IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la  legge 5 luglio  1928, n.  1760 e successive  modifiche ed
integrazioni,  recante provvedimenti  per  l'ordinamento del  credito
agrario;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Attesa la  necessita' di  determinare, per  l'anno 1998,  la misura
della  commissione onnicomprensiva  da riconoscere  agli intermediari
per l'effettuazione delle operazioni  agevolate di credito agrario di
esercizio;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per
gli oneri  connessi alle operazioni  agevolate di credito  agrario di
esercizio, e' fissata,  per l'anno 1998, nella  misura dell'1,55% per
le operazioni aventi durata fino a  12 mesi e nella misura dell'1,30%
per quelle di durata superiore a 12 mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi