Art. 1.
  I distillatori, riconosciuti ai sensi del registro (CEE) n. 2046/89
e del  decreto ministeriale 26  ottobre 1989, modificato  dal decreto
ministeriale 26 luglio 1990, ed i produttori che hanno proceduto alla
distillazione nei propri impianti o negli impianti di un distillatore
riconosciuto  ai  sensi  dell'art.   5,  paragrafo  1,  del  predetto
regolamento, che  intendano consegnare  all'AIMA i  prodotti ottenuti
dalla  distillazione  preventiva dei  vini  da  tavola di  produzione
nazionale di  cui all'art.  38 del  registro (CEE)  n. 822/87  per la
campagna  1996/97, devono  presentare offerta  di vendita  secondo le
modalita' ed alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
  La consegna  del prodotto potra'  avvenire solo nei  depositi degli
assuntori  dell'AIMA iscritti  all'Albo  degli  Assuntori secondo  la
normativa  vigente di  cui  alla delibera  pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 1 febbraio 1991.