IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo   dell'economia  e   l'incremento  dell'occupazione   e,  in
particolare,  le  disposizioni  del   capo  VI  relativo  al  credito
dell'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto l'art.  1 della legge 7  agosto 1971, n. 685,  nel quale, tra
l'altro, si  dispone che i limiti  e le modalita' per  la concessione
del  contributo sul  pagamento degli  interessi sono  determinati con
decreto   del    Ministro   del    tesoro,   sentito    il   Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  19,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Sentita la Banca d'Italia;
  Attesa la  necessita' di  determinare, per  l'anno 1998,  la misura
della maggiorazione  forfettaria da  riconoscere alle banche  per gli
oneri connessi  alle operazioni  di credito agevolato  previste dalle
leggi sopra citate;
                              Decreta:
  La  maggiorazione forfettaria  da riconoscere  alle banche  per gli
oneri connessi  alle operazioni  di credito agevolato  previste dalle
leggi citate  in premessa  e' fissata per  l'anno 1998,  nella misura
dell'1,30 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi
e  nella  misura dell'1,35  per  cento,  per  le operazioni  oltre  i
diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi