventuali
ostacoli che si dovessero verificare nella realizzazione della
cooperazione e nel conseguimento dei suoi obiettivi.
L'ordine del giorno delle riunioni ordinarie sara' stabilito di
comune accordo e con due mesi di anticipo.
Art. 3
Al fine di promuovere e intensificare l'interscambio tra i due
Paesi, detto Organo esaminera' e dara' impulso agli strumenti di
cooperazione economica previsti nell'Accordo Quadro.
Tale collaborazione, tra l'altro, si esplichera' in particolare
attraverso:
a) l'organizzazione di riunioni di imprenditori, missioni, fiere ed
esposizioni commerciali ed industriali, seminari e simposi;
b) lo scambio di informazioni relative alle esperienze di imprese
che operano sui mercati esteri e alla promozione di imprese miste;
c) l'esplorazione delle possibilita' di collaborazione industriale
tra le imprese dei due Paesi al fine di penetrare sui mercati terzi;
d) lo scambio di statistiche economiche e di informazioni su norme
industriali, commerciali, sanitarie e di qualunque altro tipo che
possano risultare utili al fine di agevolare l'interscambio reciproco
di beni e servizi;
e) le indagini di mercato effettuate da istituti specializzati in
commercio internazionale, al fine di identificare prodotti
potenzialmente esportabili;
f) l'elaborazione di studi sulle condizioni che determinano
l'interscambio bilaterale tra i due Paesi, al fine di rafforzare la
penetrazione delle loro esportazioni sui rispettivi mercati, sulla
base dell'art. 9 dell'Accordo Quadro;
g) l'identificazione e lo studio delle problematiche che attengono
alla cooperazione economica bilaterale con l'obiettivo comune di
intensificare e diversificare l'interscambio.
Art. 4
Al fine di realizzare gli aspetti di collaborazione elencati
nell'art. 3 le Parti potranno concordare la costituzione di Gruppi di
lavoro composti da rappresentanti di singoli comparti Industriali e
amministrativi.
Argomenti specifici da trattare relativamente alla collaborazione
menzionata nell'art. 3, fuori del periodo della sessione del Comitato
Consultivo saranno proposti dalla Parte interessata.
L'informazione e le raccomandazioni sugli argomenti trattati
nell'ambito del Comitato Consultivo saranno sottoposti all'attenzione
della Presidenza nel tempo stabilito da quest'ultima.
Art. 5
La Segreteria del Comitato Consultivo sara' assicurata, per la
Parte italiana, dall'ICE e, per la Parte messicana, dalla Direzione
Generale dei Negoziati Commerciali Internazionali.
Art. 6
La presente Intesa sara' applicata senza pregiudizio degli obblighi
internazionali assunti rispettivamente dai due Paesi e in conformita'
alle legislazioni nazionali.
Art. 7
La presente Intesa entrera' in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui le Parti si siano notificate il
perfezionamento delle rispettive procedure giuridiche interne.
L'Intesa viene conclusa per un periodo di quattro anni. Essa sara'
rinnovata tacitamente ogni anno finche' una delle Parti non notifichi
all'altra la propria denuncia entro sei mesi dalla data di scadenza.
Fatto a Citta' del Messico il 18 settembre 1992 in due esemplari
originali in italiano e spagnolo entrambi facenti fede.
PER IL MINISTERO DEL PER LA SEGRETERIA DEL
COMMERCIO CON L'ESTERO COMMERCIO E DELLO SVILUPPO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA INDUSTRIALE DEGLI STATI UNITI
MESSICANI
Claudio Vitalone Jaime Serra Puche
612.
Roma, 23 novembre 1994
Scambio di Lettere e Accordo di attuazione,
con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum d'Intesa
tra il Governo della Repubblica Italiana
e l'Organizzazione delle Nazioni Unite
relativo all'uso da parte dell'ONU di locali di installazioni
militari per il sostegno delle operazioni di mantenimento
della pace, umanitarie e quelle ad esse relative
(Entrata in vigore: 23 novembre 1994)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
23 novembre 1994
Signor Segretario Generale,
in occasione della firma del Memorandum d'Intesa fra la Repubblica
Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni
Unite di Locali su Istallazioni Militari in Italia per il sostegno
delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni
ad esse relative, desidero fare riferimento ai colloqui intercorsi
fra i rappresentanti del mio Governo ed i rappresentanti delle
Nazioni Unite sull'interpretazione ed attuazione di alcune
disposizioni del Memorandum d'Intesa.
Ho l'onore di confermare, per conto del Governo della Repubblica
Italiana, le seguenti intese.
Le Parti convengono che, al fine di dare completa e pratica
efficacia alle disposizioni dell'Articolo IX, paragrafo 6, e con il
debito rispetto per i diritti delle Nazioni Unite di cui all'Articolo
II, Sezione 7 (b) della Convenzione - ovvero che i beni, articoli e
materiali importati o esportati dalle Nazioni Unite per il loro uso e
per le loro attivita' ufficiali saranno esenti da dazi doganali e da
tutte le altre imposte, divieti o restrizioni - sara' sufficiente che
le Nazioni Unite presentino alle autorita' italiane competenti una
dichiarazione scritta che attesti che i beni, gli articoli ed i
materiali importati o esportati sono necessari per gli scopi e le
attivita' ufficiali delle Nazioni Unite. Tale dichiarazione scritta
comprendera' un elenco dei beni, articoli e materiali. Le Parti
convengono altresi' che i beni, gli articoli ed i materiali importati
o esportati dalle Nazioni Unite costituiranno una proprieta' delle
Nazioni Unite, nel significato a cio' attribuito dalla Convenzione e,
in quanto tali, potranno essere liberamente rinnovati, riparati,
riconfezionati, riconfigurati, o altrimenti utilizzati senza divieti
o restrizioni da parte delle autorita' italiane competenti.
Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni
dell'Articolo IX, paragrafo 6, relative all'importazione di beni,
articoli e materiali da parte delle Nazioni Unite per il loro uso e
per le loro attivita' ufficiali, le autorita' italiane competenti
potranno attuare ragionevoli procedure e, qualora necessario,
adottare adeguate misure pratiche in materia di questioni sanitarie e
fitosanitarie, con l'intesa che tali misure pratiche non avranno
l'effetto di privare le Nazioni Unite dei loro diritti di cui
all'Articolo II, Sezione 7 (b) della Convenzione, ovvero di limitare
in alcun modo la loro portata. Inoltre, se una delle Parti ritiene
che l'attuazione della precedente disposizione desti qualche
preoccupazione, le Parti si consulteranno per risolvere rapidamente
la questione.
Le Parti convengono che, nell'attuare le disposizioni dell'Articolo
IX, paragrafo 8, in relazione all'importazione, da parte delle
Nazioni Unite, di veicoli per uso ufficiale che dovranno essere
utilizzati per le esigenze operative quotidiane dei Locali, le
Nazioni Unite comunicheranno le proprie esigenze alle autorita'
italiane competenti. Qualora una delle Parti dovesse nutrire dubbi
circa l'attuazione della disposizione di cui sopra, le Parti si
consulteranno per risolvere rapidamente la questione. Le Parti
riconoscono e convengono che l'intesa qui descritta non si riferisce
ai veicoli importati dalle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana e
che le Nazioni Unite intendono riesportare per uso ufficiale in una
operazione di mantenimento della pace, umanitaria o di un'operazione
ad essa relativa.
Le Parti convengono che, per quanto riguarda l'esenzione dagli
obblighi del servizio di leva di cui all'Articolo XVII 1 (c), tale
esenzione, per quanto riguarda i membri assegnati ai locali assunti
localmente e che siano cittadini italiani, sara' confermata ai membri
i cui nomi, in virtu' dei loro incarichi, figurano in un elenco
compilato dal Segretario Generale ed approvato dal Governo; inoltre,
qualora tali membri assegnati ai Locali, oltre a quelli in elenco, e
che siano cittadini italiani, vengano chiamati a svolgere il servizio
di leva, il Governo, su richiesta del Segretario Generale, concedera'
i rinvii temporanei che potranno rendersi necessari al fine di
evitare interruzioni di un lavoro fondamentale.
Le Parti convengono che le disposizioni dell'Articolo XVII,
paragrafo 1 (e), (f) e (g) non si applicheranno ai membri assegnati
ai Locali e assunti localmente che abbiano nazionalita' italiana o
siano permanentemente residenti nella Repubblica Italiana.
Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni
dell'Articolo XXIII, paragrafo 1, il Regolamento del Fondo
Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite prevede,
tra l'altro, indennita' per pensionamento, invalidita' e
reversibilita'.
Le Parti convengono che, per quanto riguarda le disposizioni
dell'Articolo XXIII, paragrafo 2, il sistema di assicurazione
sanitaria che istituiranno le Nazioni Unite fornira' agli iscritti
una protezione analoga a quella ricevuta dagli iscritti al sistema di
assicurazione sanitaria istituito dalle Agenzie Specializzate delle
Nazioni Unite, ed organizzazioni ad esse collegate, con sede nella
Repubblica Italiana.
In aggiunta alle intese delle Parti precedentemente menzionate, il
Governo della Repubblica Italiana desidera avvalersi di questa
opportunita' per comunicare alle Nazioni Unite le proprie seguenti
opinioni:
nell'ambito delle disposizioni dell'articolo XXIII, oltre agli
stipendi ed agli emolumenti ricevuti dalle Nazioni Unite, tutti gli
altri redditi percepiti dai membri assegnati ai Locali, che siano
cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, compresi nella
dichiarazione dei redditi annuale (IRPEF), sono soggetti ai
versamenti obbligatori per la sicurezza sociale e l'assicurazione
sanitaria previsti dalla legislazione italiana.
Inoltre, per quanto riguarda le disposizioni dell'Articolo XXIII,
il Governo della Repubblica Italiana ritiene che le prestazioni
sanitarie fornite dal Servizio Sanitario Nazionale Italiano ai membri
assegnati ai Locali che siano cittadini italiani o residenti
permanenti in Italia saranno rimborsati dalla compagnia di
assicurazioni scelta dalle Nazioni Unite o dall'interessato
direttamente alla struttura sanitaria italiana che ha fornito la
prestazione, entro i limiti della polizza assicurativa. Le
prestazioni mediche che superano tali limiti saranno di competenza
del Servizio Sanitario Nazionale Italiano, in base al livello di
assicurazione sanitaria previsto dal Servizio ai cittadini italiani o
ai residenti permanenti domiciliati nella Repubblica italiana.
La prego di accettare, Signor Segretario Generale, le assicurazioni
della mia piu' alta considerazione.
(F.to: Cesare Previti)
Cesare Previti
Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana
23 novembre 1994
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera di Sua Eccellenza in
data 23 novembre 1994, nella quale Lei conferma le intese del Suo
Governo circa l'interpretazione di alcune disposizioni del Memorandum
d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite
relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su
Istallazioni Militari in Italia per il sostegno alle operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative.
Desidero confermare, per conto delle Nazioni Unite, che le intese
riportate nella lettera di cui sopra corrispondono appieno alle
posizioni delle Nazioni Unite al riguardo.
La prego di accettare, Eccellenza, le assicurazioni della mia piu'
alta considerazione.
