IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita' degli studi  di Parma, approvato
con  regio decreto  13  ottobre 1927  e  successive modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 e in  particolare 1'art. 16,
comma 1, relativo alle modifiche di statuto;
  Vista la  legge 19 novembre 1990,  n. 341 ed in  particolare l'art.
14;
  Visto  il  decreto ministeriale  11  febbraio  1994 pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  del 27 giugno 1994, n.
148,  concernente  le  modificazioni dell'ordinamento  didattico  del
corso  di  laurea in  giurisprudenza  e  le successive  modificazioni
introdotte col  decreto ministeriale 31 maggio  1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 14  novembre 1995, n.  266, visto  il decreto
ministeriale 23  luglio 1993 pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del
23  maggio 1994,  n.  118, concernente  il  diploma universitario  in
servizio  sociale,  visto  il   decreto  ministeriale  7  marzo  1994
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale del  23 settembre 1995,  n. 223,
concernente il diploma universitario in relazioni industriali;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questo Ateneo;
  Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997;
  Udito  il parere  del  Ministero dell'universita'  e della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  in   ordine  alla  modifica  di  statuto
richiesta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte in  deroga al termine triennale  di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo  unico 31 agosto  1993, n. 1592,  per i
motivi esposti nelle deliberazioni  degli organi accademici di questa
Universita'  e  convalidati  dal   parere  favorevole  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
                              Decreta:
  Lo statuto di  questo Ateneo, approvato e modificato  con i decreti
sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
  gli articoli 21,  22 e 23 dello statuto sono  abrogati e sostituiti
con i seguenti nuovi articoli:
                              Art. 21.
  Alla facolta'  di giurisprudenza  afferisce il  corso di  laurea in
giurisprudenza.  Afferiscono inoltre  i  seguenti  corsi di  diploma:
servizio  sociale,  relazioni  industriali,  consulente  del  lavoro,
operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa.
  I titoli di  ammisione ai corsi di laurea e  di diploma sono quelli
previsti  dalla normativa  nazionale.  Fra  i corsi  di  laurea e  di
diploma vi e' l'affinita' prevista  dall'art. 2, comma 2, della legge
n. 341/1990.
  Gli esami sostenuti  nel corso di laurea sono  riconosciuti ai fini
del conseguimento  del diploma, ogni qualvolta  vi sia corrispondenza
di  argomenti.  Ai fini  del  conseguimento  della laurea  gli  esami
sostenuti nel corso di diploma  possono essere riconosciuti quando il
consiglio di  facolta', in  sede di  programmazione di  didattica, ne
stabilisce la compatibilita'.
  Non  possono  essere  sostituite   in  nessun  caso  le  annualita'
fondamentali e quelle obbligatorie del corso di laurea.
                              Art. 22.
  Il corso di laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni e
comprende 26 annualita' di insegnamento.
  Possono  essere attivati  tutti  gli insegnamenti  previsti nei  21
settori scientificodisciplinari  che il decreto del  Presidente della
Repubblica 12  aprile 1994 pubblicato nel  supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 n.  184 elenca sotto la sigla N-X, e
precisamente:
   N01X - Diritto privato;
   N02X - Diritto privato comparato;
   N03X - Diritto agrario;
   N04X - Diritto commerciale;
   N05X - Diritto dell'economia;
   N06X - Diritto della navigazione;
   N07X - Diritto del lavoro;
   N08X - Diritto costituzionale;
   N09X - Istituzioni di diritto pubblico;
   N10X - Diritto amministrativo;
   N11X - Diritto pubblico comparato;
   N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico;
   N13X - Diritto tributario;
   N14X - Diritto internazionale;
   N15X - Diritto processuale civile;
   N16X - Diritto processuale penale;
   N17X - Diritto penale;
   N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita';
   N19X - Storia del diritto italiano;
   N20X - Filosofia del diritto;
   N21X - Sociologia del diritto.
  Possono inoltre essere attivate le seguenti discipline:
  economia  politica, istituzioni  di economia,  storia dell'economia
politica (P01A);
  economia  della spesa  pubblica, economia  pubblica, finanza  degli
enti locali, scienza delle finanze, sistemi fiscali comparati (P01C);
   economia della integrazione europea (P01G);
  antropologia  criminale,  criminologia, medicina  legale,  bioetica
(F22B);
   storia dei trattati e politica internazionale (Q04X).
  Per  ognuna  delle  aree  disciplinari  fondamentali  previste  dal
decreto  ministeriale  11 febbraio  1994  la  facolta' deve  attivare
almeno un insegnamento obbligatorio, che  offra un quadro generale di
tutta la  materia ed assicuri un'adeguata  formazione metodologica, e
precisamente:
   N01X - Diritto privato;
   N02X - Diritto privato comparato;
   N04X - Diritto commerciale;
   N07X - Diritto del lavoro;
   N08X - Diritto costituzionale;
   N10X - Diritto amministrativo;
   N14X - Diritto internazionale;
   N15X - Diritto processuale civile;
   N16X - Diritto processuale penale;
   N17X - Diritto penale;
   N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita';
   N19X - Storia del diritto italiano;
   N20X - Filosofia del diritto;
   P01A - Economia politica o P01C - Scienza delle finanze.
  Per l'area disciplinare  Nl2X - Diritto ecclesiastico  e per l'area
disciplinare N13X  - Diritto tributario, deve  essere attivato almeno
un insegnamento. Deve inoltre  essere assicurato l'insegnamento delle
materie giuridiche  che costituiscono oggetto di  esame per l'accesso
alla  magistratura  ed  alla  professione  di  avvocato,  procuratore
legale, notaio.
  L'ordinamento   didattico  della   facolta'  puo'   prevedere  come
obbligatorie  anche discipline  non  fondamentali  o piu'  annualita'
della medesima disciplina.