IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  9 del  decreto-legge 1 luglio  1986, n.  318, recante
provvedimenti  urgenti   per  la  finanza  locale,   convertito,  con
modificazioni, nella legge 9 agosto  1986, n. 488 e del decreto-legge
31 agosto 1987, n. 359,  recante provvedimenti urgenti per la finanza
locale convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n.
440 nonche' l'art. 22 del decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, recante
disposizioni urgenti  in materia  di autonomia impositiva  degli enti
locali  e di  finanza  locale, convertito,  con modificazioni,  nella
legge 24 aprile  1989, n. 144, i quali attribuiscono  al Ministro del
tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto,
le  condizioni massime  o  altre modalita'  applicabili  ai mutui  da
concedersi agli  enti locali  territoriali, al  fine di  ottenere una
uniformita' di trattamento;
  Visto  l'art.  13  del  decreto-legge 28  dicembre  1989,  n.  415,
convertito con modificazioni nella legge  28 febbraio 1990, n. 38, il
quale richiama per  l'anno 1990 le disposizioni sui  mutui degli enti
locali di  cui al citato art.  22 del decreto-legge 2  marzo 1989, n.
66;
  Visto  l'art. 13,  comma  13, della  legge 11  marzo  1988, n.  67,
modificato  dall'art.  4  del  decreto-legge 4  marzo  1989,  n.  77,
convertito nella  legge 5 maggio  1989, n.  160, il quale  prevede il
concorso dello  Stato nel pagamento  degli interessi sui mutui  che i
comuni  gia'  impegnati  nella   costruzione  di  sistemi  ferroviari
passanti sono autorizzati ad assumere,  fino alla concorrenza di lire
700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;
  Visto l'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente l'autofinanziamento delle opere pubbliche;
  Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;
  Attesa la necessita' di determinare  per l'anno 1998 la commissione
onnicomprensiva  da riconoscere  alle banche  per gli  oneri connessi
alle   operazioni  di   credito   agevolato   previsto  dalle   leggi
sopramenzionate;
  Sentita la Banca d'Italia;
                              Decreta:
  La commissione  onnicomprensiva da riconoscere alle  banche per gli
oneri connessi  alle operazioni  di credito agevolato  previste dalle
leggi citate  in premessa,  e' fissata nella  misura dello  0,95% per
l'anno 1998.
  La commissione  onnicomprensiva da  riconoscere alle banche  per le
operazioni di  mutuo con gli  enti locali ricadenti  nella disciplina
dell'art. 46, comma  6, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n.
504, e' fissata per l'anno 1998 nella misura dell'1,45%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi