IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Vista la legge 25 febbraio 1992, n. 215, azioni positive per l'imprenditoria femminile; Visto il decreto n. 706 del 5 dicembre 1996 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono state definite le modalita' per la concessione delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 215/1992; Visto, in particolare, l'art. 6 del citato decreto ministeriale n. 706/1997, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede all'approvazione delle domande di agevolazione entro centoventi giorni dalla scadenza del primo termine di presentazione ed entro il 30 aprile di ciascun anno per le domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 13 giugno 1997, con il quale il primo termine di presentazione delle domande fissato al 23 giugno 1997, e' stato prorogato al 31 luglio 1997; Considerato che, a seguito della fissazione di tale ultimo termine, l'approvazione da parte dello stesso Ministero delle domande e delle relative graduatorie distinte per settore doveva intervenire entro il 30 novembre 1997; Tenuto conto che, alla data del presente decreto le graduatorie relative al 1997 non sono state ancora approvate a causa delle numerose richieste d'integrazione della documentazione in attesa di riscontro da parte delle imprese; Considerato pertanto che le imprese non ammissibili ad agevolazione o non finanziate per esaurimento dei fondi, non avranno la possibilita' di ripresentare la domanda entro il 31 dicembre 1997, cosi' come previsto dalla procedura, al fine di concorrere all'assegnazione dei fondi relativi al 1998; Ritenuta pertanto l'opportunita' di consentire alle predette imprese la ripresentazione della domanda nella fase successiva alla definizione del procedimento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, quindi, dopo il 31 dicembre 1997; Vista altresi' la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa"; Visto che, ai sensi della predetta legge e, in particolare, dell'art. 4, comma 4 e dell'art. 20, comma 8, occorre procedere ad una ridefinizione delle discipline riguardanti il sostegno e lo sviluppo delle imprese, nonche' alla semplificazione dei relativi procedimenti, ivi compresa quindi la normativa per la concessione delle agevolazioni all'imprenditoria femminile; Considerato che, in attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina e per una sua omogena applicazione, appare opportuno sospendere la presentazione delle domande relative all'anno 1998 per tutto il primo semestre dello stesso anno; Decreta: Art. 1. Le domande di concessione delle agevolazioni ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215 presentate entro il 31 luglio 1997, qualora risultino non ammissibili ovvero non ottengano l'agevolazione per esaurimento delle disponibilita' finanziarie, possono essere ripresentate, al fin di concorrere all'assegnazione delle risorse previste per il 1998, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale saranno approvate le graduatorie delle domande ammissibili.