Si  comunica  che a  seguito  delle  risoluzioni del  Consiglio  di
sicurezza  delle  Nazioni  unite  864   (1993)  e  1127  (1997),  con
regolamento  (CE)  del Consiglio  n.  2229/97  del 30  ottobre  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 309 del
12 novembre 1997, e' stato disposto, a decorrere dal 30 ottobre 1997,
il divieto di:
  a)  vendere  o  fornire  petrolio e  prodotti  petroliferi  di  cui
all'allegato  I, originari  o  meno della  Comunita', sul  territorio
dell'Angola, se non attraverso i punti di ingresso seguenti:
  aeroporti di Luanda e Katumbela  (provincia di Benguela) e porti di
Luanda,  Malongo   (provincia  di  Cabinda),  Lobito   (provincia  di
Benguela) e Namibe (provincia di Namibe);
  b) fornire o  rendere disponibile in qualsiasi  forma, aeromobili o
componenti di aeromobili, al territorio dell'Angola se non attraverso
i punti di ingresso seguenti:
  aeroporti di Luanda e Katumbela  (provincia di Benguela) e porti di
Luanda,  Malongo   (provincia  di  Cabinda),  Lobito   (provincia  di
Benguela) e Namibe (provincia di Namibe).
  Con il  citato regolamento,  vengono previste,  altresi', eccezioni
nei casi di emergenza medica o  di voli di aeromobili che trasportano
derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessita',
subordinatamente  ad   autorizzazione  da   richiedere  all'autorita'
nazionale competente.  Tale richiesta  di autorizzazione,  redatta su
carta legale, dovra' essere inviata dalle ditte italiane interessate,
unitamente al formulario di cui  all'allegato II, compilato in lingua
inglese, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale
per la politica  commerciale e la gestione del regime  degli scambi -
Divisione VIII.
                                      Il direttore generale
                                 per la politica commerciale e per
                               la gestione del regime degli scambi
                                               Gerbino