IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto l'art.5,  comma 2,  della legge  8 luglio  1986, n.  349, che
attribuisce al  Ministero dell'ambiente la competenza  ad individuare
le zone  di importanza naturalistica nazionale  ed internazionale, su
cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;
  Vista la legge  6 dicembre 1991, n. 394,  concernente la disciplina
quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1, che definisce
le finalita' e l'ambito di applicazione della legge;
  Visto l'art.  4, comma 1, della  legge 8 ottobre 1997,  n. 344, che
prevede l'istituzione del Parco nazionale dell'Asinara;
  Visto l'art.  4, comma 7, della  legge 8 ottobre 1997,  n. 344, che
prevede  l'affidamento  all'Ente  parco del  territorio  dell'omonima
isola;
  Visto l'art.  4, comma 8,  della legge 8  ottobre 1997, n.  344, il
quale dispone  che il Ministro dell'ambiente  proceda all'istituzione
del  Parco nazionale  dell'Asinara ai  sensi dell'art.  34, comma  3,
della  legge 6  dicembre  1991,  n. 394  entro  centottanta giorni  a
decorrere dal 1 gennaio 1998;
  Visto l'art. 34, comma 3, della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, che
attribuisce al Ministero dell'ambiente  la potesta' di individuare la
perimetrazione provvisoria  dei parchi  e, sentiti  la regione  e gli
enti  locali  interessati,  di  adottare le  misure  di  salvaguardia
necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi;
  Visto  il decreto-legge  27 ottobre  1997, n.  363, che  proroga il
termine  della dismissione  definitiva delle  strutture penitenziarie
alla data del 31 dicembre 1997;
  Visto il  decreto del  Ministro dell'ambiente  in data  28 novembre
1997, concernente la perimetrazione e le misure provvisorie del Parco
nazionale  dell'isola dell'Asinara,  in corso  di registrazione  alla
Corte dei conti;
  Considerato che  il predetto  decreto spieghera'  i suoi  effetti a
decorrere  dalla data  di  pubblicazione e,  per  quanto riguarda  le
misure  di  salvaguardia  nella  zona terrestre,  a  decorrere  dalla
costituzione dell'organismo di gestione provvisoria;
  Considerato che,  secondo quanto disposto dal  citato decreto-legge
27 ottobre  1997, n.  363, sono ormai  prossimi la  dismissione della
struttura  penitenziaria nell'isola  dell'Asinara  e  il venire  meno
della  sorveglianza  da parte  della  polizia  carceraria nelle  zone
interessate dal futuro parco nazionale;
  Ritenuto urgente e necessario garantire una protezione continuativa
dell'isola dell'Asinara e del mare  circostante, al fine di prevenire
fondati pericoli di danni gravi e irreparabili all'ambiente terrestre
e marino;
  Visto l'art.  8 della legge  3 marzo 1987,  n. 59, che  consente al
Ministro dell'ambiente  di emanare ordinanze contingibili  ed urgenti
per  la tutela  dell'ambiente, qualora  si verifichino  situazioni di
grave pericolo di danno ambientale;
  Vista  la nota  inviata  in  data 10  dicembre  1997 dalla  regione
autonoma della Sardegna che paventa  il fondato pericolo di una grave
compromissione dell'ambiente che intende invece tutelare;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  1. Nel territorio, terrestre e marino dell'isola dell'Asinara, fino
all'entrata  in  vigore  delle  misure  provvisorie  di  salvaguardia
previste per l'istituzione  del parco nazionale, vigono  le misure di
protezione di cui agli articoli seguenti.