IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, emanato in attuazione della direttiva 91/493/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, recante modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 531/1992; Vista la direttiva 95/71/CE che modifica l'allegato alla direttiva 91/493/CEE che stabilisce norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca; Considerato che la direttiva 95/71/CEE apporta modifiche tecniche alla direttiva 91/493/CEE; Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 524, e' ulteriormente modificato come segue: a) al capitolo I, il testo del punto IV, 5 e' sostituito dal seguente: "Le operazioni di trasformazione dei prodotti della pesca effettuate a bordo devono essere realizzate in ottemperanza alle norme igieniche stabilite al capitolo IV, punto II, 2) e 3); IV e V del presente allegato"; b) al capitolo IV, punto I, 3 il testo della seconda frase e' sostituito dal seguente: "I filetti e le trance non devono restare sui tavoli da lavoro piu' del tempo richiesto per la loro preparazione e devono essere protetti dalle contaminazioni tramite imballaggio adeguato"; c) al capitolo IV, punto IV, il testo del punto l e' sostituito dal seguente: "I prodotti freschi, congelati o decongelati da trasformare devono essere conformi ai requisiti di cui ai punti I, II e III del presente capitolo"; b) al capitolo IV, punto IV, 4, lettera d) il testo della prima frase e' sostituito dal seguente: " d) dalla produzione giornaliera siano prelevati campioni ad intervalli prestabiliti per accertare l'efficacia dell'aggraffatura o di qualsiasi altro sistema di chiusura ermetica"; e) al capitolo IV, punto V, 3, lettera c), il termine "la distruzione" e' sostituito dal termine "l'inattivazione"; f) al capitolo V, punto II, 3, lettera A b), secondo comma, il testo della prima fase e' sostituito dal seguente: "Questi valori limite si applicano unicamente ai pesci appartenenti alle seguenti famiglie: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae e Coryphaenidae"; g) il testo del capitolo VII e' sostituito dal seguente: "Capitolo VII Identificazione Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, il bollo o i documenti di accompagnamento devono permettere, ai fini di eventuali controlli, di risalire all'origine dei prodotti della pesca commercializzati. A tale scopo, sulla confezione o, nel caso di prodotti non confezionati, sui documenti di accompagnamento devono figurare le seguenti indicazioni: il Paese di spedizione indicato per esteso oppure con la sigla maiuscola; per i Paesi della Comunita' tali sono: B - DK - D - EL - E - F - IRL - I - L - NL - AT P - FI - SE - UK; l'identificazione dello stabilimento, mercato ittico all'ingrosso, impianto collettivo per le aste o della nave officina per mezzo del numero di riconoscimento ufficiale o, nel caso di commercializzazione di prodotti provenienti da una nave congelatrice di cui al capitolo I, punto II, 7, per mezzo del numero di identificazione della nave; una delle sigle seguenti: CE - EC - EG - EK - EF - EY. Tali indicazioni devono essere perfettamente leggibili e raggruppate su una parte della confezione visibile dall'esterno, in modo che non sia necessario aprire quest'ultima".