Si comunica che a seguito delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 864 (1993) e 1127 (1997), con regolamento (CE) del Consiglio n. 2229/97 del 30 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 309 del 12 novembre 1997, e' stato disposto, a decorrere dal 30 ottobre 1997, il divieto di: a) vendere o fornire petrolio e prodotti petroliferi di cui all'allegato I, originari o meno della Comunita', sul territorio dell'Angola, se non attraverso i punti di ingresso seguenti: aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provincia di Benguela) e Namibe (provincia di Namibe); b) fornire o rendere disponibile in qualsiasi forma, aeromobili o componenti di aeromobili, al territorio dell'Angola se non attraverso i punti di ingresso seguenti: aeroporti di Luanda e Katumbela (provincia di Benguela) e porti di Luanda, Malongo (provincia di Cabinda), Lobito (provincia di Benguela) e Namibe (provincia di Namibe). Con il citato regolamento, vengono previste, altresi', eccezioni nei casi di emergenza medica o di voli di aeromobili che trasportano derrate alimentari, medicinali o aiuti umanitari di prima necessita', subordinatamente ad autorizzazione da richiedere all'autorita' nazionale competente. Tale richiesta di autorizzazione, redatta su carta legale, dovra' essere inviata dalle ditte italiane interessate, unitamente al formulario di cui all'allegato II, compilato in lingua inglese, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VIII. Il direttore generale per la politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi Gerbino