(F.to: Boutros Boutros Ghali)
Boutros Boutros Ghali
Segretario Generale
-------------------------
Sua Eccellenza
Cesare Previti
Ministro della Difesa
della Repubblica Italiana
ACCORDO DI ATTUAZIONE FRA LE NAZIONI UNITE E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA
RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE
DEI LOCALI UBICATI NELLA BASE AEREA ITALIANA DI BRINDISI
PREMESSO CHE il Governo della Repubblica Italiana ("il Governo") e
le Nazioni Unite il 23 novembre 1994 hanno firmato un Memorandum
d'Intesa relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su
Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative -
strumento che enuncia i termini e le condizioni di base in virtu'
delle quali il governo potra' mettere alcuni Locali a disposizione
delle Nazioni Unite, che li useranno per sostenere le operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative;
PREMESSO CHE le Nazioni Unite desiderano impiantare una base
logistica di sostegno alle operazioni di mantenimento della pace,
umanitarie ed operazioni ad esse relative;
PREMESSO CHE il Governo, tramite il Ministero della Difesa italiano
(qui di seguito denominato "MODIT"), e' pronto a mettere a
disposizione delle Nazioni Unite, che la usera' per impiantare una
base logistica, alcuni Locali, ivi compresi terreno, edifici, e
relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella
Base Aerea italiana di Brindisi (qui di seguito denominata "BAB") in
Italia, una Istallazione Militare operante sotto l'autorita'
dell'Aviazione Militare italiana (qui di seguito denominata "ItAF");
DUNQUE il MODIT e le Nazioni Unite, con il presente Accordo, hanno
concordato quanto segue:
ARTICOLO I
Definizioni
1. Le definizioni di cui all'Articolo I del Memorandum d'Intesa fra
il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo
all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su Istallazioni
Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento
della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, si
applicheranno al presente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo, si applicheranno le seguenti
definizioni aggiuntive:
(a) l'espressione "Memorandum d'Intesa" indica il Memorandum
d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite
relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di Locali su
Istallazioni Militari in Italia per il sostegno delle operazioni di
mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative,
firmato il 23 novembre 1994;
(b) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" ha lo stesso
significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum
d'Intesa;
(c) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" ha lo stesso
significato di quello indicato all'Articolo I del Memorandum
d'Intesa;
(d) il termine "Locali" ha lo stesso significato di quello indicato
all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;
(e) l'espressione "Base Logistica ONU" indica i Locali ad Uso
Esclusivo ubicati nella BAB offerti dal Governo alle Nazioni Unite
per il loro uso esclusivo - offerta che viene accettata dalle Nazioni
Unite;
(f) l'espressione "Comandante della BAB" indica l'ufficiale
designato dalla ItAF ad assumere il comando della BAB e, durante la
sua assenza, qualsiasi ufficiale designato ad agire in sua vece;
(g) l'espressione "Capo della Base Logistica ONU" indica il
funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attivita'
delle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU e, durante la sua
assenza, qualunque funzionario designato ad agire in sua vece;
(h) l'espressione "membri assegnati alla Base Logistica ONU"
indica, indipendentemente dalla nazionalita', il funzionario delle
Nazioni Unite designato a dirigere le attivita' delle Nazioni Unite
nella Base Logistica ONU ed altri funzionari delle Nazioni Unite
assegnati alla Base Logistica ONU;
(i) l'espressione "esperti in missione" ha lo stesso significato di
quello indicato all'Articolo I del Memorandum d'Intesa;
(j) l'espressione "Parti" indica il MODIT e le Nazioni Unite.
ARTICOLO II
Finalita' del presente Accordo
3. Il presente Accordo e' un Accordo di Attuazione, come previsto
all'Articolo IV del memorandum d'Intesa.
ARTICOLO III
Applicazione del Memorandum d'Intesa
4. Le disposizioni del Memorandum d'Intesa si applicheranno al
presente Accordo.
ARTICOLO IV
Locali
5. Il Governo offre, senza oneri, tranne nel caso in cui altrimenti
previsto nel presente accordo, e ferme restando le disposizioni in
esso contenute, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso
esclusivo, i Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi terreno, edifici,
e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati
nella BAB, come descritto ed enunciato all'Allegato A ed alla Mappa
n. 1 del presente Accordo.
6. Il Governo offre, ferme restando le disposizioni del presente
Accordo, e le Nazioni Unite accettano per il loro uso non esclusivo i
Locali ad Uso Non Esclusivo, ivi compresi terreno, edifici, e
relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, ubicati nella
BAB, come descritto nell'Allegato B al presente Accordo.
ARTICOLO V
Base Logistica ONU
7. Le Nazioni Unite avranno il diritto di usare i Locali ad Uso
Esclusivo come Base Logistica ONU, in conformita' con i termini e le
condizioni enunciati nel Memorandum d'Intesa e nel presente Accordo.
In particolare, le Nazioni Unite potranno impiegare la Base Logistica
ONU per conseguire gli scopi di cui all'Allegato C al presente
Accordo. Tranne nel caso in cui espressamente approvato dal Governo
con un accordo complementare, le Parti concordano che la Base
Logistica ONU non sara' usata per attestare ed addestrare truppe in
transito da o verso le operazioni di mantenimento della pace delle
Nazioni Unite.
8. Fatto salvo il diritto delle Nazioni Unite di cui sopra, il
Governo mantiene la proprieta' del territorio su cui e' ubicata la
Base Logistica ONU, delle infrastrutture e delle utenze fisse pre-
esistenti, e di ogni infrastruttura ed utenza fisse costruite dalle
Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.
ARTICOLO VI
Manutenzione, mantenimento, modifiche e costruzioni
della Base Logistica ONU
9. Prima che le Nazioni Unite accettino terreno, edifici, e relative
utenze, strutture e annessi, o parti di essi, o parti di essi, per
utilizzarli come Base Logistica ONU, l'ItAF e le Nazioni Unite
condurranno congiuntamente un'ispezione di tale terreno, edifici, e
relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi, e prepareranno
una relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.
10. Alle Nazioni Unite competera' elaborare gli opportuni accordi, al
fine di fornire i servizi di pubblica utilita' necessari per il
Locali ad Uso Esclusivo. Le Nazioni Unite saranno responsabili della
normale manutenzione e del mantenimento della Base Logistica ONU.
All'ItAF spettera' effettuare grossi lavori di riparazione di natura
non ricorrente, relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a
difetti strutturali. Nonostante la frase precedente, alle Nazioni
Unite spettera' la riparazione di danni direttamente imputabili ad un
loro cattivo utilizzo della Base Logistica ONU. Le Parti si
consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo
utilizzo della Base Logistica ONU da parte delle Nazioni Unite.
11. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e l'ItAF
esamineranno l'adeguatezza della Base Logistica ONU. Le parti
concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o
costruzione nella Base Logistica ONU dovra' essere preventivamente
autorizzato per iscritto dall'ItAF ed eseguito in conformita' con le
disposizioni di cui all'Allegato D al presente Accordo. Le Parti
concordano altresi' che i piccoli lavori di modifica o
ristrutturazione della Base Logistica ONU saranno anch'essi eseguiti
in conformita' con le disposizioni dell'Allegato D.
12. Le Nazioni Unite si faranno carico dei costi e delle spese
relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da
effettuare nella Base Logistica ONU. Tutti i contratti e gli acquisti
per modifiche, ristrutturazioni o costruzioni nella Base Logistica
ONU saranno responsabilita' delle Nazioni Unite.
13. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione della
Base Logistica ONU saranno eseguiti in conformita' con le leggi ed i
regolamenti italiani pertinenti, applicabili alle Istallazioni
Militari.
ARTICOLO VII
Sicurezza
14. La sicurezza e le operazioni di polizia, nonche' il controllo
all'ingresso della BAB saranno responsabilita' della ItAF.
15. La sicurezza interna della Base Logistica ONU sara'
responsabilita' delle Nazioni Unite. Il Comandante della BAB ed il
Capo della Base Logistica ONU si consulteranno sui metodi per
garantire la sicurezza della Base Logistica ONU. Le procedure
adottate dalle Nazioni unite per garantire la sicurezza della Base
Logistica ONU non interferiranno con l'efficiente funzionamento della
BAB.
16. Il Capo della Base Logistica ONU ed il comandante della BAB
collaboreranno strettamente per garantire la sicurezza nelle
immediate vicinanze della Base Logistica ONU ed il controllo
all'ingresso della BAB, in quanto collegata alla Base Logistica ONU.
17. Il Capo della Base Logistica ONU ed il Comandante della BAB
realizzeranno un sistema grazie al quale i membri assegnati alla Base
Logistica ONU ed agli esperti in missione verranno rilasciati passi
di entrata permanenti, mentre alle persone invitate alla Base
Logistica ONU dalle Nazioni Unite per incarichi ufficiali verranno
rilasciati passi di entrata temporanei.
18. Il MODIT conviene che alle Nazioni Unite sara' consentito
costruire un recinto di sicurezza lungo il perimetro della Base
Logistica ONU. Prima che venga eretto tale recinto, l'ItAF e le
Nazioni Unite si consulteranno per concordare le modalita' di
costruzione del recinto di sicurezza, onde evitare che costituisca un
pericolo, o interferisca con l'efficiente funzionamento della BAB.
19. Le procedure specifiche relative alla sicurezza della BAB, in
quanto collegata alla Base Logistica ONU, saranno concordate per
iscritto al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU.
ARTICOLO VIII
Transito della BAB per la Base Logistica ONU
20. In conformita' con le procedure che saranno stabilite di comune
accordo dal Comandante della BAB e dal Capo della Base Logistica ONU,
ai membri assegnati alla Base Logistica ONU, agli esperti in missione
ed alle persone invitate nella Base Logistica ONU dalle Nazioni Unite
per incarichi ufficiali, ed ai loro veicoli, sara' consentito il
passaggio attraverso la BAB a qualsiasi ora per raggiungere la Base
Logistica ONU. Il Capo della Base Logistica ONU mettera' a
disposizione del Comandante della BAB un elenco aggiornato dei membri
assegnati alla Base Logistica ONU.
21. Le disposizioni di cui al paragrafo 20 si applicheranno agli
appaltatori indipendenti che forniscono servizi di sicurezza e di
sorveglianza nella Base Logistica ONU. Agli altri appaltatori
indipendenti, fornitori, commercianti, o persone analoghe, ed ai loro
veicoli, che partecipano a transizioni di affari o commerciali con le
Nazioni Unite nella Base Logistica ONU, sara' consentito il transito
della BAB nei normali orari di lavoro. In base alle procedure da
concordare, il Capo della Base Logistica ONU, ovvero un funzionario
designato ad agire per suo conto, comunichera' al Comandante della
BAB, ovvero ad un suo incaricato, il nominativo delle persone
invitate nella Base Logistica ONU precedentemente al loro arrivo,
ovvero ne daranno conferma su richiesta dell'ItAF.
22. Considerando che all'ItAF competono la sicurezza ed i servizi di
polizia, nonche' il controllo all'ingresso della BAB, ed al fine di
garantire un servizio efficiente del personale dell'ItAF al cancello
principale della BAB, il Comandante della BAB elaborera' delle
procedure per l'ingresso alla BAB delle persone di cui ai precedenti
paragrafi 20 e 21.
23. Al fine di facilitare le operazioni di carico e scarico degli
aerei che forniscono servizi alle Nazioni Unite, il MODIT conviene di
consentire l'accesso a tali aerei, che potranno transitare
direttamente dalla pista di atterraggio della BAB alle aeree
designate della Base Logistica ONU.
24. Il MODIT conviene che le Nazioni Unite potranno costruire, a
proprie spese, una strada di accesso asfaltata dedicata di
collegamento fra l'ingresso della BAB e la Base Logistica ONU. Nel
caso in cui le Nazioni Unite desiderino costruire tale strada di
accesso asfaltata dedicata, la costruzione della stessa sara'
soggetta alle disposizioni dell'Articolo VI ed eseguita in
conformita' con le procedure di cui all'Allegato D al presente
Accordo.
ARTICOLO IX
Uso delle strutture aeroportuali della BAB
25. Come disposto all'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa, il MODIT
conviene di consentire alle Nazioni Unite di utilizzare le strutture
aeroportuali della BAB.
ARTICOLO X
Spese esigibili delle Nazioni Unite per l'uso dei Locali
26. In base all'Articolo VIII del Memorandum d'Intesa, le Nazioni
Unite rimborseranno all'ItAF le spese eventualmente sostenute e che
siano superiori alle spese normalmente sostenute dall'ItAF per
servizi, strutture, attrezzature, personale ed altre esigenze
relative all'efficace manutenzione e funzionamento della BAB. Tali
spese sono direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle
Nazioni Unite (e saranno qui di seguito denominate "spese in
eccesso").
27. Le Nazioni Unite e l'ItAF istituiranno una Commissione Congiunta
("CC") composta da quattro membri, due dei quali nominati dalle
Nazioni Unite e due dall'ItAF, la cui funzione sara' quella di
determinare e quantificare, su base annua ad iniziare dal mese
successivo alla firma del Memorandum d'Intesa, tutte le spese in
eccesso imputabili direttamente all'uso dei Locali da parte delle
Nazioni Unite. L'ItAF fornira' al CC tutte le informazioni
necessarie, compresi i resoconti scritti, la documentazione ed i
conti certificati, al fine di consentire al CC di espletare la
propria funzione. Il CC si riunira' ogni anno nel mese di settembre,
allo scopo di stimare le spese in eccesso dell'anno di volta in volta
corrente. Il CC si riunira' nell'aprile di ciascun anno successivo,
al fine di esaminare la stima e finalizzare l'accertamento di tutte
le spese in eccesso imputabili all'uso dei Locali da parte delle
Nazioni Unite per l'anno in questione.
