IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  26 ottobre 1972,
n. 633, concernente istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto;
  Visto il decreto  ministeriale 12 maggio 1992 che  ha modificato le
percentuali  di compensazione  fissate  dal  decreto ministeriale  19
gennaio 1989;
  Visto il  decreto-legge 31 dicembre  1996, n. 669,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1997, n. 30, che all'articolo
2, comma 6, ha modificato  le aliquote di compensazione stabilite per
alcuni gruppi di prodotti dal decreto ministeriale 12 maggio 1992;
  Visto  il  decreto  legislativo  2  settembre  1997,  n.  313,  che
all'articolo  11,  quarto comma,  ha  previsto  che con  decreto  del
Ministro delle finanze,  di concerto con il  Ministro delle politiche
agricole, siano rideterminate le  percentuali di compensazione per le
cessioni di  alcuni prodotti agricoli  e ittici compresi  nella prima
parte della tabella A allegata al citato decreto n. 633 del 1972;
  Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale
12 maggio 1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le percentuali  di  compensazione di  cui  all'articolo 34  del
decreto del  Presidente della  Republica 26 ottobre  1972, n.  633, e
successive  modificazioni sono  stabilite per  i seguenti  prodotti o
gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno indicate:
  a) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi
della  specie  suina (v.d.  01.03),  ovina  e caprina  (v.d.  01.04);
volatili da  cortile vivi;  volatili da cortile  morti, commestibili,
freschi e  refrigerati (v.d.  01.05 -  ex 02.02);  conigli domestici,
piccioni,  lepri, pernici,  fagiani  e altri  animali vivi  destinati
all'alimentazione  umana,  api  e  bachi  da  seta  (v.d.  ex  01.06)
.............................................. 7,50%;
  b)  animali vivi  della  specie bovina,  compresi  gli animali  del
genere bufalo (v.d. 01.02) ...................................... 7%;
  c) vini di uve fresche, compresi  i vini spumanti con esclusione di
quelli liquorosi ed  alcolizzati e di quelli contenenti  piu' del 22%
in volume  di  alcole  (v.d.  ex  22.05)  ...........................
12,5%.