L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
sull'assicurazione   obbligatoria    della   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a  motore e dei natanti e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi,  e  le successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visti gli articoli 3 e 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991,
n.  393, recante  norme  in materia  di  assicurazioni di  assistenza
turistica, crediti, cauzioni e tutela giudiziaria;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 75 relativo al
trasferimento  di portafoglio  e  l'art. 65  relativo alla  decadenza
dell'autorizzazione;
  Visto il decreto ministeriale del  26 dicembre 1984 di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa  gia'  rilasciate  alla  Assicurazioni  internazionali
S.p.a., in breve  Assint S.p.a., con sede in Milano,  ed i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Visto il provvedimento in data 10 dicembre 1997 con il quale questo
Istituto ha  disposto la decadenza  dall'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa eriassicurativa nei rami corpi di veicoli
aerei, r.c.  aeromobili e credito della  Assicurazioni internazionali
S.p.a., in breve Assint S.p.a.;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Helvetia compagnia
svizzera di assicurazioni  S.p.a., con sede in  Sangallo (Svizzera) e
rappresentanza  generale per  l'Italia in  Milano ed  i provvedimenti
ISVAP  autorizzativi n.  3  dell'8  febbraio 1995  e  n.  757 del  19
dicembre 1997;
  Vista la delibera in data 4  ottobre 1997 con la quale il consiglio
di  amministrazione  della  Assicurazioni internazionali  S.p.a.,  in
breve Assint S.p.a., ha approvato il trasferimento totale del proprio
portafoglio  assicurativo mediante  cessione d'azienda  alla Helvetia
compagnia  svizzera di  assicurazioni  S.p.a., con  sede in  Sangallo
(Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;
  Vista  la delibera  in  data  15 settembre  1997  con  la quale  il
consiglio  di  amministrazione  dell'Helvetia compagnia  svizzera  di
assicurazioni   S.p.a.   ha    approvato   l'acquisto,   tramite   la
rappresentanza generale per  l'Italia, dell'azienda compreso l'intero
portafoglio assicurativo  della Assicurazioni  internazionali S.p.a.,
in breve Assint S.p.a.;
  Vista la  delibera assunta in  data 3 novembre  1997 dall'assemblea
ordinaria degli azionisti  della Assicurazioni internazionali S.p.a.,
in breve Assint S.p.a., che ha approvato e ratificato l'operazione di
cessione  d'azienda compreso  l'intero portafoglio  assicurativo alla
Helvetia  compagnia svizzera  di  assicurazioni S.p.a.,  con sede  in
Sangallo (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano;
  Viste le istanze presentate in  data 15 ottobre 1997 dalla societa'
Assicurazioni  internazionali  S.p.a.,  in   breve  Assint  S.p.a.  e
dall'Helvetia    compagnia   svizzera    di   assicurazioni    S.p.a.
rappresentanza generale per  l'Italia, con le quali  e' stata chiesta
all'Istituto, ai sensi dell'art. 75  del decreto legislativo 17 marzo
1995, n.  175, l'approvazione delle deliberazioni  e delle condizioni
concernenti il trasferimento totale, mediante cessione d'azienda, del
portafoglio assicurativo  della Assicurazioni  internazionali S.p.a.,
in  breve   Assint  S.p.a.,  alla  Helvetia   compagnia  svizzera  di
assicurazioni   S.p.a.,   con   sede   in   Sangallo   (Svizzera)   e
rappresentanza generale per l'Italia in Milano;
  Visto  il  contratto  di   cessione,  sotto  condizione  sospensiva
dell'ottenimento delle prescritte  autorizzazioni, sottoscritto dalla
Assicurazioni  internazionali  S.p.a.,  in   breve  Assint  S.p.a.  e
dall'Helvetia compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a., con sede in
Sangallo (Svizzera) e rappresentanza  generale per l'Italia in Milano
in data 22 dicembre 1997;
  Rilevato che  l'impresa cessionaria Helvetia compagnia  svizzera di
assicurazioni  S.p.a.  -  rappresentanza  generale  per  l'Italia  in
Milano,  e'  regolarmente  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita'
assicurativa  nei rami  danni  inerenti il  portafoglio  che ad  essa
verra' trasferito e dispone del  margine di solvibilita' tenuto conto
del trasferimento;
  Ritenuto  pertanto  che  per  il  trasferimento  di  cui  trattasi,
ricorrono  i presupposti  di cui  all'art.  75, comma  9, del  citato
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Sono  approvate,  ai  sensi  dell'art. 75,  comma  2,  del  decreto
legislativo 17 marzo  1995, n. 175, le deliberazioni  e le condizioni
riguardanti   il    trasferimento   d'azienda    assicurativa   della
Assicurazioni internazionali S.p.a., in breve Assint S.p.a., con sede
in Milano, alla Helvetia  compagnia svizzera di assicurazioni S.p.a.,
con  sede  in  Sangallo  (Svizzera)  e  rappresentanza  generale  per
l'Italia, in Milano.