IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Considerata  l'esistenza del  cosiddetto "metodo  Di Bella"  per il
trattamento di varie patologie oncologiche;
  Considerati  i pareri  che su  detto metodo  sono stati  resi dalla
Commissione  oncologica nazionale  in data  5 febbraio  1996 e  dalla
Commissione unica del farmaco in data 8 gennaio 1997 e 5 agosto 1997,
nonche'  il  comunicato  del  comitato di  presidenza  del  Consiglio
superiore  di   sanita'  in   data  16  luglio   1997  e   il  parere
dell'assemblea  generale del  Consiglio  stesso in  data 19  dicembre
1997;
  Rilevato che da tutti gli  organismi suddetti e' stata affermata la
mancanza di fondamento scientifico documentato  del metodo Di Bella e
quindi l'insuscettibilita' del medesimo all'impiego sistematico sugli
ammalati di tutti i tipi di tumore:
  che,   ciononostante,   vengono  avanzate   istanze   all'autorita'
giudiziaria volte  a far dichiarare l'obbligo  del Servizio sanitario
nazionale di fornire  i medicinali necessari alla  pratica del metodo
terapeutico in questione;
  Ritenuto che, inoltre, da parte di singoli cittadini e dai mezzi di
comunicazione di massa vengono  rivolte a questo Ministero insistenti
richieste di  avviare una  sperimentazione del cosiddetto  "metodo Di
Bella";
  che, tuttavia, lo svolgimento di una sperimentazione rispettosa dei
protocolli  previsti dalla  normativa  vigente  richiede la  verifica
preliminare di deternimati presupposti che, nella specie, non possono
non tener conto di tutte  le documentazioni disponibili, ivi comprese
quelle relative ai casi comunque gia' trattati;
  che   e'   divenuta   di   pubblico   dominio   l'esistenza   della
documentazione  clinica relativa  ad  un consistente  numero di  tali
casi;
  che, in considerazione di  cio', l'assemblea generale del Consiglio
superiore di  sanita', nella  succitata seduta,  ha fatto  propria la
richiesta del Ministro della sanita' di acquisire "in via preliminare
almeno cento cartelle cliniche complete  al fine di poter valutare se
esistano  i  presupposti  per poter  realizzare  una  sperimentazione
clinica sull'associazione delle  sostanze (somatostatina, melatonina,
bromocriptina, vitamine)";
  che,  alla data  odierna, tale  documentazione, benche'  piu' volte
richiesta, non risulta pervenuta al Ministero della sanita';
  che l'impossibilita'  di fornire una risposta  univoca e definitiva
sull'efficacia   del   metodo   in  parola,   anche   per   l'effetto
dell'amplificazione derivante  dai grandi mezzi di  comunicazione, ha
determinato  il diffondersi  della convinzione  della innocuita'  del
metodo,  e della  sua  possibile validita',  con conseguente  ricorso
incontrollato e massiccio a tale trattamento;
  che il  conseguente abbandono delle terapie  di efficacia realmente
sperimentata determina un grave rischio per la sanita' pubblica;
  che pertanto si rende necessario  ordinare al prof. Luigi Di Bella,
e a tutti coloro che ne siano in possesso, di consegnare al Ministero
della sanita' la documentazione  inerente il trattamento di patologie
oncologiche secondo il metodo di cui sopra;
  Visto l'ordine del giorno approvato  dal Senato della Repubblica in
data 22 dicembre 1997;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il provvedimento  del  Garante per  la  protezione dei  dati
personali in data 27 novembre  1997, recante autorizzazione n. 2/1997
al trattamento  dei dati idonei  a rivelare lo  stato di salute  e la
vita sessuale;
  Sentito  il Consiglio  dei Ministri  nella seduta  del 23  dicembre
1997;
                               Ordina
  al prof. Luigi Di Bella e a tutti coloro che ne sono in possesso di
consegnare al  Ministero della sanita'  - Gabinetto del  Ministro, la
documentazione clinica  di cui  alle premesse  nel termine  di giorni
venti  dalla pubblicazione  della presente  ordinanza nella  Gazzetta
Ufficiale.
   Roma, 23 dicembre 1997
                                                   Il Ministro: Bindi