IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
                           di concerto con
i  Ministri  dell'interno,  del  bilancio  e  della  programmazione
   economica,  del  lavoro    e  della  previdenza  sociale, per   la
   famiglia e la solidarieta' sociale
  Visto l'art. 2, commi 3, 4  e 5 del decreto-legge 30 dicembre 1989,
n. 416, convertito, con modificazioni, con legge 28 febbraio 1990, n.
39;
  Sentiti   il  CNEL,   le   organizzazioni  sindacali   maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, la Conferenza Statoregioni;
  Considerato  che   e'  all'esame  del  Parlamento   il  disegno  di
leggequadro  sull'immigrazione e  la  condizione  dello straniero  in
Italia  presentato  dal  Governo  il 14  febbraio  scorso,  il  quale
prevede,  fra  l'altro,  nuovi  e piu'  efficaci  meccanismi  per  la
programmazione degli ingressi di cittadini extracomunitari per lavoro
nel  nostro Paese  nonche'  misure straordinarie  di accoglienza  per
eventi eccezionali;
  Considerato   che  le   tematiche   relative  ad   un  adeguato   e
soddisfacente  inserimento socioculturale  degli stranieri  immigrati
trovano  piu' idonea  risposta nel  titolo  V del  citato disegno  di
legge, che prevede all'uopo anche un apposito "Fondo nazionale per le
politiche migratorie" (art. 42);
  Tenuto  conto delle  ricadute  che la  regolarizzazione di  247.000
beneficiari  delle   previsioni  del  decreto-legge  n.   489/1995  e
successive reiterazioni, ha  comportato anche nel corso  del 1997 sul
mercato  del   lavoro  nazionale  e  dei   connessi  ricongiungimenti
familiari, con conseguente accesso al lavoro decorso il termine di un
anno dall'ingresso;
  Tenuto  conto  che  circa 170.000  lavoratori  stranieri  risultano
tuttora  iscritti  nelle  liste  di collocamento,  e  che  permangono
inoltre situazioni di soggiorno irregolare;
  Tenuto conto  che alcuni settori produttivi  nazionali (come quello
turistico-alberghiero, agricolo, dell'edilizia,  dell'assistenza alle
persone e della collaborazione domestica), si avvalgono di manodopera
straniera, a  tempo determinato e indeterminato,  dopo aver accertato
l'indisponibilita'  dell'offerta di  lavoro  presente sul  territorio
nazionale;
  Ritenuto che  di fronte  ad accertate  carenze di  manodopera possa
utilizzarsi  la  previsione  dell'art.  8 della  legge  n.  943/1986,
nonche' quella richiamata all'art. 10 della stessa legge;
  Ferma restando  la primaria esigenza di  favorire, anche attraverso
appropriati  raccordi con  le regioni  e  gli altri  enti locali,  un
soddisfacente ed adeguato  inserimento socioculturale degli stranieri
ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 39/1990;
  Considerato che  nel 1998  verranno autorizzati  i ricongiungimenti
familiari conformi alle disposizioni contenute all'art. 4 della legge
n. 943/1986;
  Considerato  che   e'  stata  completata  la   consultazione  delle
competenti commissioni parlamentari permanenti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi dell'art. 2, comma 3,  della legge n. 39/1990 sono ammessi
in  Italia, per  l'anno 1998,  i cittadini  stranieri non  comunitari
appartenenti alle seguenti categorie:
  a) cittadini non comunitari chiamati ed autorizzati nominativamente
a  soggiornare in  Italia per  motivi  di lavoro,  anche a  carattere
stagionale, ai  sensi e alle  condizioni stabilite dall'art.  8 della
legge n. 943/1986;
  b) familiari  di cittadini  non comunitari legalmente  residenti in
Italia ed  occupati, che potranno ricongiungersi  previo accertamento
delle condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 943/1986.