IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare 1'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed in particolare l'art. 14; Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 1994, n. 148, concernente le modificazioni dell'ordinamento didattico del corso di laurea in giurisprudenza e le successive modificazioni introdotte col decreto ministeriale 31 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1995, n. 266, visto il decreto ministeriale 23 luglio 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1994, n. 118, concernente il diploma universitario in servizio sociale, visto il decreto ministeriale 7 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1995, n. 223, concernente il diploma universitario in relazioni industriali; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo; Vista la nota ministeriale n. 2079 del 5 agosto 1997; Udito il parere del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in ordine alla modifica di statuto richiesta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1993, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Universita' e convalidati dal parere favorevole del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Decreta: Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: gli articoli 21, 22 e 23 dello statuto sono abrogati e sostituiti con i seguenti nuovi articoli: Art. 21. Alla facolta' di giurisprudenza afferisce il corso di laurea in giurisprudenza. Afferiscono inoltre i seguenti corsi di diploma: servizio sociale, relazioni industriali, consulente del lavoro, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa. I titoli di ammisione ai corsi di laurea e di diploma sono quelli previsti dalla normativa nazionale. Fra i corsi di laurea e di diploma vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 341/1990. Gli esami sostenuti nel corso di laurea sono riconosciuti ai fini del conseguimento del diploma, ogni qualvolta vi sia corrispondenza di argomenti. Ai fini del conseguimento della laurea gli esami sostenuti nel corso di diploma possono essere riconosciuti quando il consiglio di facolta', in sede di programmazione di didattica, ne stabilisce la compatibilita'. Non possono essere sostituite in nessun caso le annualita' fondamentali e quelle obbligatorie del corso di laurea. Art. 22. Il corso di laurea in giurisprudenza ha la durata di quattro anni e comprende 26 annualita' di insegnamento. Possono essere attivati tutti gli insegnamenti previsti nei 21 settori scientificodisciplinari che il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 n. 184 elenca sotto la sigla N-X, e precisamente: N01X - Diritto privato; N02X - Diritto privato comparato; N03X - Diritto agrario; N04X - Diritto commerciale; N05X - Diritto dell'economia; N06X - Diritto della navigazione; N07X - Diritto del lavoro; N08X - Diritto costituzionale; N09X - Istituzioni di diritto pubblico; N10X - Diritto amministrativo; N11X - Diritto pubblico comparato; N12X - Diritto canonico e diritto ecclesiastico; N13X - Diritto tributario; N14X - Diritto internazionale; N15X - Diritto processuale civile; N16X - Diritto processuale penale; N17X - Diritto penale; N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita'; N19X - Storia del diritto italiano; N20X - Filosofia del diritto; N21X - Sociologia del diritto. Possono inoltre essere attivate le seguenti discipline: economia politica, istituzioni di economia, storia dell'economia politica (P01A); economia della spesa pubblica, economia pubblica, finanza degli enti locali, scienza delle finanze, sistemi fiscali comparati (P01C); economia della integrazione europea (P01G); antropologia criminale, criminologia, medicina legale, bioetica (F22B); storia dei trattati e politica internazionale (Q04X). Per ognuna delle aree disciplinari fondamentali previste dal decreto ministeriale 11 febbraio 1994 la facolta' deve attivare almeno un insegnamento obbligatorio, che offra un quadro generale di tutta la materia ed assicuri un'adeguata formazione metodologica, e precisamente: N01X - Diritto privato; N02X - Diritto privato comparato; N04X - Diritto commerciale; N07X - Diritto del lavoro; N08X - Diritto costituzionale; N10X - Diritto amministrativo; N14X - Diritto internazionale; N15X - Diritto processuale civile; N16X - Diritto processuale penale; N17X - Diritto penale; N18X - Diritto romano e diritti dell'antichita'; N19X - Storia del diritto italiano; N20X - Filosofia del diritto; P01A - Economia politica o P01C - Scienza delle finanze. Per l'area disciplinare Nl2X - Diritto ecclesiastico e per l'area disciplinare N13X - Diritto tributario, deve essere attivato almeno un insegnamento. Deve inoltre essere assicurato l'insegnamento delle materie giuridiche che costituiscono oggetto di esame per l'accesso alla magistratura ed alla professione di avvocato, procuratore legale, notaio. L'ordinamento didattico della facolta' puo' prevedere come obbligatorie anche discipline non fondamentali o piu' annualita' della medesima disciplina.