28. Riconoscendo le difficolta' relative all'accertamento ed alla
quantificazione delle spese in eccesso direttamente imputabili
all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, e nell'interesse di
un'amministrazione efficiente ed economica, le Parti concordano di
attuare, per un periodo di tre anni le disposizioni di cui ai
successivi paragrafi 29, 30 e 31, allo scopo di aiutare il CC ad
accertare e quantificare le spese in eccesso. Prima della fine dei
tre anni, le Parti esamineranno tali disposizioni e, in base al
successivo Articolo XVII, paragrafo 45, si consulteranno per
concordare, per iscritto, eventuali emendamenti a tali disposizioni,
qualora necessario. Nel corso di dette consultazioni, le Parti
discuteranno della possibilita' che il Governo consideri di farsi
carico delle future spese in eccesso direttamente imputabili all'uso
dei Locali da parte delle Nazioni Unite, quale contributo volontario
alle Nazioni Unite.
(A) Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Esclusivo
29. Riconoscendo che l'ItAF sosterra' alcune spese amministrative in
eccesso (ivi compresi gli stipendi e le altre spese per il personale
ItAF) direttamente imputabili all'uso dei Locali da parte delle
Nazioni Unite, le Nazioni Unite convengono di rimborsare ogni anno
all'ItAF 16.000.000 di lire italiane.
30. Riconoscendo che la BAB manterra' il servizio antiincendio, e che
l'unica spesa in eccesso che potrebbe essere direttamente imputabile
all'uso di tale servizio da parte delle Nazioni Unite sarebbe in caso
di incendio, le Nazioni Unite concordano di rimborsare all'ItAF le
spese in eccesso reali e documentate relative a tutti i materiali ed
alle forniture impiegate nel caso in cui i servizi antiincendio della
BAB vengano richiesti dalla Base Logistica ONU. Le Parti concordano
che le Nazioni Unite in nessun caso saranno responsabili di tutte le
spese in eccesso dovute a danni alle attrezzature antiincendio della
BAB, ovvero alla loro distruzione, compresi i veicoli.
(B) Spese in eccesso imputabili ai Locali ad Uso Non Esclusivo
31. Le spese in eccesso direttamente imputabili all'impiego dei
Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite saranno oggetto
di rimborso da parte delle Nazioni Unite, in conformita' con le
procedure di cui all'Allegato B.
32. Tutti i pagamenti effettuati dalle Nazioni Unite per le spese in
eccesso saranno versati entro 90 giorni dalla ricezione di una
fattura dell'ItAF. I pagamenti saranno inviati a: DIREZIONE
COMMISSARIATO 2' REGIONE AEREA ROMA, Conto Corrente Postale Numero
29937000.
33. Le Parti convengono che il totale delle spese in eccesso relative
ai Locali che le Nazioni Unite dovra' rimborsare all'ItAF su base
annua in ogni caso non sara' superiore a 120.000.000 di lire
italiane.
ARTICOLO XI
Beni, servizi e strutture disponibili nella BAB
34. Ferme restando le disposizioni dei precedenti paragrafi 26, 27,
28, 29, 30 e 31, ed in conformita' con l'Articolo VIII del Memorandum
d'Intesa, il MODIT conviene che alle Nazioni Unite sara' concesso,
senza che ne abbiano l'obbligo, acquistare dall'ItAF, in base ai
termini ed alle condizioni da concordare, i beni, servizi e strutture
che potranno essere disponibili nella BAB. L'ItaF conviene che le
spese imputabili alle Nazioni Unite per ciascuno di tali acquisti si
baseranno sulle spese reali dell'ItAF per i beni, servizi e strutture
forniti. Tutti i pagamenti delle Nazioni Unite per i beni, servizi e
strutture forniti dall'ItAF saranno effettuati entro 90 giorni dalla
ricezione di una fattura da parte dell'ItAF. I pagamenti saranno
inviati a: DIREZIONE COMMISSARIATO 2' REGINE AEREA ROMA, Conto
Corrente Postale Numero 29937000.
35. Il MODIT concorda che ai membri assegnati alla Base Logistica ONU
ed agli esperti in missione sara' consentito acquistare i beni,
servizi e strutture normalmente disponibili nella BAB per il
personale ItAF. Il MODIT conviene che le spese imputabili per
ciascuno di detti acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute
dall'ItAF per i beni, servizi e strutture forniti.
36. Il MODIT conviene di consentire l'uso delle strutture della mensa
dell'ItAF della BAB ai membri assegnati alla Base Logistica ONU ed
agli esperti in missione, in base alla disponibilita'. Il MODIT
conviene altresi' che le Nazioni Unite possano costruire e mantenere
una mensa propria nella Base Logistica ONU.
ARTICOLO XII
Telecomunicazioni
37. In conformita' con la Convenzione e con l'Articolo XIII del
Memorandum d'Intesa, alle Nazioni Unite sara' consentito creare e
mantenere strutture per le telecomunicazioni, come enunciato
all'Allegato E al presente Accordo. L'uso delle proprie strutture per
le telecomunicazioni da parte delle Nazioni Unite non interferira'
con i sistemi di telecomunicazione italiani autorizzati.
ARTICOLO XIII
Inchieste
38. Tutte le inchieste relative ad incidenti di varia natura che
avvengano nella Base Logistica ONU saranno condotte dalle Nazioni
Unite. Tutti gli incidenti di varia natura che avvengano nei Locali
ad Uso Non Esclusivo della BAB e che abbiano provocato ferite
personali/morte, ovvero danni/perdite di proprieta', ed in cui siano
coinvolti membri assegnati alla Base Logistica ONU ed esperti in
missione, ovvero proprieta' delle Nazioni Unite, verranno
immediatamente riferiti al Capo della Base Logistica ONU ed al
Comandante della BAB, e saranno oggetto di inchiesta congiunta da
parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF, in conformita' con le
procedure enunciate all'Allegato F al presente Accordo.
ARTICOLO XIV
Abbandono della Base Logistica ONU
39. Prima di lasciare all'ItAF il terreno, gli edifici, e relative
utenze, strutture e annessi, o parti di essi, le Nazioni Unite e
l'ItAF condurranno un'ispezione degli stessi, e prepareranno una
relazione scritta sulle loro condizioni tecniche.
40. Nel caso in cui le Nazioni Unite dovessero evacuare la Base
Logistica ONU, la lasceranno all'ItAF nelle condizioni in cui
l'avevano ricevuta, considerando una ragionevole e prevedibile usura.
Le Parti concordano che alle Nazioni Unite non sara' chiesto di
ripristinare nella Base Logistica ONU le stesse condizioni esistente
precedentemente a tutti i lavori di modifica, ristrutturazione o
costruzione eseguiti dalle Nazioni Unite in conformita' con il
precedente Articolo VI, ovvero come altrimenti autorizzato dall'ItAF.
41. Ferme restando le disposizioni precedenti, nel caso in cui
l'approvazione di una particolare modifica, ristrutturazione o
costruzione da parte dell'ItAF dipendesse espressamente dal
ripristino da parte delle Nazioni Unite, al momento dell'abbandono di
una parte della Base Logistica ONU, delle stesse condizioni esistenti
precedentemente a tale modifica, ristrutturazione o costruzione, e le
Nazioni Unite avessero accettato tale condizione, allora le Nazioni
Unite ripristineranno in quella parte di Base Logistica ONU le stesse
condizioni esistenti precedentemente alla modifica, ristrutturazione
o costruzione. Le Parti concordano che non verra' riconosciuto nessun
valore residuo rispetto a nessun lavoro di modifica, ristrutturazione
o costruzione eseguito dalle Nazioni Unite nella Base Logistica ONU.
ARTICOLO XV
Composizione delle controversie
42. Le procedure per la composizione delle controversie di cui
all'Articolo XXIV del Memorandum d'Intesa si applicheranno anche alle
controversie che dovessero insorgere relativamente al presente
Accordo.
ARTICOLO XVI
Privilegi e immunita'
43. Nulla nel presente Accordo, o nulla che ad esso si riferisca,
sara' considerato una rinuncia, espressa o implicita, a ciascuno dei
privilegi e delle immunita' delle Nazioni Unite.
ARTICOLO XVII
Disposizioni finali
44. Gli Allegati al presente Accordo ne formano parte integrante e
saranno trattati come se fossero inclusi in questo testo. Quando in
esso si usa il termine Accordo, si comprendono anche i relativi
Allegati.
45. Le consultazioni relative agli emendamenti al presente Accordo
avranno luogo su richiesta di una delle Parti. Gli emendamenti
saranno elaborati di comune accordo e formulati per iscritto.
46. Il presente Accordo puo' essere sospeso dalle Parti in una data
concordata reciprocamente, ovvero da una delle Parti, che ne avra'
fornito notifica scritta all'altra con trentasei mesi di anticipo.
47. Il presente Accordo entrera' in vigore a seguito della firma, ed
in conformita' con le modalita' previste per l'entrata in vigore del
memorandum d'Intesa.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, rappresentanti debitamente
autorizzati del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e
delle Nazioni Unite, per conto delle Parti hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Roma il ventitre novembre 1994.
Per il Ministero della Difesa Per le Nazioni Unite
della Repubblica Italiana
(F.to: Cesare Previti) (F.to: Boutros Boutros Ghali)
ALLEGATO A all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
A. Parte generale
1. Ferma restando qualsiasi altra disposizione del presente Accordo,
le Parti concordano che le Nazioni Unite, a seguito dell'ispezione di
cui al precedente Articolo VI, paragrafo 9, avranno il diritto di
rifiutare di accettare qualsiasi terreno, edificio, e relative
utenze, strutture e annessi, o parti di essi, offerti dal Governo
alle Nazioni Unite per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo.
2. Le Parti concordano altresi' che, per essere valida,
l'accettazione da parte delle Nazioni Unite di qualsiasi terreno,
edificio, e relative utenze, strutture e annessi, o parti di essi,
per il loro impiego quali Locali ad Uso Esclusivo deve avvenire per
iscritto, sottoforma di Certificato, qui allegato come Annesso 1.
B. Descrizione e mappa del luogo
3. I confini ed i punti di riferimento qui descritti saranno indicati
con precisione con pietre miliari, recinti, linee di travertino
bianco su pareti, ovvero targhe a parete, a seconda dei casi,
indicanti gli stessi numeri o lettere di riferimento che figurano
alla Mappa n. 1 del presente Accordo. L'ubicazione precisa di tali
segnali sara' determinata sul luogo, di comune accordo, in
conformita' con il presente Allegato e la Mappa n. 1.
C. Locali ad Uso Esclusivo
4. Le Parti riconoscono e concordano che le date di disponibilita'
previste qui di seguito, riportate nella quarta colonna, sono
passibili di cambiamento.
P R I M A F A S E
ZONA PROSPICIENTE IL MARE
_____________________________________________________________________
Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi-
struttura bilita' prev.
_____________________________________________________________________
232 145 ufficio *
154 240 alloggi *
146 489 ufficio *
144 236 ufficio *
152 5200 autoparco * 50%
50% feb. 95
130 807 laboratorio feb. 95
118A 3360 laboratorio *
129 175 laboratorio feb. 95
131 20 magazzino feb. 95
94 2160 caserma *
TOTALE 12832
_____________________________________________________________________
* Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo
AREA OPERATIVA
_____________________________________________________________________
Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi-
struttura bilita' prev.
_____________________________________________________________________
222 600 hangar *
223 600 hangar *
19 250 laboratorio feb. 95
117 280 laboratorio *
190 48 ufficio feb. 95
199 156 laboratorio feb. 95
178 490 lab./ufficio *
241 940 lab./ufficio *
29 220 riparo camion feb. 95
30 220 riparo camion feb. 95
31 220 riparo camion feb. 95
20 1700 hangar *
21 112 laboratorio *
20a 410 lab./ufficio *
260 970 riparo aer. feb. 95
261 970 riparo aer. feb. 95
262 970 riparo aer. feb. 95
263 970 riparo aer. feb. 95
264 970 riparo aer. feb. 95
163 183 magazzino feb. 95
239 115 magazzino feb. 95
TOTALE 11394
176 96 sottostazione elettrica
268 127 sottostazione elettrica
_____________________________________________________________________
* Entro sessanta giorni dalla firma del presente Accordo
S E C O N D A F A S E
ZONA PROSPICIENTE IL MARE
_____________________________________________________________________
Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi-
struttura bilita' prev.
_____________________________________________________________________
118B 3360 laboratorio da definire
118C 3360 laboratorio da definire
118D 3360 laboratorio da definire
TOTALE 10080
_____________________________________________________________________
AREA OPERATIVA
_____________________________________________________________________
Numero AREA (mq) Uso attuale Data disponi-
struttura bilita' prev.
