IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo
-  cura normalmente  operazioni di  reimpiego di  capitali nominativi
rimborsabili, di  cui all'art. 2 della  legge 6 agosto 1966,  n. 651,
nonche' operazioni  di investimenti di capitali  in titoli nominativi
per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto
di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di
apposita  quota  dei nuovi  buoni,  al  fine di  conseguire  maggiore
speditezza   nel  predetto   servizio,   rendendolo,  nel   contempo,
economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti;
  Vista la  legge, in corso di  pubblicazione, recante l'approvazione
del bilancio di  previsione dello Stato per  l'anno finanziario 1998,
con cui  si e' stabilito  il limite  massimo di emissione  dei titoli
pubblici per l'anno stesso;
  Visti i  propri decreti in data  11 e 24 settembre,  10 ottobre, 11
novembre  1997, 10  dicembre  1997,  con i  quali  e' stata  disposta
l'emissione  delle   prime  dieci  tranches  dei   buoni  del  Tesoro
poliennali 5,75% - 15 settembre 1997/2002;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
  Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno
accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del
tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli
di Stato;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e'  disposta l'emissione di una undicesima  tranche dei buoni
del  Tesoro   poliennali  5,75%   -  15  settembre   1997/2002,  fino
all'importo  massimo  di nominali  lire  4.000  miliardi, di  cui  al
decreto ministeriale  dell'11 settembre 1997, citato  nelle premesse,
recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e
modalita' di  emissione stabilite dal citato  decreto ministeriale 11
settembre 1997, ed, in particolare,  quelle di cui all'art. 1, quinto
comma,  e all'art.  17,  riguardanti le  operazioni  di reimpiego  di
titoli nominativi rimborsabili  o di investimenti di  capitali di cui
alle premesse, che avranno inizio il 7 gennaio 1998 e termineranno il
giorno precedente  la data  di iscrizione nel  Gran libro  del debito
pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.