IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13 ottobre  1927, e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la legge  9 maggio 1989, n. 168, e  in particolare l'art. 16,
primo comma, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, ed  in particolare l'art.
11;
  Visto  il  decreto   ministeriale  del  31  marzo   1994,  art.  8,
concernente  "Modificazioni  all'ordinamento didattico  universitario
relativamente  ai corsi  di diploma  universitario della  facolta' di
ingegneria";
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e tecnologica del 5 agosto 1997;
  Preso   atto  del   parere   favorevole   espresso  dal   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Rilevata  la necessita'  di  apportare la  modifica  di statuto  in
deroga al termine di cui all'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933,
n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita' degli  studi  di  Parma, approvato  e
modificato   con  i   decreti   sopraindicati   nelle  premesse,   e'
ulteriormente modificato come appresso:
  L'art. 136 dello statuto e' modificato e sostituito dal seguente:
                               Art. 136.
  La facolta' di ingegneria conferisce:
   sezione I: le lauree in:
    ingegneria civile;
    ingegneria delle telecomunicazioni;
    ingegneria elettronica;
    ingegneria gestionale;
    ingegneria informatica
    ingegneria meccanica;
   sezione II: i diplomi universitari in:
    ingegneria delle infrastrutture;
    ingegneria elettronica;
    ingegneria informatica;
    ingegneria meccanica;
    edilizia.
  I  titoli   di  ammissione  sono  quelli   previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge.
  A  seconda degli  studi  compiuti, al  completamento dei  medesimi,
viene  conseguito   il  titolo,   rispettivamente,  di   "dottore  in
ingegneria ..."  con la specificazione  del corso di  laurea seguito,
oppure di  "diplomato in  ingegneria ..."  con la  specificazione del
corso  di  diploma  in   ingegneria  seguito,  oppure  di  "diplomato
universitario in edilizia".
  L'art. 154 dello statuto e' modificato e sostituito dal seguente:
                              Art. 154.
  Il   diploma   in   ingegneria  informatica   appartiene   all'area
scientificoculturale  denominata  "settore dell'informazione"  a  cui
corrisponde un determinato ambito professionale. Per il conseguimento
del  suddetto   diploma  sono  obbligatori  i   23  moduli  didattici
sottoelencati:
  n. 4 moduli nei settori: A01A Logica matematica, A01B Algebra, A01C
Geometria, A02A  Analisi matematica,  A02B Probabilita'  e statistica
matematica,  A03X  Fisica  matematica, A04A  Analisi  numerica,  S01A
Statistica;
   n. 1 moduli nel settore: B01A Fisica generale;
  n. 1 moduli nei settori: B01A Fisica generale, B03X Struttura della
materia;
   n. 1 moduli nel settore: C06X Chimica;
  n.  1  moduli  nel  settore: K05A  Sistemi  di  elaborazione  delle
informazioni;
  n.   1   moduli  nei   settori:   H15X   Estimo,  I27X   Ingegneria
economicogestionale, P01A Economia politica;
   n. 1 moduli nel settore: I17X Elettrotecnica;
   n. 1 moduli nel settore: K01X Eletronica;
  n.  1  moduli  nei   settori:  K02X  Campi  elettromagnetici,  K03X
Telecomunicazioni;
   n. 1 moduli nel settore: K04X Automatica;
  n.  2  moduli  nel  settore: K05A  Sistemi  di  elaborazione  delle
informazioni;
  n.  4  moduli  nel  settore: K05A  Sistemi  di  elaborazione  delle
informazioni;
  n. 1 moduli  nei settori: K01X Elettronica,  K10X Misure elettriche
ed elettroniche;
   n. 1 moduli nel settore: K03X Telecomunicazioni;
   n. 1 moduli nel settore: K04X Automatica;
  n. 1  moduli nei settori:  A04B Ricerca operativa, K05A  Sistemi di
elaborazione delle informazioni.
  I  restanti sette  moduli didattici,  necessari per  raggiungere il
numero  previsto   di  trenta,  saranno  annualmente   stabiliti  dal
consiglio di facolta'.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Parma, 29 ottobre 1997
                                            p. Il rettore: Scaravelli