IL MINISTRO DELLA SANITA' Considerata l'esistenza del cosiddetto "metodo Di Bella" per il trattamento di varie patologie oncologiche; Considerati i pareri che su detto metodo sono stati resi dalla Commissione oncologica nazionale in data 5 febbraio 1996 e dalla Commissione unica del farmaco in data 8 gennaio 1997 e 5 agosto 1997, nonche' il comunicato del comitato di presidenza del Consiglio superiore di sanita' in data 16 luglio 1997 e il parere dell'assemblea generale del Consiglio stesso in data 19 dicembre 1997; Rilevato che da tutti gli organismi suddetti e' stata affermata la mancanza di fondamento scientifico documentato del metodo Di Bella e quindi l'insuscettibilita' del medesimo all'impiego sistematico sugli ammalati di tutti i tipi di tumore: che, ciononostante, vengono avanzate istanze all'autorita' giudiziaria volte a far dichiarare l'obbligo del Servizio sanitario nazionale di fornire i medicinali necessari alla pratica del metodo terapeutico in questione; Ritenuto che, inoltre, da parte di singoli cittadini e dai mezzi di comunicazione di massa vengono rivolte a questo Ministero insistenti richieste di avviare una sperimentazione del cosiddetto "metodo Di Bella"; che, tuttavia, lo svolgimento di una sperimentazione rispettosa dei protocolli previsti dalla normativa vigente richiede la verifica preliminare di deternimati presupposti che, nella specie, non possono non tener conto di tutte le documentazioni disponibili, ivi comprese quelle relative ai casi comunque gia' trattati; che e' divenuta di pubblico dominio l'esistenza della documentazione clinica relativa ad un consistente numero di tali casi; che, in considerazione di cio', l'assemblea generale del Consiglio superiore di sanita', nella succitata seduta, ha fatto propria la richiesta del Ministro della sanita' di acquisire "in via preliminare almeno cento cartelle cliniche complete al fine di poter valutare se esistano i presupposti per poter realizzare una sperimentazione clinica sull'associazione delle sostanze (somatostatina, melatonina, bromocriptina, vitamine)"; che, alla data odierna, tale documentazione, benche' piu' volte richiesta, non risulta pervenuta al Ministero della sanita'; che l'impossibilita' di fornire una risposta univoca e definitiva sull'efficacia del metodo in parola, anche per l'effetto dell'amplificazione derivante dai grandi mezzi di comunicazione, ha determinato il diffondersi della convinzione della innocuita' del metodo, e della sua possibile validita', con conseguente ricorso incontrollato e massiccio a tale trattamento; che il conseguente abbandono delle terapie di efficacia realmente sperimentata determina un grave rischio per la sanita' pubblica; che pertanto si rende necessario ordinare al prof. Luigi Di Bella, e a tutti coloro che ne siano in possesso, di consegnare al Ministero della sanita' la documentazione inerente il trattamento di patologie oncologiche secondo il metodo di cui sopra; Visto l'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica in data 22 dicembre 1997; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 27 novembre 1997, recante autorizzazione n. 2/1997 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; Sentito il Consiglio dei Ministri nella seduta del 23 dicembre 1997; Ordina al prof. Luigi Di Bella e a tutti coloro che ne sono in possesso di consegnare al Ministero della sanita' - Gabinetto del Ministro, la documentazione clinica di cui alle premesse nel termine di giorni venti dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 23 dicembre 1997 Il Ministro: Bindi