IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1992 che ha modificato le percentuali di compensazione fissate dal decreto ministeriale 19 gennaio 1989; Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che all'articolo 2, comma 6, ha modificato le aliquote di compensazione stabilite per alcuni gruppi di prodotti dal decreto ministeriale 12 maggio 1992; Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che all'articolo 11, quarto comma, ha previsto che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, siano rideterminate le percentuali di compensazione per le cessioni di alcuni prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte della tabella A allegata al citato decreto n. 633 del 1972; Ritenuto di dover provvedere alla modifica del decreto ministeriale 12 maggio 1992; Decreta: Art. 1. 1. Le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Republica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti nelle misure a fianco di ciascuno indicate: a) cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); animali vivi della specie suina (v.d. 01.03), ovina e caprina (v.d. 01.04); volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02); conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta (v.d. ex 01.06) .............................................. 7,50%; b) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo (v.d. 01.02) ...................................... 7%; c) vini di uve fresche, compresi i vini spumanti con esclusione di quelli liquorosi ed alcolizzati e di quelli contenenti piu' del 22% in volume di alcole (v.d. ex 22.05) ........................... 12,5%.