IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in  materia di ristrutturazione edilizia, di
ammodernamento  tecnologico del  patrimonio sanitario  pubblico e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo  complessivo di  lire 30.000  miliardi, dispone  che al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo, il  cui  onere di  ammortamento e'  assunto  a carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano  sono autorizzate ad  effettuare, nel limite del  95% della
spesa  ammissibile risultante  dal progetto,  con la  B.E.I., con  la
Cassa depositi e prestiti e con  gli istituti e le aziende di credito
all'uopo abilitati  secondo modalita'  e procedure da  stabilirsi con
decreto del  Ministro del  tesoro di concerto  con il  Ministro della
sanita';
  Visto l'art. 4,  comma 7, della legge 23 dicembre  1992, n. 500, il
quale  stabilisce che  gli oneri  derivanti dai  mutui contratti  per
l'edilizia sanitaria  ai sensi del  succitato art. 20 della  legge n.
67/1988, nei  limiti di  lire 1.500 miliardi  nell'anno 1993,  sono a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto  l'art.  3   del  decreto  5  dicembre   1991,  e  successive
modificazioni, con il quale e' stato stabilito che, per le operazioni
di  mutuo  regolate  a  tasso  variabile, di  cui  alle  leggi  sopra
menzionate,  la   misura  massima   del  tasso  di   interesse  annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento effettivo medio lordo  del campione di titoli pubblici
soggetti ad  imposta, comunicato dalla  Banca d'Italia e  dalla media
mensile aritmetica semplice dei  tassi giornalieri del RIBOR rilevati
dal  comitato  di  gestione   del  mercato  telematico  dei  depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Considerato  che,  in  virtu'  del   decreto  5  dicembre  1991,  e
successive modificazioni,  al dato come sopra  calcolato, arrotondato
se necessario  per eccesso o per  difetto allo 0,05% piu'  vicino, va
aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste le  note con  le quali  la Banca d'Italia  ed il  comitato di
gestione  del  mercato  telematico dei  depositi  interbancari  hanno
comunicato  rispettivamente i  seguenti  dati  relativi ai  parametri
utilizzati  per la  determinazione del  tasso di  riferimento per  le
operazioni previste dall'art.  20 della legge n.  67/1988 e dall'art.
4, comma 7, della legge n. 500/1992:
  rendimento  effettivo  medio  lordo del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 5,806%;
  media mensile aritmetica semplice  dei tassi giornalieri del RIBOR:
6,5209%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato, inoltre,  che alla  media mensile  aritmetica semplice
dei tassi giornalieri  del RIBOR va aggiunta  una maggiorazione dello
0,75;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
                              Decreta:
  Il costo della  provvista da utilizzare per le  operazioni di mutuo
regolate  a tasso  variabile, previste  dall'art. 20  della legge  11
marzo 1988,  n. 67 e  dall'art. 4, comma  7, della legge  23 dicembre
1992, n. 500, e' pari al 6,55%.
  In conseguenza,  tenuto conto  dello spread  dello 0,80,  la misura
massima del  tasso di  interesse annuo posticipato  per il  periodo 1
gennaio-30 giugno 1998 e' pari al 7,35%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 20 dicembre 1997
                                   p. Il direttore generale: Paolillo