_____________________________________________________________________
242 248 riparo camion da definire
255 970 riparo aer. da definire
256 970 riparo aer. da definire
257 970 riparo aer. da definire
258 970 riparo aer. da definire
259 970 riparo aer. da definire
265 970 riparo aer. giugno 96
266 970 riparo aer. giugno 96
267 970 riparo aer. giugno 96
TOTALE 8008
269 127 sottostazione elettrica
270 127 sottostazione elettrica
_____________________________________________________________________
ALLEGATO B all'accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
Locali ad Uso Non Esclusivo
I seguenti sono i Locali ad Uso Non Esclusivo accettati dalle
Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'uso dei
Locali ad Uso Esclusivo e per i quali le Nazioni Unite, in base al
paragrafo 31, convengono di rimborsare le spese in eccesso:
A. Piste, aree di stazionamento e corsie per i taxi della BAB
1. In conformita' con l'Articolo XVI del Memorandum d'Intesa e con
l'Articolo IX del presente Accordo, i velivoli delle Nazioni Unite,
compresi gli aerei civili noleggiati o presi in affitto dalle Nazioni
Unite ed i velivoli militari di uno stato contribuente che fornisce
servizi alle Nazioni Unite (qui di seguito denominati collettivamente
"i velivoli delle Nazioni Unite") potranno decollare ed atterrare
usufruendo delle strutture aeroportuali della BAB.
2. Riconoscendo che l'uso di piste, aree di stazionamento e corsie
per i taxi della BAB da parte delle Nazioni Unite dara' luogo a delle
spese in eccesso, sostenute dall'ItAF per la loro manutenzione ed il
loro funzionamento, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e
completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la
somma stabilita dal CC quale spesa in eccesso direttamente imputabile
all'utilizzo di dette strutture da parte delle Nazioni Unite.
3. La somma stabilita dal CC sara' conforme ad un calcolo basato
sulle spese reali di manutenzione delle piste, aree di stazionamento
e corsie per i taxi della BAB ed il tonnellaggio totale degli
atterraggi dei velivoli delle Nazioni Unite in proporzione al
tonnellaggio totale di tutti gli atterraggi degli aerei nella BAB nel
corso dello stesso periodo di un anno. In nessun caso tale somma
sara' superiore ai 48.000.000 di lire italiane su base annua.
B. Le strade della BAB
4. Ai veicoli delle Nazioni Unite, compresi quelli di proprieta' dei
membri assegnati alla Base Logistica ONU, degli esperti in missione,
degli appaltatori, dei fornitori, dei commercianti o di altre persone
che partecipano a transazioni commerciali con le Nazioni Unite sara'
consentito utilizzare, alle condizioni stabilite nel presente
Accordo, le strade della BAB, allo scopo di effettuare spostamenti da
e verso il terreno, gli edifici, e relative utenze, strutture e
annessi, o parti di essi, della Base Logistica ONU. Riconoscendo che
l'uso delle strade della BAB da parte di tali veicoli dara' luogo a
qualche spesa in eccesso per la manutenzione delle strade, le Nazioni
Unite verseranno ogni anno, a totale e completo risarcimento delle
spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la somma stabilita dal CC quale
spesa in eccesso direttamente imputabile all'utilizzo di tali strade
da parte delle Nazioni Unite. La somma stabilita dal CC come
direttamente imputabile sara' quella derivante dal seguente calcolo
matematico, riferito allo stesso periodo di un anno:
spese reali annue di media del totale
manutenzione delle strade di funzionari ONU
della BAB X assegnati alla BL
_____________________________________________________________________
media del totale di funzionari ONU assegnati
alla BL ONU piu' media del totale del perso-
nale ItAF che utilizza le strade della BAB
In nessun caso la somma imputabile alle Nazioni Unite superera' i
14.400.000 di lire italiane su base annua.
C. Rete fognaria della BAB
5. Alla Base Logistica ONU sara' consentito di utilizzare la rete
fognaria esistente della BAB. Riconoscendo che l'uso della rete
fognaria della BAB da parte delle Nazioni Unite dara' luogo a qualche
spesa in eccesso, le Nazioni Unite verseranno ogni anno, a totale e
completo risarcimento delle spese in eccesso sostenute dall'ItAF, la
somma stabilita dal CC quale spesa reale in eccesso direttamente
imputabile all'utilizzo del sistema fognario da parte delle Nazioni
Unite. La somma stabilita dal CC come direttamente imputabile sara'
quella derivante dal seguente calcolo matematico, riferito allo
stesso periodo di un anno:
spese reali annue per media del totale
la rete fognaria di funzionari ONU
della BAB X assegnati alla BL
_____________________________________________________________________
media del totale di funzionari ONU assegnati
alla BL ONU piu' media del totale del perso-
nale ItAF e di altre persone che utilizzano
la rete fognaria della BAB
In nessun caso la somma imputabile alle Nazioni Unite superera'
1.600.000 lire italiane su base annua.
D. Rete idrica ed elettrica della BAB
6. Non appena le Nazioni Unite avranno impiantato la Base Logistica
ONU, si impegneranno ad installare dei contatori, allo scopo di
misurare il consumo di acqua ed energia elettrica nella Base
Logistica ONU. Tuttavia, nel caso in cui tali contatori non vengano
installati e fatti funzionare in tutti gli edifici e relative utenze,
strutture, annessi, o parti di essi, nel momento in cui le Nazioni
Unite iniziano ad utilizzare la Base Logistica ONU, si riconosce che
l'ItAF sosterra' alcune spese in eccesso direttamente imputabili al
consumo di acqua ed energia elettrica da parte delle Nazioni Unite
nel lasso di tempo che intercorrera' fra l'uso della Base Logistica
ONU da parte delle Nazioni Unite e l'istallazione di contatori per
acqua ed energia elettrica (qui di seguito definito "periodo
interinale"). Al fine di garantire che all'ItAF verranno rimborsate
tali spese in eccesso, le Parti concordano che le Nazioni Unite, non
appena saranno installati i contatori, verseranno, a totale e
completo risarcimento di tutte le spese in eccesso sostenute
dall'ItAF, una somma calcolata in base alla lettura reale dei
contatori per un periodo di tempo uguale al periodo interinale per
gli edifici, e relative utenze, strutture, annessi, o parti di essi,
utilizzati nella Base Logistica ONU.
ALLEGATO C all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
Uso della Base Logistica ONU
Le Nazioni Unite potranno utilizzare la Base Logistica ONU, fra
l'altro, per il deposito di materiali, attrezzature, forniture,
containers, materiale medico, edifici prefabbricati, pezzi di
ricambio, veicoli, generatori ed apparecchiature per le
comunicazioni, per funzioni amministrative, per l'addestramento del
personale, per la manutenzione e la riparazione di attrezzature e
veicoli, la gestione di una stazione terrestre, e per quegli altri
usi che le Nazioni Unite considerano necessari per far funzionare una
base logistica a sostegno delle operazioni di mantenimento della
pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative.
ALLEGATO D all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
1. Ai fini del presente Allegato, si applicheranno le seguenti
definizioni:
(i) le espressioni "grossi lavori di modifica", "grossi lavori di
ristrutturazione e "costruzione" saranno interpretate come
segue ed includeranno:
(a) la costruzione di edifici e strutture permanenti;
(b) la modifica delle strutture portanti degli edifici
esistenti;
(c) la demolizione degli edifici esistenti e la loro
ricostruzione in forma uguale o diversa;
(d) la modifica degli edifici esistenti, che implichi la
modifica della disposizione perimetrale esterna;
(e) la costruzione di utenze attinenti alla qualita'
dell'ambiente (linee fognarie, centrali per il
trattamento del petrolio, sistemi di smaltimento per le
reti fognarie, ecc);
(f) la realizzazione di pozzi per l'acqua e
(g) la costruzione di selciati o aree di stazionamento
permanenti.
(ii) L'espressione "piccoli lavori di modifica" e "piccoli lavori
di ristrutturazione saranno interpretate come segue ed
includeranno:
(a) il restauro delle strutture e delle utenze esistenti che
non richieda cambiamenti alla disposizione o allo schema
originale (ad esempio, elettricita' o condotte per
l'acqua);
(b) modifiche interne di edifici che non alterino le
strutture portanti;
(c) modifiche interne di edifici che non richiedano
cambiamenti delle mura perimetrali esterne;
(d) l'istallazione di porte e finestre sui muri esterni, che
non richieda cambiamenti delle strutture portanti
esistenti;
(e) l'istallazione di strutture temporanee
prefabbricate/containers;
(f) la costruzione di superfici limitate e/o selciati
temporanei, ovvero il consolidamento del terreno, che non
richiedano cambiamenti alla rete di drenaggio esistente
del campo di aviazione;
(g) altri lavori che non rientrino nella definizione di
"grossi lavori di modifica", "grossi lavori di
ristrutturazione" e "costruzione.
2. Per eseguire lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione
nella Base Logistica ONU saranno impiegate le procedure seguenti:
A. Per grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione
3. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino intraprendere
qualsiasi grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione
nella Base Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU
presentera' all'ItAF una richiesta scritta di autorizzazione al
progetto. Tutte le richieste di autorizzazione conterranno le
informazioni seguenti:
(a) una descrizione generale dei lavori di modifica,
ristrutturazione o costruzione proposti e un'indicazione della
spesa;
(b) un disegno architettonico che descriva quali conseguenze
implicano i grossi lavori di modifica, ristrutturazione o
costruzione proposti per il luogo e la disposizione;
(c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti.
4. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potra' chiedere alle
Nazioni Unite ulteriori informazioni. Entro sei mesi dalla ricezione
della richiesta di autorizzazione, l'ItAF comunichera' alle Nazioni
Unite in forma scritta la decisione in merito all'autorizzazione dei
grossi lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione proposti.
Nel caso in cui l'autorizzazione non venga concessa, l'ItAF
comunichera' alle Nazioni Unite le motivazioni specifiche per cui
tale autorizzazione non e' stata concessa.
5. Nell'elaborare le proposte o i piani di qualsiasi grosso lavoro di
modifica, ristrutturazione o costruzione nella Base Logistica ONU, il
Capo della Base Logistica ONU, ovvero un suo delegato, consultera' il
Comandante della BAB, ovvero il suo delegato.
B. Per piccoli lavori di modifica o ristrutturazione
6. Nel caso in cui le Nazioni Unite desiderino intraprendere
qualsiasi piccolo lavoro di modifica o ristrutturazione nella Base
Logistica ONU, il Capo della Base Logistica ONU presentera' all'ItAF
una proposta di progetto scritta. Tale proposta conterra' le
informazioni seguenti:
(a) una descrizione generale dei lavori di modifica o
ristrutturazione proposti ed un'indicazione della spesa;
(b) ove necessario, un disegno architettonico indicante la
descrizione del luogo in cui intraprendere i piccoli lavori di
modifica o ristrutturazione proposti;
(c) le date previste per l'inizio e la fine dei lavori proposti.
7. L'ItAF, prima di dar seguito alla richiesta, potra' chiedere alle
Nazioni Unite ulteriori informazioni. Nel caso in cui, entro sei mesi
dalla ricezione della proposta, il Capo della Base Logistica ONU non
abbia ricevuto alcuna obiezione scritta dall'ItAF, le Nazioni Unite
potranno dar seguito al progetto. L'ItAF potra' sollevare obiezioni
alla proposta qualora ritenga che la modifica o ristrutturazione
proposta sia un "grosso lavoro di modifica", un "grosso lavoro di
ristrutturazione", ovvero una "costruzione" che richiede
l'autorizzazione scritta dell'ItAF.
C. Ulteriori procedure applicabili ai lavori di modifica,
ristrutturazione o costruzione
8. Tutti i collaudi relativi al progetto e le attivita' relative alla
certificazione del progetto saranno svolti da ingegneri autorizzati,
appartenenti all'ordine nazionale degli ingegneri italiani.
9. Prima di indire una gara o sollecitare proposte per qualsiasi
lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione, le Nazioni Unite
presenteranno all'ItAF un elenco di appaltatori, ai quali pensano di
chiedere le offerte o di sollecitare le proposte. Entro 60 giorni
dalla ricezione di tale elenco, l'ItAF comunichera' per iscritto alle
Nazioni Unite eventuali obiezioni agli appaltatori elencati,
specificando le motivazioni alle obiezioni. Nel caso in cui le
Nazioni Unite ritengano l'obiezione fondata, non chiederanno offerte,
ne' solleciteranno proposte al o agli appaltatori oggetto di
obiezione da parte dell'ItAF. Se pero' le Nazioni Unite non avranno
ricevuto obiezioni scritte entro i 60 giorni di cui sopra, riterranno
che l'ItAF non abbia obiezioni in merito all'elenco di appaltatori.
