IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il  decreto-legge 22  ottobre 1992,  n. 415,  convertito, con
modificazioni, dalla  legge 19 dicembre  1992, n. 488, in  materia di
disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20  ottobre  1995,  n.  527,
concernente  le  modalita'  e  le procedure  per  la  concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle  aree depresse  del  Paese, come  modificato  ed integrato  dal
decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;
  Visto in particolare l'art. 6-bis del suddetto decreto ministeriale
n. 527/1995,  e successive  modifiche ed  integrazioni, che  fissa le
modalita'   per  l'individuazione   delle   priorita'  regionali   da
utilizzare per  la determinazione dell'indicatore dl  cui all'art. 6,
comma 4, lettera a), n. 4), dello stesso decreto ministeriale;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  6-bis citato, le  regioni, ai
fini della  determinazione del predetto indicatore,  possono proporre
al Ministero  dell'industria, del commercio e  dell'artigianato entro
il 31 ottobre di ciascun anno, l'attribuzione di specifici punteggi a
particolari   aree  del   territorio  regionale,   specifici  settori
merceologici e tipologie di investimento;
  Viste le proposte avanzate dalle regioni;
  Considerato  che l'art.  1-bis del  citato decreto  ministeriale n.
527/1995,  e successive  modifiche  ed integrazioni,  prevede che  il
Ministero dell'industria,  del commercio e  dell'artigianato promuova
un piu' stretto raccordo con le amministrazioni regionali interessate
per l'esame degli interessi pubblici coinvolti e, in particolare, per
la  valutazione dei  criteri di  cui al  citato art.  6-bis, proposti
dalle  regioni,  tramite  ricorso agli  strumenti  procedimentali  di
coordinamento di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990,
n. 241;
  Viste le determinazioni concordate tra il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e le regioni nel corso dell'incontro
del 4  dicembre 1997,  convocato ai  sensi del  citato art.  1-bis in
merito alla valutazione della  compatibilita' delle proposte avanzate
dalle singole regioni  con lo sviluppo complessivo di  tutte le altre
aree interessate  e con le  disposizioni del decreto  ministeriale n.
527/ 1995, e successive modifiche ed integrazioni;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. I  punteggi relativi  alle priorita'  regionali di  cui all'art.
6-bis, comma  2 del  decreto ministeriale  n. 527/1995,  e successive
modifiche e integrazioni, da  utilizzare ai fini della determinazione
dell'indicatore di cui all'art. 6, comma  4, lettera a), n. 4), dello
stesso  decreto ministeriale  sono  riportati,  con riferimento  alle
domande presentate entro il 1998, nell'allegato al presente decreto.
  2.  Per  le   regioni  che  non  hanno   avanzato  alcuna  proposta
l'indicatore  di cui  al comma  1 assume,  ai sensi  dell'art. 6-bis,
comma 1 del decreto ministeriale citato, valore pari a zero per tutte
le  iniziative  della  graduatoria relativa  alla  regione  medesima.
Analogamente,  assume valore  pari a  zero la  singola priorita'  non
espressa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 19 dicembre 1997
                                                 Il Ministro: Bersani