IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art.5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali; Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce le finalita' e l'ambito di applicazione della legge; Visto l'art. 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara; Visto l'art. 4, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, che prevede l'affidamento all'Ente parco del territorio dell'omonima isola; Visto l'art. 4, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, il quale dispone che il Ministro dell'ambiente proceda all'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 entro centottanta giorni a decorrere dal 1 gennaio 1998; Visto l'art. 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la potesta' di individuare la perimetrazione provvisoria dei parchi e, sentiti la regione e gli enti locali interessati, di adottare le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, che proroga il termine della dismissione definitiva delle strutture penitenziarie alla data del 31 dicembre 1997; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 28 novembre 1997, concernente la perimetrazione e le misure provvisorie del Parco nazionale dell'isola dell'Asinara, in corso di registrazione alla Corte dei conti; Considerato che il predetto decreto spieghera' i suoi effetti a decorrere dalla data di pubblicazione e, per quanto riguarda le misure di salvaguardia nella zona terrestre, a decorrere dalla costituzione dell'organismo di gestione provvisoria; Considerato che, secondo quanto disposto dal citato decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, sono ormai prossimi la dismissione della struttura penitenziaria nell'isola dell'Asinara e il venire meno della sorveglianza da parte della polizia carceraria nelle zone interessate dal futuro parco nazionale; Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa dell'isola dell'Asinara e del mare circostante, al fine di prevenire fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre e marino; Visto l'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che consente al Ministro dell'ambiente di emanare ordinanze contingibili ed urgenti per la tutela dell'ambiente, qualora si verifichino situazioni di grave pericolo di danno ambientale; Vista la nota inviata in data 10 dicembre 1997 dalla regione autonoma della Sardegna che paventa il fondato pericolo di una grave compromissione dell'ambiente che intende invece tutelare; Ordina: Art. 1. 1. Nel territorio, terrestre e marino dell'isola dell'Asinara, fino all'entrata in vigore delle misure provvisorie di salvaguardia previste per l'istituzione del parco nazionale, vigono le misure di protezione di cui agli articoli seguenti.