10. Prima dell'inizio dei lavori, saranno inviate al Comandante della
BAB due copie del progetto dettagliato.
11. Qualche tempo prima dell'inizio dei lavori, il Capo della Base
Logistica ONU comunichera' al Comandante della BAB la data prevista
di inizio dei lavori. Un'autorizzazione preventiva dell'ItAF verra'
richiesta per tutte le modifiche di rilievo al progetto
precedentemente approvato dall'ItAF. L'ItAF potra' svolgere ispezioni
durante i lavori, al fine di verificare che essi non si discostino
materialmente dal progetto precedentemente approvato.
12. Qualora, a completamento dei lavori, le leggi ed i regolamenti
italiani applicabili alle Istallazioni Militari prevedano che si
svolga un collaudo di verifica finale/formale, le Nazioni Unite e
l'ItAF, di comune accordo, decideranno in che data svolgere tale
collaudo di verifica. Quest'ultimo verra' eseguito da un ingegnere
scelto dalle Nazioni Unite. Rappresentanti dell'ItAF saranno invitati
a presenziare durante l'esecuzione del collaudo di verifica, ed
all'ItAF verranno fornite due copie dell'attestato di collaudo di
verifica, firmato dall'ingegnere autorizzato. Entro 30 giorni dal
collaudo di verifica o dal completamento dei lavori, al Comandante
della BAB sara' presentata la documentazione applicabile di fine
lavori, al fine di consentire l'aggiornamento degli inventari
militari italiani.
ALLEGATO E all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
Telecomunicazioni
1. In conformita' con l'Articolo XIII del Memorandum d'Intesa, alle
Nazioni Unite sara' consentito costruire, installare, mantenere e far
funzionare i propri impianti di telecomunicazione nella BAB, come
segue:
(a) un Centralino di Commutazione Automatico Privato (PABX)
collegato con la rete pubblica locale con un minimo di 30
circuiti in entrata e 30 in uscita;
(b) una stazione terrestre satellitare, da ubicare nell'area
individuata nella Mappa n. 1 del presente Accordo, ovvero come
altrimenti concordato dalle Parti per iscritto. La stazione
terrestre satellitare consistera' in quanto segue:
(i) un campo di antenne, composto da tre antenne per la
stazione terrestre, compresi i necessari basamenti per il
disco del satellite. Le dimensioni delle antenne
comprenderanno un'antenna di 11 metri banda C, operativa nella
Regione dell'Oceano Atlantico, un'antenna di 11 metri banda C
operativa nella Regione dell'Oceano Indiano ed un'antenna di
3,8 metri banda Ku operativa nella Regione dell'Oceano
Indiano;
(ii) accanto al campo di antenne, un edificio per le
attrezzature satellitari di circa 80 metri quadri, dotato di
collegamento con la necessaria erogazione di energia elettrica
primaria e di sostegno.
2. Allo scopo di collegare il PABX alla rete pubblica locale, nonche'
ai vari edifici e relative utenze, strutture o annessi della Base
Logistica ONU, ivi compresa la stazione terrestre satellitare, alle
Nazioni Unite sara' consentito realizzare le necessarie
infrastrutture, ivi compresa la posa di cavi e di linee di terra
nella Base Logistica ONU e nelle aree della BAB.
3. il MODIT e le Nazioni Unite concorderanno congiuntamente quali
strutture potranno rendersi necessarie per la posa di cavi e di linee
di terra nelle aree della BAB, in conformita' con le procedure di cui
all'Allegato D.
ALLEGATO F all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
Procedure per le inchieste su incidenti di varia natura nei Locali
ad Uso Non Esclusivo della BAB
A. Parte generale
1. In conformita' con le disposizioni dell'Articolo VII del
memorandum d'Intesa, su tutti gli incidenti di varia natura che hanno
luogo nella BAB, ma non nella Base Logistica ONU, e che provochino
danni personali/morte o danni/perdite di proprieta', ed in cui siano
coinvolti membri assegnati alla Base Logistica ONU o esperti in
missione (qui di seguito denominati "incidenti"), saranno condotte
inchieste comuni da parte delle Nazioni Unite e dell'ItAF.
B. Comitato per le Inchieste Congiunte (CIC)
2. Il Comandante della BAB ed il Capo della Base Logistica ONU si
consulteranno al fine di istituire un Comitato per le Inchieste
Congiunte ("CIC") per svolgere inchieste sugli incidenti. Il CIC
sara' composto da quattro membri, due dei quali nominati dal
Comandante della BAB e due dal Capo della Base Logistica ONU.
C. Mandato del CIC
3. Previa notifica dell'incidente, il CIC svolgera' immediatamente
un'indagine completa, al fine di ottenere e registrare tutte le prove
ad esso relative. Nello svolgere le indagini, il CIC potra' chiedere
aiuto a personale con competenze tecniche o specialistiche. Ove
necessario, il CIC potra' chiedere al Comandante della BAB di
chiudere il luogo dell'incidente, al fine di raccogliere le prove.
4. Il CIC dovra':
(a) raccogliere le prove ed interrogare i testimoni;
(b) accertare i fatti relativi all'incidente;
(c) eseguire l'istruttoria relativa agli incidenti;
(d) preparare una relazione contenente le raccomandazioni del CIC
al Comandante della BAB ed al Capo della Base Logistica ONU;
tale relazione conterra' altresi' il parere del CIC in merito
alla responsabilita' dell'incidente.
D. Intervento del Comandante della BAB e del Capo della Base
Logistica ONU alla ricezione delle relazioni del CIC
5. Dopo aver ricevuto le relazioni del CIC, il Comandante della BAB
ed il Capo della Base Logistica ONU adotteranno le misure
amministrative eventualmente necessarie, rispettivamente in
conformita' con le norme o le disposizioni amministrative dell'ItAF e
delle Nazioni Unite.
ANNESSO 1 all'Accordo di Attuazione fra il Ministero della Difesa
della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da
parte delle Nazioni Unite dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi.
Certificato di accettazione
1. Scopo del presente Certificato di Accettazione e' riconoscere che,
alla data indicata qui di seguito, le Nazioni Unite hanno accettato
il terreno, gli edifici e relative utenze, strutture e annessi, o
parti di essi, dal Governo della Repubblica Italiana, per impiegarli
quali Locali ad Uso Esclusivo, in conformita' con l'Accordo di
Attuazione fra il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e
le Nazioni Unite relativo all'uso dei Locali ubicati nella Base Aerea
italiana di Brindisi da parte delle Nazioni Unite.
2. Il presente certificato contiene, in allegato, una copia della
relazione sulle condizioni tecniche della proprieta' accettata.
DESCRIZIONE DELLA PROPRIETA'
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
PER L'ItAF PER LE NAZIONI UNITE
-------------------- --------------------
DATA: _______________________________________________________________
613.
Tegucigalpa, 28 agosto 1995
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo della Repubblica di Honduras
per il riscadenzamento del debito (1)
(Entrata in vigore: 12 maggio 1997)
_______________
(1) Gli Annessi non si pubblicano per motivi tecnici.
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Honduras nello spirito di amicizia e di cooperazione economica
esistente tra i due Paesi ed in applicazione del Processo-verbale
firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 tra i Paesi partecipanti al "Club
di Parigi", hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO I
Il presente Accordo concerne la ristrutturazione:
a) dei debiti commerciali e finanziari sia per capitale che per
interessi contrattuali, dovuti all'Italia dal Governo della
Repubblica dell'Honduras o dal suo settore pubblico, o coperti dalla
garanzia del Governo della Repubblica dell'Honduras o del suo settore
pubblico, nel periodo 1 ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati,
relativi a contratti per la fornitura di merci e/o servizi e/o
l'esecuzione di lavori nonche' a Convenzioni finanziarie, conclusi
anteriormente al 1 giugno 1990 - con una dilazione di pagamento di
oltre un anno - e che beneficiano di una garanzia assicurativa dello
Stato Italiano come previsto dalla legislazione italiana;
b) degli arretrati dei debiti indicati al paragrafo a) di cui
sopra, alla data del 30 settembre 1992 e non ancora pagati;
c) dei debiti per capitale ed interessi contrattuali dovuti dal 1
ottobre 1992 al 31 luglio 1995 e non pagati, relativi a prestiti
governativi secondo la Convenzione finanziaria tra il Governo della
Repubblica dell'Honduras e "MEDIOCREDITO CENTRALE" firmata il 6
luglio 1988;
d) dei debiti per interessi dovuti alla Sezione Speciale per
l'Assicurazione del Credito all'Esportazione (di seguito denominata
"SACE") dal Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1
ottobre 1992 - 31 luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di
Consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo
della Repubblica dell'Honduras concluso sulla base del processo
Verbale del Club di Parigi in data 14 settembre 1990;
e) dei debiti per interessi dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE dal
Governo della Repubblica dell'Honduras nel periodo 1 ottobre 1992 -31
luglio 1995 e non pagati, relativi all'Accordo di consolidamento tra
il governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Honduras concluso sulla base del Processo Verbale di Parigi in
data 14 settembre 1990.
I summenzionati debiti sono elencati negli Annessi al presente
Accordo. Tali Annessi potranno essere modificati di comune accordo
tra le due Parti.
ARTICOLO II
I debiti di cui al precedente Articolo I, a), b), d), saranno
trasferiti nella valuta stabilita nei contratti o nella convenzione
finanziaria - dal Banco Central de Honduras, agente per conto del
Governo della Repubblica dell'Honduras (di seguito denominato
"Banca") alla "SACE" come segue:
- 1.9.1995 2,68%
- 1.3.1996 0,98%
- 1.9.1996 1,02%
- 1.3.1997 1,07%
- 1.9.1997 1,11%
- 1.3.1998 1,16%
- 1.9.1998 1,21%
- 1.3.1999 1,26%
- 1.9.1999 1,31%
- 1.3.2000 1,36%
- 1.9.2000 1,41%
- 1.3.2001 1,47%
- 1.9.2001 1,52%
- 1.3.2002 1,58%
- 1.9.2002 1,64%
- 1.3.2003 1,70%
- 1.9.2003 1,76%
- 1.3.2004 1,82%
- 1.9.2004 1,88%
- 1.3.2005 1,95%
- 1.9.2005 2,01%
- 1.3.2006 2,08%
- 1.9.2006 2,15%
- 1.3.2007 2,22%
- 1.9.2007 2,29%
- 1.3.2008 2,36%
- 1.9.2008 2,44%
- 1.3.2009 2,51%
- 1.9.2009 2,59%
- 1.3.2010 2,67%
- 1.9.2010 2,75%
- 1.3.2011 2,84%
- 1.9.2011 2,92%
- 1.3.2012 3,00%
- 1.9.2012 3,10%
- 1.3.2013 3,19%
- 1.9.2013 3,28%
- 1.3.2014 3,37%
- 1.9.2014 3,47%
- 1.3.2015 3,57%
- 1.9.2015 3,67%
- 1.3.2016 3,77%
- 1.9.2016 3,87%
- 1.3.2017 3,99%
b) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi c) e e)
saranno trasferiti - nelle valute stabilite nelle Convenzioni
finanziarie - dalla "Banca" a MEDIOCREDITO CENTRALE come segue:
- 1.9.2006 0,29%
- 1.3.2007 0,36%
- 1.9.2007 0,43%
- 1.3.2008 0,51%
- 1.9.2008 0,60%
- 1.3.2009 0,69%
- 1.9.2009 0,78%
- 1.3.2010 0,88%
- 1.9.2010 0,99%
- 1.3.2011 1,10%
- 1.9.2011 1,22%
- 1.3.2012 1,34%
- 1.9.2012 1,47%
- 1.3.2013 1,60%
- 1.9.2013 1,74%
- 1.3.2014 1,89%
- 1.9.2014 2,05%
- 1.3.2015 2,22%
- 1.9.2015 2,39%
- 1.3.2016 2,57%
- 1.9.2016 2,76%
- 1.3.2017 2,96%
- 1.9.2017 3,18%
- 1.3.2018 3,40%
- 1.9.2018 3,63%
- 1.3.2019 3,87%
- 1.9.2019 4,13%
- 1.3.2020 4,40%
- 1.9.2020 4,68%
- 1.3.2021 4,97%
- 1.9.2021 5,28%
- 1.3.2022 5,61%
- 1.9.2022 5,95%
- 1.3.2023 6,31%
- 1.9.2023 6,68%
- 1.3.2024 7,07%
ARTICOLO III
1) La "Banca" s'impegna a pagare ed a trasferire alla "SACE" ed a
"MEDIOCREDITO CENTRALE", rispettivamente, gli interessi per il
pagamento dilazionato che saranno calcolati su ciascun debito
menzionato nel presente Accordo e non pagato alla scadenza.
2) Tali interessi matureranno durante il periodo che va dalla
scadenza fino al pagamento completo del debito e saranno calcolati
come segue:
i) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I dei cui
sopra, a), b), d), al tasso dell'1,08% annuo e del 2,10% annuo, per
quanto concerne i debiti denominati rispettivamente in dollari USA ed
in ECU,
ii) per quanto riguarda i debiti indicati all'Articolo I, c), e) al
tasso dell'1,50% annuo.
3) I suddetti interessi saranno trasferiti - nelle valute stabilite
nei contratti o nelle Convenzioni finanziarie - semestralmente (1
Marzo - 1 Settembre) a decorrere dal 1 Settembre 1995.
ARTICOLO IV
Nel caso, per qualsiasi ragione, di pagamento ritardato degli
importi dovuti in base al presente Accordo, la "Banca" paghera' e
trasferira' gli interessi calcolati come segue:
- per i debiti dovuti alla "SACE", al rispettivo tasso LIBOR a sei
mesi quotato alla data della scadenza, aumentato dello 0,75% di punto
percentuale;
- per i debiti dovuti a MEDIOCREDITO CENTRALE, al tasso del 2,0%
annuo.
ARTICOLO V
Il presente Accordo non pregiudica ne' i vincoli giuridici
stabiliti dal diritto comune o gli impegni contrattuali stipulati
dalle parti per le operazioni cui i debiti dell'Honduras si
riferiscono nel presente Accordo. Allo stesso modo, nessuna
disposizione del presente Accordo potra' essere invocata per
giustificare qualsiasi modifica di tali contratti e/o Convenzioni
finanziarie, in particolare quelle relative alle condizioni di
pagamento ed alle date dei scadenza.
Tutte le modifiche dei contratti effettuati dopo il 31 maggio 1990
e aventi come effetto di aumentare gli impegni dell'Honduras nei
confronti dell'Italia saranno considerati come nuovi impegni non
coperti dal presente Accordo.
ARTICOLO VI
i) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno al periodo
che va dal 1 Agosto 1993 fino al 31 luglio 1994 purche' le condizioni
previste alla Sezione IV, paragrafo 5 del Processo Verbale firmato a
Parigi il 26 ottobre 1992 siano state osservate.
ii) Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno per il
periodo che va dal 1 Agosto 1994 fino al 31 luglio 1995 purche' le
condizioni previste alla Sezione IV paragrafo 6 del Processo Verbale
firmato a Parigi il 26 Ottobre 1992 siano state osservate.
ARTICOLO VII
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui le due
Parti contraenti si saranno reciprocamente notificate il
completamento dei loro rispettivi adempimenti costituzionali.
Fatto a Tegucigalpa, il 28 agosto 1995, in duplice esemplare in
lingua inglese, entrambe gli esemplari essendo ugualmente identici.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Repubblica dell'Honduras
Ambasciatore d'Italia Ministro delle Finanze
Pier Franco Valle Juan Ferrera
614.
Vienna, 13 febbraio-28 febbraio 1996
Scambio di Lettere costituenti un Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
per l'organizzazione dell'incontro dei consulenti
su "Studio clinico di radioterapia e ipertermia
combinate" (Roma 9-13 aprile 1996)
(Entrata in vigore: 28 marzo 1996)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA
13 febbraio 1996
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere una Riunione
di Consulenti su "Studi clinici di radioterapia e ipertermia
combinate" dal 9 al 13 aprile 1996, in concomitanza con il 7
Congresso Internazionale di Oncologia Ipertermica, che si svolgera' a
Roma, Italia.
Scopo della Riunione dei Consulenti e' quello di delineare un
programma di ricerca coordinato dell'AIEA sullo studio clinico di
radioterapia e ipertemia combinate. Si prevede che partecipino alla
riunione cinque persone di cinque Stati Membri.
La Dott.ssa Mircheva della Divisione Sanita' Umana, Funzionario
addetto al Progetto per il programma e Segretario Scientifico per la
riunione, ha informalmente discusso del luogo della riunione con
l'organizzatore del Congresso Internazionale, Dott. Giorgio
Arcangeli, Divisione Radioterapia, Ospedale S. M. Goretti, Via G.
Reni, 5, I-04100 Latina, Italia (fax 39-773-662177, tel. 39-773-
657429).
Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare
l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo
approvi gli accordi seguenti:
1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente
invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla
riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di
cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati
dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui
sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e
l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti
necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro
nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro.
L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
ove necessari, per tempo prima della data di apertura della
riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli
tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di
presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture
adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera'
l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un
proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed
una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la
sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per
garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei
partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per
garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
ove necessario.
Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in
oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro il
26 febbraio 1996, che il Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra
elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con
tempestivi preparativi.
La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Ricerca e Isotopi
(F.to: Sueo MACHI)
per il DIRETTORE GENERALE
-----------------------------------------------------
Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna
Allegato A
Riunione dei Consulenti su
"Studio clinico di radioterapia e ipertermia combinate"
STATI MEMBRI N. DI PARTECIPANTI
Danimarca 1
Italia 1
Giappone 1
Regno Unito 1
Stati Uniti d'America 1
Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna
Vienna, 28 marzo 1996
Egregio Dottor Machi,
mi riferisco alla Sua lettera 335-E3-96CT2301 del 13 febbraio 1996
relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione dei
Consulenti su "Studio Clinico di radioterapia e ipertermia
combinate", che dovrebbe svolgersi a Roma dal 9 al 13 aprile 1996.
Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano
e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla
lettera precedentemente citata, il cui testo e' qui di seguito
riportato:
"1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente
invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte
alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi
e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita'
dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui
sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e
l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti
necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro
nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro.
L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
ove necessari, per tempo prima della data di apertura della
riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli
tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di
presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture
adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera'
l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 8 persone), un
proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete ed
una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la
sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per
garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei
partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per
garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
ove necessario."
Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra
il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che
entrera' in vigore alla data della presente lettera.
La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi
della mia piu' alta considerazione.
Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali
(F.to: Alberto Indelicato)
-----------------------------------
Dott. s. Machi
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Ricerca e Isotopi
AIEA - Vienna
615.
Vienna, 28 febbraio-7 maggio 1996
Scambio di Lettere costituenti un Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
per l'organizzazione della riunione di coordinamento
della ricerca in materia di "Studio comparato
per prove sismiche ed analisi delle centrali
nucleari di tipo WWER" (Bergamo 3-7 giugno 1996)
(Entrata in vigore: 7 maggio 1996)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA
28 febbraio 1996
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica (l'Agenzia) prevede di tenere
una Riunione di Coordinamento sulla Ricerca in materia di Studio
Comparato per prove sismiche ed analisi delle Centrali Nucleari del
tipo WWER dal 3 al 7 giugno 1996.
Scopo della Riunione e' discutere del lavoro svolto dai
partecipanti dall'ultima Riunione, tenutasi a San Pietroburgo,
Federazione Russa, e preparare un piano di lavoro dettagliato per il
prossimo anno. Su proposta della ISMES SpA, si e' ritenuto opportuno
tenere la riunione a Bergamo, il che offrira' ai partecipanti
l'opportunita' di effettuare visite tecniche alla Centrale Nucleare
Enrico Fermi di Trino, centrale nucleare sismologicamente aggiornata.
Si prevede che alla riunione partecipino circa 30 scienziati di 16
paesi.
Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare
l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo
approvi gli accordi seguenti:
1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente
invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla
riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di
cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati
dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui
sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e
l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti
necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro
nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro.
L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
ove necessari, per tempo prima della data di apertura della
riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli
tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di
presenziare all'incotnro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
persone all'ingresso e all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture
adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera'
l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 35 persone),
un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete
ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la
sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per
garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei
partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per
garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
ove necessario.
Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in
oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto, entro
l'11 marzo 1996, che il Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra
elencati, in modo da consentire al Segretariato di procedere con
tempestivi preparativi.
La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
Il vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Sicurezza Nucleare
(F.to: Morris Rosen)
per il DIRETTORE GENERALE
-----------------------------------------------------
Il Rappresentante Permanente d'talia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna
Allegato A
STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI
Belgio
Bulgaria
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia
Federazione Russa
Finlandia
Germania
Italia
Giappone
Regno Unito
Repubblica Ceca
Repubblica Slovacca
Romania
Spagna
Svizzera
Stati Uniti d'America
Ukraina
Ungheria
Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna
Vienna, 7 maggio 1996
Egregio Dottor Rosen,
mi riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-518 4 del 28 febbraio 1996
relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di
Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Studio Comparato per prove
sismiche ed analisi delle Centrali Nucleari del tipo WWER", che
dovrebbe svolgersi a Bergamo dal 3 al 7 giugno 1996.
Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano
e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla
lettera precedentemente citata, il cui testo e' qui di seguito
riportato:
"1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente
invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte
alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi
e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita'
dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui
sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e
l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti
necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro
nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro.
L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
ove necessari, per tempo prima della data di apertura della
riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli
tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di
presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture
adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera'
l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 35 persone),
un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete
ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la
sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per
garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei
partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per
garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
ove necessario."
Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra
il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che
entrera' in vigore alla data della presente lettera.
La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi
della mia piu' alta considerazione.
Il Rappresentante Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali
(F.to: Alberto Indelicato)
------------------------------------
Dott. Morris Rosen
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare
AIEA - Vienna
616.
Vienna, 28 maggio-29 agosto 1996
Scambio di Lettere costituenti un Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
per l'organizzazione della riunione di coordinamento
sulla ricerca in materia di "Convalida della metodologia
dell'analisi di incidenza e sicurezza" (Pisa 2-6 settembre 1996)
(Entrata in vigore: 29 agosto 1996)
TRADUZIONE NON UFFICIALE
AGENZIA INTERNAZIONE PER L'ENERGIA ATOMICA
28 magio 1996
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di informarLa che il Segretariato dell'Agenzia
Internazionale per l'Energia Atomica prevede di tenere una Riunione
di Coordinamento sulla Ricerca in materia Convalida della metodologia
dell'analisi di incidenti e sicurezza dal 2 al 6 settembre 1996.
Scopo della Riunione e' valutare le attivita' di ricerca sovlte in
base al Programma di Ricerca Coordinato sulla Convalida della
Metodologia dell'Analisi di Incidenti e Sicurezza e scambiare
informazioni sui risultati del lavoro svolto dai partecipanti
dall'ultima Riunione di Coordinamento sulla Ricerca, tenutasi a
Vienna dal 4 all'8 dicembre 1995, nonche' preparare un piano di
lavoro dettagliato per il prossimo anno . Avendo il Professor
Francesco D'Auria, dell'Universita' di Pisa, diramato un invito in
tal senso, la riunione dovrebbe svolgersi a Pisa, con il Vostro
consenso.
Si prevede che alla riunione partecipino circa 12 scienziati di 11
paesi.
Ho l'onore di chiedere se il Governo italiano desideri ospitare
l'incontro in questione e, in caso positivo, se il Suo Governo
approvi gli accordi seguenti:
1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente
invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte alla
riunione nella loro veste ufficiale, i privilegi e le immunita' di
cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita' dell'AIEA, accettati
dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui
sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e
l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti
necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro
nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro.
L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
ove necessari, per tempo prima della data di apertura della
riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli
tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di
presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
persone all'ingresso e all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture
adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera'
l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone),
un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete
ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la
sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per
garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei
partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per
garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
ove necessario.
Nel caso in cui il Suo governo desideri ospitare la riunione in
oggetto, sarei grato se Lei potesse informarmi per iscritto che il
Suo Governo e' d'accordo sui punti sopra elencati al piu' presto, in
modo da consentire al Segretariato di procedere con tempestivi
preparativi.
La prego di accettare, Signor Ambasciatore, i sensi della mia piu'
alta considerazione.
