Art. 1. I distillatori, riconosciuti ai sensi del registro (CEE) n. 2046/89 e del decreto ministeriale 26 ottobre 1989, modificato dal decreto ministeriale 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore riconosciuto ai sensi dell'art. 5, paragrafo 1, del predetto regolamento, che intendano consegnare all'AIMA i prodotti ottenuti dalla distillazione preventiva dei vini da tavola di produzione nazionale di cui all'art. 38 del registro (CEE) n. 822/87 per la campagna 1996/97, devono presentare offerta di vendita secondo le modalita' ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare. La consegna del prodotto potra' avvenire solo nei depositi degli assuntori dell'AIMA iscritti all'Albo degli Assuntori secondo la normativa vigente di cui alla delibera pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 1991.