IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Vista  la legge  25  febbraio  1992, n.  215,  azioni positive  per
l'imprenditoria femminile;
  Visto  il  decreto  n.  706   del  5  dicembre  1996  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto
con  il Ministro  del tesoro,  con il  quale sono  state definite  le
modalita' per  la concessione delle  agevolazioni di cui  alla citata
legge n. 215/1992;
  Visto, in particolare, l'art. 6  del citato decreto ministeriale n.
706/1997,  che  stabilisce  che   il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  provvede all'approvazione delle domande
di  agevolazione entro  centoventi  giorni dalla  scadenza del  primo
termine di presentazione ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le
domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato del 13 giugno 1997, con il quale il primo termine di
presentazione  delle domande  fissato  al 23  giugno  1997, e'  stato
prorogato al 31 luglio 1997;
  Considerato che, a seguito della fissazione di tale ultimo termine,
l'approvazione da parte dello stesso  Ministero delle domande e delle
relative graduatorie distinte per settore doveva intervenire entro il
30 novembre 1997;
  Tenuto conto  che, alla  data del  presente decreto  le graduatorie
relative  al 1997  non  sono  state ancora  approvate  a causa  delle
numerose richieste  d'integrazione della documentazione in  attesa di
riscontro da parte delle imprese;
  Considerato pertanto che le imprese non ammissibili ad agevolazione
o  non  finanziate   per  esaurimento  dei  fondi,   non  avranno  la
possibilita' di  ripresentare la domanda  entro il 31  dicembre 1997,
cosi'  come   previsto  dalla   procedura,  al  fine   di  concorrere
all'assegnazione dei fondi relativi al 1998;
  Ritenuta  pertanto  l'opportunita'   di  consentire  alle  predette
imprese la  ripresentazione della domanda nella  fase successiva alla
definizione del  procedimento da parte del  Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e, quindi, dopo il 31 dicembre 1997;
  Vista altresi' la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per
il conferimento  di funzioni e  compiti alle regioni ed  enti locali,
per la  riforma della  Pubblica amministrazione e  la semplificazione
amministrativa";
  Visto  che,  ai  sensi  della predetta  legge  e,  in  particolare,
dell'art. 4,  comma 4 e dell'art.  20, comma 8, occorre  procedere ad
una  ridefinizione  delle discipline  riguardanti  il  sostegno e  lo
sviluppo  delle imprese,  nonche' alla  semplificazione dei  relativi
procedimenti,  ivi compresa  quindi la  normativa per  la concessione
delle agevolazioni all'imprenditoria femminile;
  Considerato  che,  in attesa  dell'entrata  in  vigore della  nuova
disciplina  e  per una  sua  omogena  applicazione, appare  opportuno
sospendere la presentazione delle  domande relative all'anno 1998 per
tutto il primo semestre dello stesso anno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le domande di  concessione delle agevolazioni ai  sensi della legge
25 febbraio 1992, n. 215 presentate  entro il 31 luglio 1997, qualora
risultino  non ammissibili  ovvero non  ottengano l'agevolazione  per
esaurimento   delle   disponibilita'  finanziarie,   possono   essere
ripresentate,  al fin  di concorrere  all'assegnazione delle  risorse
previste  per   il  1998,  entro   sessanta  giorni  dalla   data  di
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno
approvate le graduatorie delle domande ammissibili.