Il Vice Direttore Generale
Capo del Dipartimento
Sicurezza Nucleare
(F.to: Morris Rosen)
per il DIRETTORE GENERALE
-----------------------------------------------------
Il Rappresentante Permanente d'Italia
presso l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica
Hoher Markt 8-9
A-1010 Vienna
Allegato A
STATI MEMBRI INVITATI A DESIGNARE ESPERTI
Bulgaria
Croazia
Federazione Russa
Germania
Italia
Polonia
Repubblica Slovacca
Romania
Slovenia
Ukraina
Ungheria
Il Rappresentante Permanente dell'Italia
presso le Organizzazioni Internazionali
Hoher Markt 8-9
1010 Vienna
Vienna, 29 agosto 1996
Egregio Dottor Rosen,
mi riferisco alla Sua lettera 711-J7-RC-617 2 del 28 maggio 1996
relativa agli accordi per l'organizzazione della Riunione di
Coordinamento sulla Ricerca in materia di "Convalida della
metodologia dell'analisi di incidenti e sicurezza", che dovrebbe
svolgersi a Pisa dal 2 al 6 settembre 1996.
Ho il piacere di confermare con la presente che il Governo italiano
e' disposto ad ospitare la Riunione, in base agli accordi di cui alla
lettera precedentemente citata, il cui testo e' qui di seguito
riportato:
"1. Il Governo italiano concedera' all'Agenzia le sue proprieta',
fondi e beni e, ai funzionari e partecipanti ufficialmente
invitati dal Direttore Generale dell'Agenzia a prendere parte
alla riunione nella loro veste ufficiale, concedera' i privilegi
e le immunita' di cui all'Accordo sui Privilegi e le Immunita'
dell'AIEA, accettato dal Governo il 20 giugno 1985.
2. Il Governo concedera' ai funzionari ed ai partecipanti di cui
sopra tutte le agevolazioni necessarie a svolgere le loro funzioni
in relazione all'incontro, compreso l'ingresso, la permanenza e
l'uscita dall'Italia. Il Governo rilascera' tutti i visti
necessari quanto piu' celermente possibile e, ove consentito dalla
legislazione italiana, in esenzione da tasse. Tuttavia, il Governo
si riserva il diritto di negare i visti a singoli partecipanti per
motivi di sicurezza nazionale, indipendentemente dalla loro
nazionalita'. L'elenco degli Stati Membri invitati a partecipare
si trova in Allegato A.
L'Agenzia comunichera' tempestivamente al Governo il nome di tutte
le persone ufficialmente designate a partecipare all'incontro.
L'Agenzia sollecitera' altresi' dette persone a chiedere i visti,
ove necessari, per tempo prima della data di apertura della
riunione, ed il Governo Ospitante dovrebbe rilasciarli
tempestivamente, al fine di consentire ai partecipanti di
presenziare all'incontro.
3. Il Governo rendera' piu' agevoli le formalita' doganali per dette
persone all'ingresso ed all'uscita dall'Italia.
4. Il Governo mettera' a disposizione dell'Agenzia gratuitamente, e
per l'intera durata dell'incontro, i locali e le strutture
adeguate ed appropriate per la riunione. Cio' comprendera'
l'assistenza di segreteria, un impiegato addetto alle conferenze
ed uno addetto alle proiezioni, l'accesso alle apparecchiature per
le riproduzioni, una sala riunioni (ospitante circa 15 persone),
un proiettore per diapositive con schermo, un proiettore a parete
ed una lavagna. Non sara' necessaria la traduzione.
5. Il Governo provvedera' in termini ragionevoli a garantire la
sicurezza nei locali in cui si svolge la riunione, nonche' per
garantire la sicurezza dei funzionari dell'Agenzia e dei
partecipanti che si trovano nei locali della riunione. Il Governo
adottera' tutti i provvedimenti adatti alle circostanze per
garantire tale sicurezza, ivi compresa la sorveglianza dei locali,
ove necessario".
Il presente scambio di lettere costituira' pertanto un Accordo fra
il Governo italiano e l'Agenzia sulla Riunione sopra menzionata, che
entrera' in vigore alla data della presente lettera.
La prego di accettare, Signor Vice Direttore Generale, i sensi
della mia piu' alta considerazione.
Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso le Organizzazioni Internazionali
(F.to: Gabriele Di Muzio)
------------------------------------
Dott. Morris Rosen
Vice Direttore Generale
Capo Dipartimento Sicurezza Nucleare
AIEA - Vienna
617.
Lubiana, 29 ottobre 1996
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Repubblica di Slovenia
sulla sistemazione delle sepolture di guerra
(Entrata in vigore: 4 novembre 1997)
ACCORDO
tra
il GOVERNO della REPUBBLICA ITALIANA
e
il GOVERNO della REPUBBLICA di SLOVENIA
SULLA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
IN CONFORMITA' AI PRINCIPI UMANITARI ED ALLE PERTINENTI NORME DELLE
CONVENZIONI DI GINEVRA DEL 12 AGOSTO 1949 E DEL PROTOCOLLO
INTEGRATIVO N. 1 PER LA PROTEZIONE DELLE VITTIME DEI CONFLITTI ARMATI
INTERNAZIONALI E NELL'INTENTO DI PERVENIRE AD UNA SISTEMAZIONE
DEFINITIVA E RAZIONALE DELLA MATERIA RIGUARDANTE I CIMITERI DI
GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E
I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI IN MEMORIA DELLE PERSONE CHE,
SECONDO L'ORDINAMENTO SLOVENO, POTREBBERO ESSERE RICONOSCIUTE COME
VETERANI O VITTIME CIVILI DI GUERRA, SUL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA, NONCHE' I CIMITERI DI GUERRA, LE TOMBE INDIVIDUALI, LE
SEPOLTURE INDIVIDUALI E COLLETTIVE E I MONUMENTI COMMEMORATIVI ERETTI
IN MEMORIA DI SOLDATI ITALIANI E VITTIME CIVILI DI GUERRA SUL
TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, SECONDO L'ORDINAMENTO
ITALIANO, NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO, DENOMINATI VITTIME DI
GUERRA,
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SLOVENIA - NEL CONTESTO DEL PRESENTE ACCORDO DENOMINATI PARTI
CONTRAENTI - CONCORDANO NELL'ASSICURARE LA TUTELA PERMANENTE DEI
CIMITERI DI GUERRA, TOMBE INDIVIDUALI, SEPOLTURE INDIVIDUALI E
COLLETTIVE E MONUMENTI COMMEMORATIVI - NEL CONTESTO DENOMINATI
SEPOLTURE DI GUERRA - SITUATI SUL PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE.
ARTICOLO 2
LE PARTI CONTRAENTI SI IMPEGNANO A SCAMBIARSI INFORMAZIONI TRAMITE
GLI ORGANI COMPETENTI E AD AIUTARSI A VICENDA A RACCOGLIERE I DATI
RIGUARDANTI LE SEPOLTURE DI GUERRA.
ARTICOLO 3
CIASCUNA DELLE PARTI CONTRAENTI CURA, A SUE SPESE, LA MANUTENZIONE
DELLE SEPOLTURE DI GUERRA DOVE GIACCIONO LE PROPRIE VITTIME DI
GUERRA.
ARTICOLO 4
LE PARTI CONTRAENTI SONO ESENTI DALL'OBBLIGO DI PROVVEDERE AL
PAGAMENTO DELL'AFFITTO PER LE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL
TERRITORIO DELL'ALTRO STATO.
LE SPESE DI GESTIONE SONO A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE SI
ASSUME LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA INTERESSATE.
ARTICOLO 5
QUALORA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI RITENESSE OPPORTUNO SISTEMARE LA
SEPOLTURA DI GUERRA OPPURE ESUMARE E TRASLARE I RESTI MORTALI DI
VITTIME DI GUERRA DALLE SEPOLTURE DI GUERRA SITUATE SUL TERRITORIO
DELL'ALTRO STATO, RICHIEDERA' ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE LA RELATIVA
AUTORIZZAZIONE.
L'ALTRA PARTE CONTRAENTE PUO' AUTORIZZARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
CUI AL PRECEDENTE COMMA, DOPO IL PREVENTIVO CONSENSO SUL PROGETTO
INERENTE ALLA SISTEMAZIONE E ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN CAUSA.
LE SPESE SONO A CARICO DELLA PARTE CONTRAENTE CHE HA CHIESTO LA
SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA, L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE
DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA.
ARTICOLO 6
NEL CASO IN CUI UNA DELLE PARTI CONTRAENTI RILEVASSE CHE LA
TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, SEPOLTI SUL
PROPRIO TERRITORIO NAZIONALE, E' DI PROPRIO PUBBLICO INTERESSE, ESSA
SI PRENDERA' CURA DELL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI
DELLE VITTIME DI GUERRA E DI SISTEMARE LA NUOVA SEPOLTURA DI GUERRA A
PROPRIE SPESE.
LA PARTE CONTRAENTE IN OGGETTO HA IL DOVERE DI INFORMARE L'ALTRA
PARTE CONTRAENTE IN MERITO ALL'ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DELLE VITTIME
DI GUERRA PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI, PROPONENDO
ALL'ACCETTAZIONE DELL'ALTRA PARTE UN'ALTRA UBICAZIONE INSIEME CON IL
PROGETTO DELLA NUOVA SISTEMAZIONE DELLA SEPOLTURA DI GUERRA.
ARTICOLO 7
QUALORA UNA DELLE DUE PARTI CONTRAENTI RINVENISSE, NEL CORSO DEI
LAVORI INFRASTRUTTURALI O A CARATTERE URBANISTICO, I RESTI MORTALI DI
VITTIME DI GUERRA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DOVRA' DARNE IMMEDIATA
COMUNICAZIONE A QUEST'ULTIMA E POTRA' AUTORIZZARNE L'ESUMAZIONE E LA
TRASLAZIONE OVVERO LA SISTEMAZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA IN ALTRO
LUOGO A SUE SPESE, IN ARMONIA CON IL CONTENUTO DELL'ARTICOLO 5.
QUALORA NON FOSSE POSSIBILE PROCEDERE ALL'ESUMAZIONE DI RESTI MORTALI
DELLE VITTIME DI GUERRA PER EFFETTO DI SOPRAVVENUTI CAMBIAMENTI
INFRASTRUTTURALI E/O URBANISTICI, LA PARTE CONTRAENTE SUL CUI
TERRITORIO NAZIONALE E' SITUATA LA SEPOLTURA DI GUERRA PUO'
AUTORIZZARE, SU RICHIESTA DELL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, LA
COLLOCAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO DIGNITOSO, BEN ADATTO AL
LUOGO IN CUI SARA' POSTO. LA PARTE CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO SONO
SITUATE LE SEPOLTURE DI GUERRA, ASSICURERA' UN'UBICAZIONE, SUL LUOGO,
ADATTA AD UN MONUMENTO IN MEMORIA DELLE VITTIME DI GUERRA.
ARTICOLO 8
LE RICHIESTE DI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DI RESTI MORTALI DI VITTIME
DI GUERRA DA UNO STATO ALL'ALTRO, RIVOLTE A NOME DI SINGOLE PERSONE
DA UNA PARTE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE, SARANNO REGOLATE SECONDO LE
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN VIGORE PRESSO LO STATO INTERPELLATO.
QUEST'ULTIMO DOVRA' DAR CORSO ALLE RICHIESTE IN ARMONIA CON LE
DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ACCORDO.
ARTICOLO 9
LA PARTE CONTRAENTE CHE SI ASSUME LA MANUTENZIONE E LA SISTEMAZIONE
DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, DOVE SI TROVANO ANCHE I RESTI MORTALI DI
VITTIME DI GUERRA DI TERZI STATI O DELL'ALTRO STATO CONTRAENTE,
RISOLVERA' I CASI RIGUARDANTI LE EVENTUALI ESUMAZIONI E TRASLAZIONI
DEI RESTI MORTALI DI QUESTE VITTIME DI GUERRA E ANCHE QUELLI
RIGUARDANTI LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA
UNITAMENTE AL TERZO STATO DIRETTAMENTE INTERESSATO OPPURE ASSIEME CON
L'ALTRO STATO CONTRAENTE.
ARTICOLO 10
L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI
GUERRA VENGONO CONDOTTE E SORVEGLIATE DA UN'APPOSITA COMMISSIONE
PERMANENTE IN CUI SONO NOMINATI, DA PARTE DEGLI ORGANI AUTORIZZATI,
TRE MEMBRI PER OGNI PARTE CONTRAENTE. LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DA
UNO DEI SUOI MEMBRI NOMINATO DALLA PARTE CONTRAENTE SUL CUI
TERRITORIO VIENE EFFETTUATA L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE.
PER OGNI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI
GUERRA VIENE REDATTO UN VERBALE IN CUI VENGONO INDICATI L'ORA E LA
DATA DELL'ESUMAZIONE E DELLA TRASLAZIONE, LA POSIZIONE DELLA
SEPOLTURA DI GUERRA, L'UBICAZIONE DELLA TOMBA IN CUI SONO STATE
TRASLATE LE VITTIME DI GUERRA, I LORO DATI ANAGRAFICI, I SEGNI DI
IDENTIFICAZIONE, L'EVENTUALE TESTO DELLA PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO
ED EVENTUALI ALTRI DATI DECISI DALLA COMMISSIONE.
L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE VENGONO ESEGUITE DALLE PERSONE INDICATE
DALLA COMMISSIONE.
ARTICOLO 11
CIASCUNA PARTE CONTRAENTE PUO' AUTORIZZARE UNA PERSONA FISICA OPPURE
GIURIDICA ED EFFETTUARE L'ESUMAZIONE E LA TRASLAZIONE ED A PRENDERSI
CURA DELLA SISTEMAZIONE, DELLA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI
GUERRA, PREVIA COMUNICAZIONE ALL'ALTRA PARTE CONTRAENTE DELLA
DECISIONE PRESA.
ARTICOLO 12
LE PARTI CONTRAENTI FORNIRANNO ALLA PERSONA FISICA OPPURE GIURIDICA
AUTORIZZATA, DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, TUTTO L'APPOGGIO IN LORO
FACOLTA' DURANTE L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PRESENTE
ACCORDO E LA COLLABORAZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI STATALI E DI ALTRE
ISTITUZIONI.
ARTICOLO 13
PER I LAVORI DI ESUMAZIONE E TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE
VITTIME DI GUERRA E PER LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE
SEPOLTURE DI GUERRA LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA,
DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO, INGAGGERA' SOPRATTUTTO
PERSONALE DEL LUOGO E FRUIRA' DEI MATERIALI ALLE CONDIZIONI D'USO
DELLA LIBERA CONCORRENZA.
PER GLI SPECIALISTI INGAGGIATI DALLA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA
AUTORIZZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL PRESENTE ACCORDO NON OCCORRE
RILASCIARE ALCUN PERMESSO DI LAVORO.
I MATERIALI, LE ATTREZZATURE E LE APPARECCHIATURE - NEL CONTESTO DEL
PRESENTE ACCORDO DENOMINATI MERCI - DESTINATI ALL'OPERA DI ESUMAZIONE
E DI TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA, OPPURE
ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA,
POSSONO ESSERE TEMPORANEAMENTE IMPORTATI NELLO STATO CONTRAENTE SUL
CUI TERRITORIO I LAVORI VENGONO SVOLTI, NEL CASO IN CUI I PREZZI
DELLE MERCI IN QUESTIONE IVI NON FOSSERO CONCORRENZIALI.
LE MERCI TEMPORANEAMENTE IMPORTATE VENGONO, ALL'ATTO DELL'INOLTRO
NELLO STATO CONTRAENTE, MUNITE DELL'ANNOTAZIONE DOGANALE
"IMPORTAZIONE-ESPORTAZIONE", ALLA CONDIZIONE CHE, UNA VOLTA
COMPLETATI I LAVORI, ESSE VENGANO RIESPORTATE.
LE MERCI IMPORTATE ALLE CONDIZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE
ARTICOLO SONO, IN CONFORMITA' AI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE
SUL CUI TERRITORIO VENGONO SVOLTI I LAVORI, ESENTI DAL PAGAMENTO DI
QUALSIASI ONERE.
LE MERCI, DI CUI AI COMMI TERZO E QUINTO DEL PRESENTE ARTICOLO,
DEVONO DURANTE L'IMPORTAZIONE, ESSERE CORREDATE DA UN ELENCO
PARTICOLAREGGIATO E DA UNA DICHIARAZIONE IN CUI LA PERSONA
AUTORIZZATA DALLO STATO CONTRAENTE IMPORTATORE DICHIARA DI UTILIZZARE
LE SOVRAINDICATE MERCI ESCLUSIVAMENTE AI FINI DI CUI AL PRESENTE
ACCORDO.
ARTICOLO 14
LA PERSONA FISICA OVVERO GIURIDICA AUTORIZZATA, DI CUI ALL'ARTICOLO
11 DEL PRESENTE ACCORDO, E' TENUTA A RISPETTARE, DURANTE L'ESUMAZIONE
E LA TRASLAZIONE DEI RESTI MORTALI DELLE VITTIME DI GUERRA E DURANTE
LA SISTEMAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE DI GUERRA, I
PERTINENTI REGOLAMENTI DELLO STATO CONTRAENTE SUL CUI TERRITORIO I
LAVORI IN QUESTIONE VENGONO SVOLTI.
ARTICOLO 15
LE PARTI CONTRAENTI CONCORDANO CHE LA COMMISSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO
10 DEL PRESENTE ACCORDO SIA COMPETENTE ANCHE PER LA RISOLUZIONE DI
EVENTUALI DIVERGENZE IN MERITO ALL'INTERPRETAZIONE E ALL'APPLICAZIONE
DEL PRESENTE ACCORDO.
ARTICOLO 16
IL PRESENTE ACCORDO ENTRERA' IN VIGORE IL GIORNO DELL'ULTIMA NOTIFICA
SUL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI APPLICAZIONE PREVISTA
DALL'ORDINAMENTO INTERNO DELLE PARTI CONTRAENTI E RIMARRA' IN VIGORE
FINO A QUANDO, CON UN PERIODO DI PREAVVISO DI UN ANNO, ESSO NON SARA'
DISDETTO PER ISCRITTO DA UNA DELLE PARTI CONTRAENTI.
IL PRESENTE ACCORDO E' STATO REDATTO A LUBIANA
ADDI' 29 OTTOBRE 1996 IN DUE ORIGINALI IN LINGUA ITALIANA E IN LINGUA
SLOVENA, AMBEDUE I TESTI FACENTI UGUALMENTE FEDE.
PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
618.
Ouagadougou, 29 novembre 1996
Protocollo di Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo del Burkina Faso
per la realizzazione del programma di valorizzazione
della Valle della Nouhao nella provincia di Boulgou (1a fase)
(Entrata in vigore: 10 settembre 1997)
PROTOCOLLO D'ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DEL BURKINA FASO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
DI VALORIZZAZIONE DELLA VALLE DELLA NOUHAO
NELLA PROVINCIA DI BOULGOU (I FASE)
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Burkina faso,
nel quadro dell'Accordo di Cooperazione firmato il 23 Maggio 1986 a
Ouagadougou,
desiderando consolidare le relazioni e la cooperazione tra i due
popoli, in applicazione degli accordi definiti nel corso delle
consultazioni bilaterali del 30/11/90 a Ouagadougou,
hanno convenuto di realizzare un Programma di gestione e
valorizzazione del territorio nella Valle della Nouhao, per il quale
l'assistenza tecnica sara' fornita dalla L.V.I.A. (Associazione
Internazionale Volontari Laici), Organizzazione Non Governativa
italiana, sulla base di una convenzione tra il ministero degli Affari
Esteri (M.AA.EE.) e la stessa organizzazione, firmata il 30/10/95,
per un ammontare pari a Lit. 5.148.775.000.
ARTICOLO I - Obiettivi generali
Gli obiettivi generali del Progetto di Valorizzazione della Valle
della Nouhao sono i seguenti:
a) promuovere uno sviluppo equilibrato ed integrato della Valle;
b) assicurare la sicurezza alimentare ai gruppi familiari della
zona;
c) migliorare il livello dei redditi e della qualita' della vita
dei produttori locali;
d) conservare e sviluppare il potenziale agronomico e zootecnico
della Valle, per mezzo di una politica di gestione del
territorio e di protezione delle risorse naturali.
ARTICOLO II - Obiettivi specifici
Rispetto alla situazione esistente nella valle della Nouhao gli
obiettivi specifici sono:
a) l'utilizzazione razionale delle risorse locali, operando
attraverso:
- l'applicazione della Riforma Agraria e Fondiaria;
- il miglioramento dei sistemi di produzione;
b) la messa in opera della gestione del territorio;
c) la sensibilizzazione dei produttori all'introduzione delle
tecniche di produzione migliorate;
d) l'integrazione socio-economica della regione.
ARTICOLO III - Attivita' del Programma
Per raggiungere gli obiettivi del Programma si prevedono le attivita'
brevemente descritte nel seguito, ripartite in:
- azioni comuni alle due zone del Progetto;
- azioni in zona agricola;
- azioni in zona pastorale.
Le azioni comuni alle due zone del Progetto sono le seguenti:
- realizzazione delle infrastrutture presso il centro di Bitou;
- realizzazione delle infrastrutture presso i centri di appoggio
al Progetto;
- gestione e funzionamento del Progetto;
- integrazione dei veicoli e dell'attrezzatura del Progetto;
- azione di "desenclavement" - Realizzazione e riabilitazione di
piste rurali;
- azione complementari, di cui:
- volgarizzazione e sensibilizzazione dei produttori;
- installazione della piccola attrezzatura meteorologica;
- appoggio alla commercializzazione dei prodotti eccedentari;
- appoggio alle attivita' extra-agricole;
- formazione dei quadri tecnici del Progetto;
- produzione di sementi;
- vivai del Progetto (produzione di alberi);
- pubblicita' del Progetto;
- biblioteca del Progetto;
- stages di aggiornamento per i quadri tecnici;
- collaborazione con le strutture locali per la salute umana;
inchieste:
- inchiesta socio-economica;
- selezione delle "zones d'accueil".
e azioni nella zona agricola sono le seguenti:
- gestione dello spazio rurale e di villaggio per mezzo
dell'applicazione della Riorganizzazione Agraria e Fondiaria. Le
azioni previste sono le seguenti:
- delimitazione dei territori dei villaggi;
- fissazione delle unita' di produzione agricola per mezzo
dell'identificazione e dell'assegnazione delle principali
parcelle di coltura pluviale;
- l'introduzione di tecniche di produzione migliorate, che
prevedono tra l'altro la diffusione della semina in linea, la
rotazione e la diversificazione delle colture, l'utilizzazione
del letame;
- organizzazione dei produttori;
- miglioramento dei sistemi produttivi, per mezzo di:
- credito agricolo (attrezzatura agricola);
- sostegno alle colture da reddito;
- realizzazione di siti anti-erosivi;
- messa in valore dei bassi-fondi;
- sviluppo dell'allevamento in zona agricola, attraverso la
promozione di:
- allevamento di piccoli ruminanti;
- ingrasso bovino;
- trazione animale;
- idraulica di villaggio.
e azioni in zona pastorale sono le seguenti:
- sensibilizzazione alla gestione delle mandrie sui percorsi;
- campagna per il destoccaggio delle unita' di bestiame eccedenti;
- integrazione alimentare (concentrata) per il bestiame;
- valorizzazione delle parcelle attraverso la pratica delle
coltura foraggera;
- credito agricolo (attrezzatura agricola);
- salute animale;
- azioni complementari, tra cui:
- ridefinizione di 100 parcelle;
- costruzione di mini-latterie;
- realizzazione di punti-acqua (di villaggio e pastorali).
ARTICOLO IV - Durata e costi del Programma
Il Progetto avra' una durata globale di 5 (cinque) anni, ripartita in
due fasi: prima fase di 3 (tre) anni, oggetto del presente Protocollo
d'accordo; una seconda di 2 (due) anni.
Ammontare globale del Programma e' di Lit. 5.378.195.000 ripartito
come segue:
Convenzione tra il M.AA.EE. e la L.V.I.A.
- assistenza tecnica italiana 638.662.000
- consulenti espatriati 128.000.000
- missioni di valutazione ONG 48.000.000
- personale e consulenti locali 311.790.000
- infrastrutture 1.864.256.000
- attrezzature 558.230.000
- inchieste 62.130.000
- attivita' 1.127.697.000
- spese generali ONG 410.010.000
- Totale convenzione 5.148.775.000
Missioni di supervisione/valutazione 149.420.000
degli esperti del M.AA.EE.
Spese di assistenza del personale espatriato 80.000.000
Contributo del Governo del Burkina Faso
Saranno a carico del Governo del Burkina Faso i costi globali
relativi al personale del Progetto come segue per un montante totale
di Lit. 267.800.000
- 1 direttore;
- 10 volgarizzatori;
- 7 agenti tecnici.