IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n.  531, emanato in
attuazione della direttiva 91/493/CEE  che stabilisce norme sanitarie
applicabili alla produzione e  commercializzazione dei prodotti della
pesca;
  Visto  il decreto  legislativo  26 ottobre  1995,  n. 524,  recante
modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 531/1992;
  Vista la direttiva 95/71/CE  che modifica l'allegato alla direttiva
91/493/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione
e commercializzazione dei prodotti della pesca;
  Considerato che  la direttiva 95/71/CEE apporta  modifiche tecniche
alla direttiva 91/493/CEE;
  Visto l'art. 20 della legge 16  aprile 1987, n. 183, concernente il
coordinamento delle politiche  riguardanti l'appartenenza dell'Italia
alle Comunita'  europee ed adeguamento dell'ordinamento  interno agli
atti normativi comunitari;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'allegato al  decreto legislativo  30 dicembre  1992, n.  531,
cosi' come  modificato dal  decreto legislativo  26 ottobre  1995, n.
524, e' ulteriormente modificato come segue:
  a)  al capitolo  I, il  testo  del punto  IV, 5  e' sostituito  dal
seguente:
  "Le  operazioni   di  trasformazione   dei  prodotti   della  pesca
effettuate  a bordo  devono  essere realizzate  in ottemperanza  alle
norme igieniche stabilite al  capitolo IV, punto II, 2) e  3); IV e V
del presente allegato";
  b)  al capitolo  IV, punto  I, 3  il testo  della seconda  frase e'
sostituito dal seguente:
  "I filetti e le trance non devono restare sui tavoli da lavoro piu'
del tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti
dalle contaminazioni tramite imballaggio adeguato";
  c) al capitolo IV, punto IV, il testo del punto l e' sostituito dal
seguente:
  "I prodotti freschi, congelati  o decongelati da trasformare devono
essere conformi ai requisiti di cui ai punti I, II e III del presente
capitolo";
  b) al  capitolo IV, punto  IV, 4, lettera  d) il testo  della prima
frase e' sostituito dal seguente:
  "  d)  dalla produzione  giornaliera  siano  prelevati campioni  ad
intervalli prestabiliti per accertare l'efficacia dell'aggraffatura o
di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica";
  e)  al  capitolo  IV,  punto  V, 3,  lettera  c),  il  termine  "la
distruzione" e' sostituito dal termine "l'inattivazione";
  f) al  capitolo V,  punto II,  3, lettera A  b), secondo  comma, il
testo della prima fase e' sostituito dal seguente:
  "Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci appartenenti
alle   seguenti  famiglie:   Scombridae,  Clupeidae,   Engraulidae  e
Coryphaenidae";
  g) il testo del capitolo VII e' sostituito dal seguente:
                            "Capitolo VII
                           Identificazione
  Fatte  salve le  disposizioni  del decreto  legislativo 27  gennaio
1992, n. 109,  e successive modificazioni, il bollo o  i documenti di
accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di
risalire all'origine dei prodotti della pesca commercializzati.
  A  tale  scopo,  sulla  confezione  o, nel  caso  di  prodotti  non
confezionati,  sui documenti  di accompagnamento  devono figurare  le
seguenti indicazioni:
  il  Paese di  spedizione indicato  per esteso  oppure con  la sigla
maiuscola; per i Paesi della Comunita' tali sono:
  B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT P - FI - SE - UK;
  l'identificazione dello stabilimento,  mercato ittico all'ingrosso,
impianto collettivo per  le aste o della nave officina  per mezzo del
numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione
di prodotti provenienti  da una nave congelatrice di  cui al capitolo
I, punto II, 7, per mezzo del numero di identificazione della nave;
   una delle sigle seguenti: CE - EC - EG - EK - EF - EY.
  Tali   indicazioni   devono   essere  perfettamente   leggibili   e
raggruppate su  una parte della confezione  visibile dall'esterno, in
modo che non sia necessario aprire quest'ultima".