IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera, modificata da ultimo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1978, n. 373; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991 concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Ritenuta la malattia altamente pericolosa per le coltivazioni delle patate e delle altre solanacee nel nostro territorio; Considerato che le misure fitosanitarie contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum contenute nella direttiva 77/93/CEE non sono adeguate alla difesa fitosanitaria per le colture anzidette; Vista la decisione della Commissione n. 97/2908/CE del 29 settembre 1997 che modifica la decisione n. 95/506/CE del 24 novembre 1995 che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi; Decreta: Art. 1. Scopo generale I tuberiseme di patate del raccolto 1997, originari dell'Olanda, introdotti e commercializzati nel territorio nazionale sino al 30 giugno 1998, devono essere assoggettati alle condizioni indicate dal presente decreto. Le patate da consumo, da foraggio e destinate alla trasformazione industriale del raccolto 1997, originarie dell'Olanda, introdotte e commercializzate nel territorio nazionale sino al 30 settembre 1998, devono essere assoggettate alle condizioni indicate dal presente decreto.